Italian Supreme Court annuls appeal judgment for lack of specific reasoning on recidivism grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment regarding the defendant's recidivism charge due to a complete lack of specific reasoning. The defendant argued that the lower court failed to address his specific defenses concerning the age of the only relevant prior conviction and the nature of other alleged offenses. The court ruled that the appeal judgment violated the mandatory duty to motivate by merely stating first-instance arguments were shared without critical evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 cod. proc. pen.; The duty to motivate requires a clear logical path and personalization of reasoning, prohibiting the mere reproduction of norms or evidence without argumentative evaluation, and necessitating a critical response to specific defenses raised on appeal.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Grazia Anna Rosa Miccoli - Presidente - Sent. n. sez. 1408/2025 Alessandrina Tudino UP – 18/11/2025 Irene Scordamaglia R.G.N. 30704/2025 Michele Cuoco - Relatore - Giovanni Francolini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vuolo Mario nato a Pimonte il 26 agosto 1952; avverso la sentenza del 2 ottobre 2024 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Mario Vuolo responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7059/2026 Roma, lì, 20/02/2026 fraudolenta documentale, perché, nella sua qualità di amministratore di fatto della Carpenfer Roma s.r.l. (dichiarata fallita il 17 gennaio 2013), avrebbe distratto i beni specificamente indicati nel capo d’imputazione e tenuto le scritture contabili in modo tale da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2. Il ricorso è proposto nell’interesse dell’imputato e si compone di un unico motivo d’impugnazione con il quale si deduce la radicale assenza di motivazione in ordine alla specifica censura sollevata con il secondo motivo d’appello ed avente per oggetto la sussistenza della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’obbligo di motivazione indicato al comma 3 dell’art. 125 cod. proc. pen. (e sanzionato a pena di nullità) impone al giudice di illustrare le ragioni che giustificano la sua decisione, attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito; un obbligo che si intende violato non solo in caso di mancanza grafica o di sentenza illeggibile, ma anche ove la motivazione si risolva nella mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcuna personalizzazione dello stampato da parte del giudice) o del materiale probatorio acquisito (apoditticamente definito come “autoevidente”, senza alcuna argomentazione valutativa di esso) o, come nell’ipotesi prospettata dalla difesa, nell’ipotesi della motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, omettendo il vaglio critico delle risultanze e così impedendo di comprendere l’iter logico che ha condotto il giudice (dell’impugnazione) a superare le censure prospettate.
3. Ebbene, l’imputato, con i motivi d’appello, aveva specificamente contestato l’idoneità della motivazione offerta in primo grado a dar conto della sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva, evidenziando la risalenza dell’unico precedente specifico (riconducibili gli altri a violazioni delle norme in materia urbanistico-edilizia) e l’avanzata età del ricorrente; e, a fronte di tale specifico motivo di censura, alcuna motivazione è stata resa dalla Corte territoriale, neanche riportando il relativo motivo nella relativa sintesi.
4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo esame sul punto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli