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Ordinanza — n. 7372/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal by unqualified lawyer for seizure return, ruling inadmissible due to lack of special bar admission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7372/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed by a lawyer not enrolled in the special bar for higher courts. Although the lower court transmitted the case based on the appellant's intent to challenge the seizure order, the Court held that the formal requirement of special admission cannot be waived. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal filed by a lawyer not enrolled in the special bar for higher courts is inadmissible, and the defect cannot be cured by subsequent admission.

Parole chiave

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inadmissible appeal special bar admission higher courts lawyer de plano rejection court costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico azione di convalida del sequestro sequestro di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza del G.i.p., l’avvocato Antonella Vera Attanasio ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale di Milano ha trasmesso gli atti a questa Corte ex art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Milano ha trasmesso gli atti a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod, proc.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.
art. 624-bis cod. proc. pen
art. 310 cod. proc. pen
Avverso l’ordinanza del G.i.p., l’avvocato Antonella Vera Attanasio ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - Bruccoleri
Sez. 2, n. 43341 del 01/10/2015 - Tomaselli
Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011 - Cipullo
Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004 - Pellegrino
Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022 - Pisano
Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013 - Mana
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016 - Failla
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Enrico Vittorio Stanislao Scarlini - Presidente - Ord. n. sez. 219/2026 Carla Adriana Fiammetta Frau CC - 04/02/2026 Elisabetta Maria Morosini R.G.N. 41944/2025 Carlo Renoldi Giovanni Francolini - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Banta Lynda nato a Mabini Batangas (FILIPPINE) il 01/01/1982 avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del Gip Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 20 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione, avanzata nell’interesse di Lynda Banta, avverso il decreto di rigetto, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, della richiesta di restituzione dei beni attinti dal sequestro probatorio disposto il 6 maggio 2025 (all’esito di perquisizione in pari data) per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. proc. pen.

2. Avverso l’ordinanza del G.i.p., l’avvocato Antonella Vera Attanasio ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale di Milano ha trasmesso gli atti a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod, proc. pen.

3. In primo luogo, deve osservarsi che: - ad avviso del Collegio, merita condivisione il principio secondo cui, «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7372/2026 Roma, lì, 24/02/2026 atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01); - nel caso di specie, il Tribunale correttamente ha rilevato che il rimedio avverso l’ordinanza del G.i.p. è il ricorso per cassazione (cfr.

Sez. 2, n. 43341 del 01/10/2015, Tomaselli, Rv. 264833 – 01); - a fronte della voluntas impugnationis manifestata con l’atto di appello, correttamente il Tribunale ha trasmesso gli atti a questa Corte.

4. Tanto premesso, l’impugnazione è inammissibile per la dirimente considerazione che è stata proposta da un difensore non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (cfr. Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985 – 01: «la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello»; cfr. pure Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729 – 01:

«è inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l'impugnazione esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l'eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell'atto»; cfr. pure Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 – 01 e Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 – 01).

L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.).

5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Enrico Vittorio Stanislao Scarlini