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Ordinanza — n. 7062/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of specific statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7062/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for review under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued a lack of motivation regarding Article 129, but the court held that complaints about waived reasons or sentencing determinations not affecting the sanction's legality are excluded from cassation review. Consequently, the appeal was rejected without procedural formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. The appeal against a sentence under Article 599-bis is admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the ruling, excluding complaints on waived grounds or sentencing determinations not constituting an illegal sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility waived grounds of appeal Article 599-bis procedure Article 129 dismissal conditions procedural formalities exclusion motivi di cassazione sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che la Corte d’appello di Lecce ha irrogato, ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
272969); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che la Corte d’appello di Lecce ha irrogato, ai sensi dell’art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da Grazia Anna Rosa Miccoli - Presidente - Ord. n. sez. 1777/2025 Alessandrina Tudino CC – 18/11/2025 Irene Scordamaglia R.G.N. 34253/2025 Michele Cuoco - Relatore - Giovanni Francolini ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Felice Eligio nato a Francavilla Fontana il 13 luglio 1994; avverso la sentenza del 18 giugno 2025 della Corte d’appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte d’appello di Lecce ha irrogato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., a Eligio De Felice, imputato di plurimi reati di furto pluriaggravato, previa rinuncia di tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia difetto di motivazione in ordine all’eventuale applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7062/2026 Roma, lì, 20/02/2026 - che il motivo è inammissibile atteso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli