Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6851/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding identification of the most serious crime in a continued offense case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6851/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the trial judge incorrectly identified the most serious crime, claiming the unified penalty for previously continued offenses should have been the baseline. The court rejected this, ruling that the execution judge must strictly follow the statutory rule of selecting the single crime with the highest individual sentence before applying increases for satellite offenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 c.p.p.; Art. 187 disp. att. c.p.p.: In cases of continued offenses, the execution judge must identify the most serious crime based on the highest individual sentence imposed during the trial phase, disregarding any prior unified penalties for satellite crimes.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offenses most serious crime execution judge pena più grave inadmissible appeal satellite crimes Italian criminal procedure formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha accolto l'istanza presentata da Alfano Salvatore, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
A mente dell'art. 187 disp att.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha accolto l'istanza presentata da Alfano Salvatore, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 416-bis cod. pen
delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
articolo 416-bis cod. pen
delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen.
artt. 671 cod. proc. pen
Avverso l'indicata ordinanza ricorre il condannato tramite il proprio difensore proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge nella individuazione del reato più grave ex artt. 671 cod. proc. pen.
articolo 187 disp. att. cod. proc. pen
Secondo il disposto dell'articolo 187 disp. att. cod. proc. pen., in sede esecutiva il reato più grave deve essere individuato in quello per il quale è stata inflitta la pena più elevata in sede di cognizione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv.
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013
275845 – 01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep.
Sez. 1, n. 38244 del 13/10/201
259030 – 01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/201, Conte, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Presidente - Sent. n. sez. 206/2026 CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU CC - 04/02/2026 ELISABETTA MARIA MOROSINI - Relatore - R.G.N. 39244/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Alfano Salvatore nato a Casteldaccia il 12/02/1956 avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha accolto l'istanza presentata da Alfano Salvatore, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., e ha rideterminato la pena complessiva in anni 20 e mesi 8 di reclusione, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i seguenti reati:

1) delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 1 febbraio 2018, giudicato con la sentenza irrevocabile del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6851/2026 Roma, lì, 19/02/2026 Palermo emessa il 22 novembre 2021 (pena anni dieci e mesi otto di reclusione);

2) delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen. commesso fino al 20 giugno 2008, giudicato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Palermo del 13 gennaio 2010 (pena di anni 8 di reclusione);

3) delitto di cui agli artt. 56, 629 e 7 legge n. 152/1991 commesso in data anteriore e prossima al 30 dicembre 2004, giudicato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Palermo del 2 marzo 2012 (pena anni sei di reclusione ed euro 1.200 di multa). Il vincolo della continuazione era già stato riconosciuto, tra i fatti di cui ai numeri 2) e 3), con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Palermo il 24 ottobre 2013, che aveva rideterminato la pena complessiva in anni undici e mesi sei di reclusione, considerato più grave il delitto di associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 2). Il provvedimento impugnato è stato adottato dopo che la Prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 23427 del 26/03/2025, aveva annullato con rinvio una prima ordinanza di rigetto.

2. Avverso l'indicata ordinanza ricorre il condannato tramite il proprio difensore proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge nella individuazione del reato più grave ex artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. Secondo il disposto dell'articolo 187 disp. att. cod. proc. pen., in sede esecutiva il reato più grave deve essere individuato in quello per il quale è stata inflitta la pena più elevata in sede di cognizione. Il difensore assume che nella specie il giudice dell'esecuzione ha erroneamente individuato il reato più grave in quello sub 1 (pena anni dieci e mesi otto di reclusione), mentre avrebbe dovuto individuarlo nel reato "continuato" risultante dalla unificazione già effettuata per i reati sub 2) e 3), per cui è stata applicata la pena di anni undici e mesi sei di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto è manifestamente infondato. A mente dell'art. 187 disp att. cod. proc. pen., ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione si è attenuto strettamente a tale regola, dato che la pena più grave è stata inflitta per il reato sub 1), nella misura di anni dieci e mesi otto di reclusione, mentre per gli altri reati, da considerarsi uti singuli, sono state inflitte pene inferiori.

Il medesimo giudice ha aggiunto alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione per il reato più grave, come sopra correttamente identificato, la pena “in aumento” per i reati satellite (spiegando i criteri adottati per la quantificazione delle stesse) indicati in anni sette di reclusione per il delitto di associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 2) e in anni tre per quello di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui alla sentenza sub 3). Il difensore obietta che la pregressa unificazione per la continuazione dei fatti di cui alle sentenze sub 2) e 3) avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di tenere conto non della pena applicata per ciascun reato, ma di quella finale complessiva stabilita per il "reato continuato".

Si tratta di una tesi in palese contrasto con la lettera della legge e con la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, alcuni dei quali già unificati sotto il vincolo della continuazione, deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01;

Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 – 01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030 – 01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/201, Conte, Rv. 248299 – 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini Enrico Vittorio Stanislao Scarlini