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Sentenza — n. 7369/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances and lack of specific legal vices.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7369/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Nikolic and Jovanovic inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against the conviction for attempted theft and the recidivism finding, claiming the evidence was merely hypothetical and their age mitigated danger. The court rejected these arguments because the appeals contained only generic criticisms without identifying specific legal defects or new facts, rendering them legally insufficient under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.; Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific legal vices; generic grievances or manifestly unfounded arguments constitute inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of specific vices recidivism exclusion procedural dismissal tentato furto recidiva nell'infrazione furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Avverso la decisione di appello il difensore delle imputate ha proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
La genericità del gravame va qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.); così come deve osservarsi che la manifesta infondatezza di esso, comunque, non consente l’annullamento della sentenza di appello (cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Con il terzo motivo – parimenti senza enunciare un vizio di legittimità – si è chiesta la riduzione della pena poiché eccessiva alla luce dei parametri di cui all’art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Il primo motivo, lungi dal muovere effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato, ha prospettato – senza neppure addurre il travisamento della prova – un diverso apprezzamento di fatto, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Il terzo motivo non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Enrico Vittorio Stanislao Scarlini - Presidente - Sent. n. sez. 213/2026 Carla Adriana Fiammetta Frau UP - 04/02/2026 Elisabetta Maria Morosini R.G.N. 38654/2025 Carlo Renoldi Giovanni Francolini - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Nikolic Adriana (CUI: 051PM9G) nata a Roma il 06/03/2001 Jovanovic Madona (CUI: 061LH01) nata in Germania il 12/01/2002 avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Giulio Monferini, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 giugno 2025 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza in data 21 settembre 2024 resa dal Tribunale di Genova (all’esito di giudizio abbreviato), ha ritenuto la continuazione tra il delitto di tentato furto in abitazione per cui si procede e i fatti per cui Adriana Nikolic aveva già riportato condanna (con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova del 21 gennaio 20125), rideterminando la pena a lei irrogata; e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva condannato la medesima Nikolic e Madona Jovanovic per il detto delitto, con le circostanze attenuanti generiche (equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per la Nikolic).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7369/2026 Roma, lì, 24/02/2026 2. Avverso la decisione di appello il difensore delle imputate ha proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo – con il quale ha chiesto l’assoluzione delle imputate, senza denunciare ex professo un vizio di legittimità – ha dedotto che l’affermazione di responsabilità delle imputate non sarebbe conforme a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell’idoneità degli atti del tentativo, evidenziando come la perquisizione nei confronti «degli imputati» abbia dato esito negativo e come la Corte di merito ne abbia affermato la responsabilità sulla scorta di una mera supposizione e di «un’ipotesi futura» priva di certezza. 2.2.

Con il secondo motivo, relativo alla sola Adriana Nikolic, sempre senza indicare il vizio di legittimità denunciato, è stata chiesta l’esclusione della recidiva, richiamandone il carattere facoltativo e l’assenza di qualsivoglia automatismo; e rappresentando che nel caso di specie i precedenti «a carico di una delle due imputate» sarebbero «condotte pressoché sovrapponibili», pertanto, non dimostrative di una accresciuta pericolosità sociale, e che la giovanissima età della Nikolic sarebbe in contrasto con la sua specializzazione nel crimine.

Inoltre, la sentenza impugnata si sarebbe espressa in maniera contraddittoria (da una parte negando che i fatti commessi sarebbero espressivi di capacità a delinquere e, dall’altra, riconoscendo la recidiva); d’altra parte, le imputate erano sprovviste di mezzi utili a commettere l’illecito, non si sono curate di sfuggire alle telecamere di sicurezza, tanto da essere fermate prima di commette qualsiasi reato. 2.3. Con il terzo motivo – parimenti senza enunciare un vizio di legittimità – si è chiesta la riduzione della pena poiché eccessiva alla luce dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., deducendo che: - «l’imputato ha sempre mostrato un comportamento collaborativo» sia sul luogo del commesso reato sia durante il processo; - «i condannati hanno mostrato una scarsa abilità e pericolosità alla luce delle modalità della condotta», tanto che anche il primo Giudica ha dato conto di «un’organizzazione rudimentale, priva di qualsivoglia predisposizione di cautele e adeguati programmi operativi» e «l’assenza di danni a carico della persona offesa».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo, lungi dal muovere effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato, ha prospettato – senza neppure addurre il travisamento della prova – un diverso apprezzamento di fatto, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) affidandosi a enunciati del tutto generici, non chiaramente riferibili al caso di specie, e ad asserti ipotetici.

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto l’atto di appello conteneva censure del tutto generiche, sia in relazione alle modalità del fatto sia nella parte in cui ha attribuito alla sentenza di primo grado affermazioni che non contiene (in ordine al difetto di capacità a delinquere dell’imputata), inidonee a costituire una specifica doglianza avverso la sentenza di primo grado; in particolare poiché la difesa aveva fatto riferimento alla sola giovane età della donna per negarne la «specializzazione nel crimine», assunto in alcun modo correlabile alla serialità nel delinquere (a dispetto dell’età dell’imputata), richiamata dal Tribunale, nonostante la fruizione di più benefici; e, nel resto, si affidava – come il ricorso che ne è la trascrizione – a una prospettazione manifestamente infondata, in particolare allorché ha assunto che la commissione di illeciti con le medesime modalità non possa essere dimostrativa di un’accresciuta capacità a delinquere.

La genericità del gravame va qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.); così come deve osservarsi che la manifesta infondatezza di esso, comunque, non consente l’annullamento della sentenza di appello (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01: «in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio»).

Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione.

3. Il terzo motivo non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) ma è anch’esso la pedissequa trascrizione dell’atto di appello. Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che: la Corte di merito ha disatteso in parte qua il gravame in maniera adeguata – alla luce del difetto di specificità di esso –, evidenziando come gli elementi favorevoli alle imputate siano stati adeguatamente apprezzati per concedere le attenuanti generiche; e il ricorso si affida a enunciati assertivi non compiutamente riferibili al caso in esame, volti a perorare in questa sede un diverso apprezzamento di fatto, non consentito.

4. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Enrico Vittorio Stanislao Scarlini