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Ordinanza — n. 7269/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to filing beyond the statutory thirty-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7269/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on July 28, 2025, exceeding the thirty-day limit established by law. The defendant had been convicted of aggravated theft and credit card misuse on June 4, 2025, with the appeal deadline expiring on July 19, 2025. The court ruled that the late electronic filing rendered the remedy procedurally void under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible without formalities.

Parole chiave

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criminal appeal statutory deadline inadmissible remedy procedural time limit Code of Criminal Procedure ordine di demolizione disobbedienza alla decisione dell'autorità vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 2 cod. proc. pen.
Risulta quanto segue: - la sentenza impugnata è stata deliberata il 4 giugno 202 5, senza assegnazione di termine per il deposito della motivazione, stabilito, quindi, ex lege in quello di quindici giorni(art. 544 comma 2 cod.
Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen.) ; -il termine per il deposito è spirato il 19 giugno 2025 (giovedì) ; -la sentenza è stata depositata tempestivamente l'11 giugno 2025; -il termine per l’impugnazione, pari a trenta giorni (ex art. 585, comma 1, lett.
Art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
pen.) ; -il termine per il deposito è spirato il 19 giugno 2025 (giovedì) ; -la sentenza è stata depositata tempestivamente l'11 giugno 2025; -il termine per l’impugnazione, pari a trenta giorni (ex art. 585, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a mente dell’art. 610 comma 5-biscod.
art. 544 comma 2 cod. proc. pen
Risulta quanto segue: - la sentenza impugnata è stata deliberata il 4 giugno 202 5, senza assegnazione di termine per il deposito della motivazione, stabilito, quindi, ex lege in quello di quindici giorni(art. 544 comma 2 cod.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Fusco Giorgio nato a Venezia il 04/01/1957 avverso la sentenza del 04/06/2025 del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pavia ha dichiarato Giorgio Di Fusco colpevole deireati di furto aggravato — così riqualificato il delitto di furto in abitazione in origine contestato al capo 1)— di uso indebito di carte di credito (capo B) e di truffa (capo C).

2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza delle tre fattispecie di reato oggetto di condanna. Lamenta inoltre la lesione del diritto di difesa sotto vari profili.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato oltre il termine prescritto.

4. Risulta quanto segue: - la sentenza impugnata è stata deliberata il 4 giugno 202 5, senza assegnazione di termine per il deposito della motivazione, stabilito, quindi, ex lege in quello di quindici giorni(art. 544 comma 2 cod. proc. pen.) ; -il termine per il deposito è spirato il 19 giugno 2025 (giovedì) ; -la sentenza è stata depositata tempestivamente l'11 giugno 2025; -il termine per l’impugnazione, pari a trenta giorni (ex art. 585, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) decorrenti dal 19 giugno 2025(ex art. 585, comma 2 lett. c,cod. proc. pen.), è decorso il 19 luglio 20 2 5; - il ricorso è stato presentato, tardivamente, mediante posta elettronica certificata soltanto il 28 luglio 2025.

5. Ergo il ricorso è inammissibile ex artt. 585 e 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a mente dell’art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che, si stima equa, di euroquattromila. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’11/12/2025 Il Consiglier