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Sentenza — n. 7266/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal for habitual theft, ruling habitual conduct bars acquittal for particular leniency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7266/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's acquittal, ordering a retrial with a different judge. The defendant, Abdelilah Chtioui, was acquitted of three thefts under the provision for particular leniency, despite the prosecutor arguing his behavior was habitual based on prior convictions for robbery. The court held that habitual conduct objectively prevents the application of particular leniency, regardless of the minor nature of the specific offenses.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 550, 554-ter cod. proc. pen.: Habitual criminal conduct constitutes an objective bar to acquittal for particular leniency, rendering such a defense inapplicable when the defendant's record demonstrates a pattern of similar crimes.

Parole chiave

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particular leniency habitual conduct acquittal annulment retrial with different judge theft prosecution violazioni delle norme procedurali caso poco grave abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
E ciò in violazione dell’art. 131-bis cod. pen. Le Sezioni Unite hanno già chiarito che, «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art.
Art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Poiché il Procuratore generale non poteva proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento per reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (art.
Art. 554-ter, cod. proc. pen.
In data 7 aprile 2025 il Tribunale di Bologna ha pronunciato sentenza di «non luogo a provvedere», perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (art. 554-ter, comma 1, cod.
Art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
(art. 593, comma 2, cod. proc. pen.), essa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica (art.
Art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
pen.), essa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica (art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.).
art. 624 cod. pen
pen.), nei confronti di Abdelilah Chtioui per i tre delitti di furto (art. 624 cod. pen.) a lui contestati.
artt. 442 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
E ciò in violazione dell’art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi
Sez. 5, n. 23152 del 12/03/2025, Jammeh
pen.], perché dimostra l'abitualità della condotta criminosa in contestazione, che non consente di escludere la punibilità per particolare tenuità del atto, a prescindere da ogni valutazione sulla consistenza dell'offesa arrecata dal reato» (Sez. 5, n. 23152 del 12/03/2025, Jammeh, n.m.).
Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Maria Vessichelli - Presidente - Sent. n. sez. 1948/2025 Irene Scordamaglia CC - 11/12/2025 Elisabetta Maria Morosini R.G.N. 31697/2025 Michele Cuoco Giovanni Francolini - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Bologna nel procedimento nei confronti di: Chtioui Abdelilah nato in Marocco il 01/01/1974 avverso la sentenza del 07/04/2025 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. In data 7 aprile 2025 il Tribunale di Bologna ha pronunciato sentenza di «non luogo a provvedere», perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.), nei confronti di Abdelilah Chtioui per i tre delitti di furto (art. 624 cod. pen.) a lui contestati.

2. Avverso la sentenza il Procuratore generale presso Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo (di seguito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7266/2026 Roma, lì, 23/02/2026 esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale – denunciando la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) – ha dedotto che: - si sarebbe provveduto erroneamente ai sensi dell’art. 554-ter cit., atteso che era già stato disposto procedersi nelle forme del rito abbreviato; - il Tribunale, che ha inteso rendere una pronuncia liberatoria ex art. 131-bis, avrebbe violato tale ultima norma, poiché il comportamento dell’imputato risulterebbe abituale come si evince dai suoi precedenti penali, di cui peraltro lo stesso provvedimento impugnato dà conto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

2. A seguito di citazione diretta all’udienza predibattimentale, (dopo un mero differimento) all’udienza del 7 aprile 2025, è stato ammesso il rito abbreviato e, dopo la discussione, il Giudice ha pronunciato sentenza di «non luogo a provvedere», perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.).

3. Al di là dell’erroneo richiamo dell’art. 554-ter, comma 1, cit. e dell’erronea formula contenuta in dispositivo, dato che era già stato disposto procedersi nelle forme del rito abbreviato (cfr. art. 554-ter, comma 2, cit., secondo cui – per quel che qui interessa – anche «l'istanza di giudizio abbreviato [è] propost[a], a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1»), dalla motivazione del provvedimento si trae senza dubbio che il Tribunale ha reso una sentenza di assoluzione (artt. 442 cod. proc. pen., in relazione all’art. 530, comma 1, stesso codice), ritenendo i fatti non punibili per particolare tenuità.

E ciò in violazione dell’art. 131-bis cod. pen. Le Sezioni Unite hanno già chiarito che, «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame», poiché la norma in discorso «intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti "seriali"» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

E «la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01). Pertanto, il comportamento abituale – nei termini sopra intesi - «integra un elemento oggettivamente ostativo per il riconoscimento della causa di punibilità, di cui all'art. 131-bis [cod. pen.], perché dimostra l'abitualità della condotta criminosa in contestazione, che non consente di escludere la punibilità per particolare tenuità del atto, a prescindere da ogni valutazione sulla consistenza dell'offesa arrecata dal reato» (Sez. 5, n. 23152 del 12/03/2025, Jammeh, n.m.). Il Tribunale, pur evidenziando la minima gravità dei tre furti in imputazione, commessi nell’arco di un periodo ristretto (tra il 24 luglio 2023 e il 6 agosto 2023 nel medesimo esercizio commerciale ed aventi ad oggetto generi alimenti di prima necessità da parte di una persona di elevata marginalità sociale: cfr. la sentenza impugnata), ha dato conto dei numerosi precedenti anche specifici riportati dall’imputato.

E, in effetti, come esposto dal Procuratore generale ricorrente, egli – tra l’altro – ha riportato quattro condanne per rapina, di certo reati della stessa indole rispetto a quelli in imputazione, dato che tali devono intendersi «non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati» (così, per tutte, Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324 – 01).

4. Poiché il Procuratore generale non poteva proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento per reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (art. 593, comma 2, cod. proc. pen.), essa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica (art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione Così deciso il 11/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Maria Vessichelli