Italian Supreme Court annuls appeal court ruling denying substitute sentence due to flawed reasoning on special power of attorney requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Bari Court of Appeal's decision regarding Angelo Bocola's criminal conviction for burglary. The appellant argued the lower court incorrectly rejected a request for a substitute sentence (home detention) due to a missing special power of attorney, despite one existing in the file. The court found the lower court's reasoning illogical because the existing power of attorney explicitly authorized such requests, mandating a retrial to evaluate the substitute sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis cod. pen.; Art. 58, comma 3, d.lgs. 689/1981: The special power of attorney is strictly required for the defendant to consent to substitute sentences other than pecuniary ones, and its absence invalidates the rejection of such requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOCOLA ANGELO nato a SAN SEVERO il 27/11/1993 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 7 maggio 2024, riformava quella del Tribunale di Foggia quanto alla pena, riducendola, confermando la sentenza quanto alla responsabilità penale di Angelo Bocola per il delitto furto in abitazione.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di Angelo Bocola consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’istanza di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. per difetto di procura speciale. Il ricorrente contesta quanto affermato dalla Corte territoriale, vale a dire che difettasse la procura speciale, invece versata in atti, per la richiesta di pena concordata ex art. 599 cod. proc. pen. anche con richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, quindi anche con riferimento esplicito alla sostituzione con pena ex art. 20 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che la sentenza impugnata risultava emessa il 7 maggio 2024 ed è stata depositata il 3 luglio 2024, quindi nel termine di giorni novanta ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., come indicato in dispositivo. Il termine di deposito andava a scadere il 5 agosto 2024, dunque nel periodo di sospensione feriale. Dalla fine di tale periodo decorreva il termine di quarantacinque giorni per l’impugnazione, al quale andava ad aggiungersi quello di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. Pertanto, il termine di 60 giorni decorreva dal 1 settembre 2024 con scadenza al 31 ottobre 2024, e il ricorso veniva depositato tempestivamente il 7 ottobre 2024. Da ciò deriva la necessità della trattazione in udienza pubblica dinanzi a questa Corte e non la definizione de plano, come in origine disposta ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. In ordine al motivo di ricorso va richiamato quanto affermato da Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F., Rv. 286216 – 01: in tema di pene sostitutive il meccanismo bifasico di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all'imputato, non presente alla lettura del dispositivo, di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso all’applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti. In vero, la necessità della procura speciale per tale atto è correlata alla natura personalissima della sostituzione delle pene diverse da quelle pecuniaria di cui all’art. 20-bis cod. pen., per quanto richiesto dall’art. 58, comma 3, d.lgs. 689 del 1981, come modificato 5, lett.
a) d.lgs. 19 marzo 2024, n.
31. Nel caso in esame questa Corte può accedere agli atti, poiché si lamenta error in procedendo: effettivamente in atti si rinviene la procura speciale allegata alla proposta di pena concordata, che implicava anche la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, depositata in data 30 aprile 2024. In vero la procura speciale conferisce - oltre alla facoltà di rinuncia in ordine ai motivi di impugnazione ex art. 599-bis cod. proc. pen. - anche il potere di «richiedere e acconsentire all’applicazione di pene sostitutive». Deve pertanto convenirsi con le conclusioni della Procura generale. Ne consegue che manifestamente illogica è la motivazione che ha negato la richiesta sostituzione della pena con quella della detenzione domiciliare per difetto di procura speciale.
4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendo la Corte di appello provvedere alla valutazione nel merito della richiesta di sostituzione con detenzione domiciliare della pena come determinata, valutando la sussistenza dei relativi presupposti. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il President