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Sentenza — n. 7058/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals against acquittal on tax fraud and conviction for bankruptcy due to lack of specific legal censure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7058/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court's reasoning was flawed regarding their liability for tax fraud and bankruptcy, claiming the acquittal on tax fraud contradicted the conviction. The court rejected these claims, stating the appeals lacked the necessary specificity required by law to challenge the lower court's detailed factual and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific legal censure; generic allegations regarding the context of other crimes or lack of motivation are insufficient to invalidate a judgment.

Parole chiave

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specificity of appeal legal censure requirement tax fraud liability bankruptcy conviction inadmissible appeal procedural defect court costs garante nel rapporto obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
Art. 40, comma 2, cod. pen.
Con il primo motivo, con riguardo ad Angelo Gambaro, è stato denunciato il vizio di motivazione, deducendo che la Corte di merito ne avrebbe confermato la responsabilità ex art. 40, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 1406/2025 ALESSANDRINA TUDINO UP - 18/11/2025 IRENE SCORDAMAGLIA R.G.N. 30136/2025 MICHELE CUOCO GIOVANNI FRANCOLINI - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Gambaro Angelo nato a Genova il 19/09/1959 2. Anzillotti Emma nato a Genova il 26/02/1959 avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Luigi Birritteri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 marzo 2025 la Corte di appello di Genova – per quel che qui rileva – a seguito del gravame interposto da Angelo Gambaro ed Emma Anzillotti, in parziale riforma della sentenza in data 26 aprile 2023 del Tribunale di Genova, ha assolto il primo dall’imputazione di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (capo 6. della rubrica) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena a lui inflitta per bancarotta semplice (per aggravamento del dissesto della S.G.A. s.r.l. nonché documentale – capo 2. della rubrica); e ha confermato nel resto la prima decisione, in particolare nella parte in cui aveva condannato la Anzillotti per i medesimi fatti di bancarotta semplice.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7058/2026 Roma, lì, 20/02/2026 2.1. Con il primo motivo, con riguardo ad Angelo Gambaro, è stato denunciato il vizio di motivazione, deducendo che la Corte di merito ne avrebbe confermato la responsabilità ex art. 40, comma 2, cod. pen. poiché con la propria negligente condotta omissiva avrebbe favorito la commissione dei più gravi illeciti ascritti al coimputato Maurizio Scapinelli.

La decisione avrebbe tratto la responsabilità del ricorrente dagli incarichi da lui assunti nelle compagini sociali riconducibili al coimputato, da cui avrebbe inferito, in maniera fallace, la sua consapevolezza delle azioni di quest’ultimo, in assenza di elementi in tal senso e senza indicarne in alcun modo il contributo causale, profilo rispetto al quale la motivazione sarebbe apparente. La motivazione, peraltro, sarebbe contradditoria e manifestamente illogica poiché la stessa Corte di appello ha assolto il Gambaro dal reato tributario (a lui contestato come posto in essere nello stesso contesto fattuale e cronologico).

Ancora, non avrebbe in alcun modo argomentato sull’esigibilità delle condotte del Gambaro ed anzi avrebbe travisato la prova allorché ha considerato un elemento a carico le rassicurazioni offerte all’imputato dal commercialista dell’ente. Infine, sarebbe stato disatteso l’appello in punto di rideterminazione in mitius della pena con un’argomentazione lacunosa ed anzi tautologica. 2.2. Con il secondo motivo, in relazione a Emma Anzillotti, è stato prospettato il vizio di motivazione, per un analogo ordine di argomentazioni, evidenziando che anche l’imputata è stata condannata per bancarotta semplice – pur constando che ella abbia ricoperto la carica di amministratore unico della fallita quale mera testa di legno – sol perché non si sarebbe opposta alle condotte di Scapinelli, senza che siano state indicate le condotte specifiche a lei attribuite né chiarito e se le omissioni in imputazione siano in effetti da ascrivere a lei o a chi ha esercitato di fatto le funzioni di amministratore (a fortiori per la bancarotta documentale).

In conclusione, ella sarebbe stata condannata per il solo ruolo ricoperto, quantunque sia emerso che ella era solo «una badante precaria». E anche rispetto alla pena a lei inflitta la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata ed anzi apodittica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Le censure avanzate nell’interesse di Angelo Gambaro sono, anzitutto, inedite per quel che attiene all’elemento oggettivo (segnatamente, nella parte in cui assumono che sarebbe apparente la motivazione rispetto alla efficienza causale del fatto dell’imputato, amministratore di diritto, rispetto agli illeciti posti in essere dal coimputato Scapinelli (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 – 01: «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»;

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto). Inoltre, la prospettazione difensiva difetta di specificità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), poiché non si confronta compiutamente con la motivazione che ha valorizzato anche le ammissioni del Gambaro, sulla scorta delle quali gli ha attribuito il ruolo di collaboratore dello Scapinelli e una grave negligenza e, dunque, la sussistenza dell’elemento soggettivo prescritto dagli artt. 217, comma 1, n. 4, legge fall. (cfr.

Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920 – 01) e a fortiori dall’art. 217, comma 2, legge fall. (punibile anche a titolo di colpa: Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 – 02). Ancora, il motivo in esame non deduce un travisamento della prova ma si limita a perorare irritualmente un alternativo apprezzamento degli elementi di fatto che sarebbero emersi nella specie, affidandosi pure a enunciati del tutto assertivi (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01; cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 – 01:

«In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova»).

Né può ravvisarsi ex se la contraddittorietà o la manifesta illogicità dell’iter argomentativo del provvedimento impugnato, sol perché ha escluso la responsabilità del ricorrente dall’imputazione di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ravvisando il difetto di una prova certa della sua responsabilità per esso; anche sotto profilo il ricorso è privo della necessaria specificità poiché correla il vizio di motivazione in maniera generica al fatto che i reati in imputazione, compreso quello per cui il Gambaro è stato assolto, si inserirebbero nel «medesimo contesto storico-fattuale» e atterrebbero alla medesima carica sociale e all’identico arco temporale.

Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo in esame è manifestamente infondato. La Corte di merito ha basato la statuizione sulla pena sulla gravità dei fatti, come ricostruiti dalla stessa sentenza, nonché sui precedenti anche specifici del Gamabro, in assenza di un comportamento favorevolmente valutabile; e così ha dato conto dei dati, rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01). Anche al riguardo il ricorso difetta di specifiche censure.

3. Devono svolgersi considerazioni consimili a proposito delle motivo di impugnazione articolato nell’interesse di Emma Anzillotti. Neppure per quest’ultima l’atto di appello conteneva doglianze relative all’elemento oggettivo, essendosi incentrato sul difetto dell’elemento soggettivo. Ed anche con riferimento all’imputata il ricorso sollecita una diversa lettura del compendio in atti, per il tramite di allegazioni generiche che non costituiscono censure di legittimità rispetto alla motivazione, che ne ha valorizzato la disponibilità nel tempo (a fronte di un regolare compenso) ad assumere la carica di amministratore, non ingerendosi nella gestione della società (come concordato con l’amministratore di fatto) a dispetto di elementi da cui trarre la commissione di illeciti da parte di quest’ultimo; e, di conseguenza, ha ravvisato la sussistenza, ina capo alla Anzillotti, dell’elemento soggettivo dei delitti per i quali ne ha confermato la responsabilità.

Infine, il rigetto del gravame in ordine al trattamento sanzionatorio si è fondato, in maniera congrua, proprio sulla gravità dell’agire colposo, sulla protrazione della condotta nel tempo e sulla mancanza di elementi passibili di favorevole apprezzamento. E anche in parte qua il ricorso non muove una puntuale critica di legittimità ma contiene censure assertive.

4. All’inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 18/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Grazia Rosa Anna Miccoli