Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition rather than a qualified lawyer. Although the defendant argued the signature was authenticated by a lawyer, the court held that personal signing renders the appeal void under recent procedural reforms. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a qualified lawyer; personal signature by the defendant renders the appeal inadmissible regardless of authentication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Adzovic Sevala nataa Roma il 25/01/1985 avverso la sentenza del 21/03/2016 del TRIBUNALE DI VELLETRI Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Velletri, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ha applicato ad Adzovic Sevala la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 in relazione al delitto di furto aggravato in concorso, commesso in Pomezia il 20 marzo 2016.
2. Il ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza è stato proposto dall’imputata personalmente, che l’ha affidato ad un solo motivo, con il quale ha denunciato il vizio di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputata. Deve, infatti, farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 -dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). A nulla rileva, inoltre, che la firma dell’imputata sia stata autenticata da un avvocato ancorché cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221).
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 11/12/2025. Il Consi