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Sentenza — n. 6854/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on fraudulent bankruptcy charges due to lack of appellate review and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6854/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, dismissing the defendant's arguments regarding fraudulent and preferential bankruptcy charges. The defendant argued that withdrawals were for family survival and that the lower court failed to investigate subjective intent, but the court found these grounds legally unfounded and procedurally barred. Consequently, the conviction stands, and the defendant is ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 223 comma 1 legge fall.; Art. 216 comma 1 n. 1 legge fall.: The administrator of a capital company cannot divert company assets for personal or family expenses, constituting fraudulent bankruptcy; appeals must address all grounds raised in the appellate judgment, and unexamined issues cannot be raised for the first time at the Supreme Court.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy preferential bankruptcy administrative liability procedural inadmissibility appellate review subjective intent court costs bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 223 comma 1 legge fall.
La condotta ricade sempre nella fattispecie di cui all'art. 223, comma primo, legge fall., in rapporto all'art.
Art. 216 comma 1 n. 1 legge fall.
223, comma primo, legge fall., in rapporto all'art. 216, comma primo, n.
Art. 217 comma 1 n. 1 legge fall.
1, legge fall.; mentre non torna applicabile l'art. 217, comma primo, n.
Art. 222 legge fall.
che riguarda solo l'imprenditore individuale, nonché, per effetto del richiamo contenuto all’art. 222 legge fall., il socio illimitatamente responsabile di una società di persone rispetto alle spese effettuate sul suo patrimonio personale.
Art. 611 cod. proc. pen.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 609 comma secondo cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48198 del 22/06/2017, Maruzzi
Sez. 5, n. 48198 del 22/06/2017, Maruzzi, Rv.
Sez. 5, n. 2799 del 22/10/2014, Merlo
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Presidente - Sent. n. sez. 209/2026 CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU UP - 04/02/2026 ELISABETTA MARIA MOROSINI - Relatore - R.G.N. 38173/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nani Luciano nato a Napoli il 19/01/1980 avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto di dichiarare estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale e dichiarare il ricorso inammissibile nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Luciano Nani per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale documentale a lui ascritti nella veste di amministratore unico della "Suolificio Junior srl", società dichiarata fallita il 29 ottobre 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, articolando due motivi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6854/2026 Roma, lì, 19/02/2026 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorrente sostiene che il reato non sarebbe configurabile in quanto i prelievi di 39mila euro erano stati impiegati per il "sostentamento quotidiano della propria famiglia"; la somma di 8.600,00 euro era stata utilizzata per il pagamento dei canoni di affitto; i prelievi di 140mila euro erano stati destinati "ad esigenze personali e di sopravvivenza".

Assume che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione "la fattispecie di bancarotta per distrazione non può essere affermata in via automatica in presenza di prelevamenti in contanti da parte dell'amministratore", in quanto occorre indagare la congruità del prelievo rispetto all'attività svolta e all'interesse sociale. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta di responsabilità per il reato di bancarotta preferenziale. Secondo la difesa, la Corte di appello non ha svolto alcuna indagine sull'elemento soggettivo del reato, caratterizzato dalla volontà di favorire alcuni creditori.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile sotto vari aspetti. 2.1. La questione giuridica è manifestamente infondata, poiché coltiva una tesi in palese contrasto con la chiara lettera della legge e i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale sono ascritte all'imputato nella veste di amministratore unico di una società a responsabilità limitata. Ebbene l'amministratore di una società di capitali non può destinare il patrimonio della società a spese proprie o della propria famiglia e se lo fa commette il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (cfr.

Sez. 5, n. 48198 del 22/06/2017, Maruzzi, Rv. 272030 - 01; Sez. 5, n. 2799 del 22/10/2014, dep. 2015, Merlo, Rv. 262584 - 01). La condotta ricade sempre nella fattispecie di cui all'art. 223, comma primo, legge fall., in rapporto all'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall.; mentre non torna applicabile l'art. 217, comma primo, n. 1, legge fall. che riguarda solo l'imprenditore individuale, nonché, per effetto del richiamo contenuto all’art. 222 legge fall., il socio illimitatamente responsabile di una società di persone rispetto alle spese effettuate sul suo patrimonio personale.

Discende che la censura formulata dal ricorrente, oltre ad essere generica, è giuridicamente priva di fondamento. 2.2. Il ricorrente sembra voler introdurre, poi, il tema dell'impiego del denaro per il proprio compenso, ma la doglianza è inedita. Essa, inoltre, è aspecifica, poiché non indica in cosa sarebbe consistita la prestazione asseritamente remunerata e quale sarebbe stato l'ammontare di un compenso congruo rispetto all'attività prestata, confrontandosi con prelievi dal conto corrente della società per l'importo complessivo di 140mila euro nel corso degli anni 2013 e 2014.

3. Il secondo motivo è inammissibile. L’affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta preferenziale non aveva formato oggetto di devoluzione in appello, sicché il difetto di motivazione non può essere censurabile in questa sede. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini Enrico Vittorio Stanislao Scarlini