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Sentenza — n. 6847/2026 — snpen Generato dall'IA

Court annuls acquittal for defamation, ruling that political criticism exceeded limits due to insinuated abuse of power.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6847/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's acquittal of two journalists regarding defamation charges against Nitto Francesco Palma. The court found that while the statements were critical, they insinuated an abuse of political power by the victim, exceeding the bounds of acceptable expression. Consequently, the acquittal was overturned, and the case was remanded to a civil court for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 595, terzo comma, cod. pen.; Art. 13 legge n. 1948; In cases of defamation, the court must first verify the materiality of the alleged conduct; if the conduct is established, the court must then assess whether the expressions, even if critical, exceed the limits of continence by insinuating illegitimate abuse of power or damaging public trust in an institution.

Parole chiave

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defamation by press right to criticism insinuation of abuse political power continence of expression remand to civil court public interest nomina di un impiegato statale

Disposizioni normative citate

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Art. 595, terzo comma, cod. pen.
Invero, se ilbene giuridico tutelato dall'art. 595 cod.
Art. 13 legge n. 1948
Art. 57 cod. pen.
Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 195 cod. proc. pen.
Ciò posto, la dottrina è unanime nel riconoscere che qualora il giornalista opponga il segreto, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all’art. 195, comma 7, cod.
Art. 200 cod. proc. pen.
Art. 526 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso nell’interesse di Nitto Francesco Palma consta di due motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 21 Cost
-Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 21 Cost., 57 e 595 cod.
art. 195 cod. proc. pen
Ciò posto, la dottrina è unanime nel riconoscere che qualora il giornalista opponga il segreto, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all’art. 195, comma 7, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47041 del 10/07/2019, Faelutti
242019 –01; nello stesso senso, in motivazione, Sez. 5, n. 47041 del 10/07/2019, Faelutti, Rv.
Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, Fabi
Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti
Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv.
Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio
261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv.
Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nitto Francesco Palma nato a Romail 03/03/1950 nel procedimento a carico di Tecce Carlo nato a Avellinoil 27/04/1985 Travaglio Marco nato a Torinoil 13/10/1964 avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso perl’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato l’assoluzione di Carlo Tecce e di Marco Travaglio dai delitti, loro rispettivamente ascritti, di diffamazione a mezzo della stampa periodica, di cui agli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 legge n. 1948, e di omesso controllo sul contenuto della pubblicazione,di cui agli artt. 57 e 595, terzo comma, cod. pen . e 13 legge n. 1948, commessi in danno di Nitto Francesco Palma . Era stato loro addebitato di avere, nelle rispettive qualità, il primo di articolista, il secondo di direttore responsabile delquotidiano “Il Fatto Quotidiano”, offeso la reputazione di Nitto Francesco Palma, Capo di Gabinetto del Presidente del Senato, Onorevole Elisabetta Casellati,attribuendogli falsamente, in un pezzo giornalistico a firma di Tecce apparso sul “Fatto Quotidiano” il 12 gennaio 2019, di essere stato il “regista” della nomina del Dottor Rustichelli a Presidente dell’Antitrust in quanto “ex ministro berlusconiano” e “di fatto padrone di Palazzo Madama”.

La Cortedi appello ha respinto i gravami del Procuratore generale e della parte civileavverso la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti degli imputati, rilevando che quanto affermato nell’articolo a firma di Carlo Tecce costituiva espressione del diritto di critica, legittimamente esercitato dal giornalista imputato, sussistendonetutt i i requisiti di operatività . I nfatti, non era emersa l’incontrovertibile falsità dell’interessamento di Nitto Palma a lla vicenda , che, comunque, quand’anche esis tente, non era tale da integrare alcuna condotta illecita; vi era l’interesse pubblico alla conoscenza della questione , giacché riguardante la nomina del p residente di un’ a utorità indipendente ; il pezzo giornalistico non esorbitava dai limiti della continenza espressiva, perché gli appellativirivolti a Nitto Palma per descriverne il ruolo nella nomina del Presidente dell’Antitrust(ossia, quelli di “regista”e di “padrone di Palazzo Madama”), sebbene pungenti,erano, tuttavia, privi di connotazioni immorali o illecite .

2. Il ricorso nell’interesse di Nitto Francesco Palma consta di due motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 191, 195, comma 7, 200, comma 3, e 526 cod. proc. pen., fondandosi la sentenza impugnata sulla deposizione della giornalista Liliana Milella ritenuta inutilizzabile, trattandosi di testimonianza de relato della quale non era stata rivelata la fonte di riferimento (ossia, una fonte del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva rivelato alla testimone che la nomina del Dottor Rustichelli a Presidente dell’Antitrust «era stata indicata dal Nitto Palma») in ragione della tutela del segreto professionale.

È spiegato che, poiché la difesa della parte civile non aveva potuto verificare l’attendibilità della fontedelle informazioni della Milella, dal momento che i giudici di merito non le avevano ordinato di svelarla, la testimonianza di costei avrebbe dovuto essere espunta dal compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione. -Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 21 Cost., 57 e 595 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento in favore degli imputati della scriminante del diritto di critica giornalistica, in quanto fondato su tre presupposti erronei:

A) la falsità dell’ingerenza di Nitto Palma nella nomina del Presidente dell’Antitrust, ritenuta dalla Corte di appello non incontrovertibilmente accertata, sarebbe,invece, emersa in maniera chiara dalle testimonianze dello stesso dottor Palma, del dottor Fortunato, segretario particolare del Presidente del Senato, e dell’Onorevole Fico, Presidente della Camera dei Deputati; B) l’articolo a firma di Carlo Tecce non si era limita to a ipotizzare un interessamentodi Nitto Palma nella nomina del Presidente dell’Antitrust, ma aveva presentato il suo intervento come certo e preordinato a favorire gli interessi economici di Berlusconi e di Mediaset, in tal senso deponendo la costruzione sintatticadella “postilla un po' maligna” e l’uso in essa di verbi al presente e al passato prossimo, privi di formule dubitative[«perché Casellati, cioè Palma, ha spinto per sbrigarsi alla vigilia di Natale e rendere operativo Rustichelli in gennaio? Semplice: l'Antitrust è chiamata a dare il nulla-osta al patto tra Mediaset e Sky Italia con la cessione di Premium ai monopolisti del satellite»]: dunque, tale rappresentazione esondava dai limiti della scriminante della critica politica, insinuando una strumentalizzazione della funzione pubblica di Palma in vista della realizzazione di interessi particolaristici;

C) gli epiteti rivolti a Nitto Palma, di “regista” dell’”affare Presidente dell’Antitrust” e di “padrone di Palazzo Madama”, inseriti in un contesto che insinuava un abuso di potere, contribuivano ad assegnare al l’esposizione del pensiero del giornalista una cifra di incontinenza,capace di veicolare all’opinione pubblica un messaggio denigratorio della personalità morale e sociale di Nitto Palma, descritto come soggetto capace di orientare la discrezionalità politica in funzione del soddisfacimento di interessi particolari.

3. Con requisitoria in data 25novembre 2025 il Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

4. Con memoria in data 24 novembre 2025 il difensore di Carlo Tecce e di Marco Travaglio ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto dello stesso; ha chiesto, in ogni caso, di condannare la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 616cod. proc. pen.; con memoria in data 3 dicembre 2025il difensore medesimo ha replicato alle conclusioni rassegate dal Procuratore generale.

5. Con memoria in data 5 dicembre 2025 il difensore della parte civile ricorrente ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e ha chiesto la condanna degli imputati alla rifusione delle spese affrontate dalla parte civile per il giudizio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate. 1.Carlo Tecce e Marco Travaglio sono stati chiamati a rispondere, l’uno, del delitto di diffamazione a mezzo della stampa periodica, l’altro del delitto di omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, per avere, nelle rispettive qualità, il primo,di articolista e, il secondo, di direttore responsabile del quotidiano “Il Fatto Quotidiano”, contribuito ad offendere la reputazione di Nitto Francesco Palma mediante la pubblicazione dell’articolo dal titolo «Antitrust a rischio, il CSM potrebbe bocciareRustichelli», apparso sul periodico indicato in data 12 gennaio 2019, nel quale veniva criticata la nomina del dott or Roberto Rustichelli a Presidente dell’Antitrust,perché, quale magistrato in aspettativa, aveva superato il limite massimo di dieci anni fuori ruolo previsto dalla ‘legge Severino’.

Nello scritto si ipotizzava che la nomina fosse stata effettuata,in deroga alla normativa,per favorire interessi politici legati al partito politico ‘ Forza Italia ’ e al suo Presidente Silvio Berlusconi e si attribuiva a Nitto Palma, “ex ministro berlusconiano”,il ruolo di “regista” dell’operazione, in quanto “di fatto padrone di Palazzo Madama”. Si aggiungeva che la nomina sarebbe stata accelerata per consentire a Rustichelli di dare il nulla-ostaalla cessione di “Mediaset Premium” a “Sky Italia”.

2. I giudici di merito di entrambi i gradi hanno ritenuto che il pezzo giornalistico in questione non fosse tale da integrare il delitto di cui agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 13 legge n. 47 del 1948, perché la condotta del giornalista doveva ritenersi scriminata dall’esercizio del diritto di critica politica. Infatti, ricorrevano tutti i requisiti di operatività della detta causa di giustificazione: non vi era prova inequivoca della falsità dell’ingerenza di Nitto Palma, allora Capo di Gabinetto del Presidente del Senato, nella nomina del Dottor Rustichelli a Presidente dell’”Antitrust”, perché chi ne aveva riferito, cioè la giornalista Liliana Milella, era fonte affidabile, e, comunque,tale ingerenza, quant’anche esistente, non costituiva comportamento illecito, considerato il ruolo istituzionale di Nitto Palma; l a vicenda trattata, ossia la nomina del presidente di un’autorità indipendente, era d’interesse pubblico; le espressioni utilizzate per descrivere l’operatodi Nitto Palma erano, si, pungenti, ma non gratuite, in quanto funzionali all’esercizio della critica politica. 3.Tanto premesso, il sindacato di legittimità deve concentrarsi sui limiti del diritto di criticapolitica.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o dei pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui(Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909).

In sostanza, perché possa riconoscersi in favore di un giornalista la predetta scriminante devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell'esposizione(ossia, la continenza). 3.1. Quanto al primo profilo, è stato chiarito che, sebbene il diritto di critica non si concretizzinella mera narrazione di fatti, ma si esprima in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi(Sez. 5, n. 17259 del 06/03/2020, Mauro, Rv. 279114), per riconoscere efficacia esimente al relativo esercizio è necessario che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, sulla base delle fonti da cui proviene o di altre circostanze soggettive.

Perciò, la responsabilità dell’autore d’uno scritto offensivo dell’altrui reputazione può essere esclusa, per effetto dell’operare della detta scriminante, solo a condizione che l’autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti, abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e non abbia sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fattiriferiti ( Sez. 5, n. 77 98 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 ;

Sez. 5, n. 38896 del 15/04/2019, Lang, Rv. 277117 –01). Al lume di tali coordinate ermeneutiche va , pertanto, esaminato il primo motivo di ricorso. Deduce la parte civile ricorrente chesecondo la sentenza impugnata il fatto dell’interessamento di Nitto Francesco Palma nella nomina del Dottor Rustichelli a Presidente dell’Antitrust avrebbe trovato fondamento nel contenuto degli articoli giornalisti apparsi sul quotidiano “la Repubblica” in data 21 febbraio 2019 e 9 aprile 2019, nei quali la giornalista Liliana Milella aveva alluso al favore di cui godeva Rustichelli pressoNitto Palma.

La giornalista, escussa come testimone all’udienza dell’8 marzo 2023, aveva riferito di avere appreso del detto interessamento da una fonte del Consiglio Superiore della Magistratura, ma di volersi avvaleredel segreto professionale quanto all’indicazione nominativa della stessa. Occorre, dunque, chiedersi se la testimonianzadella giornalista Liliana Milella, sostanzialmente de relato, fosse utilizzabile e, comunque, quale ne fosse la valenza dimostrativa rispetto al corretto adempimento da parte del giornalista imputato dell’onere di verificare la verosimiglianza del fatto riferito.

Invero, la scelta del codice di rito di prevedere una specifica tutela del segreto professionale dei giornalisti professionisti, la cui disciplina è stata dettata nella disposizione di cui al terzo comma dell’art. 200 dello stesso codice, che stabilisce che «I giornalisti professionisti iscritti all’albo non possono essere obbligati a rivelare i nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie, salvo che il giudice lo ritenga indispensabile ai fini della prova dei reati per cui si procede e la fonte sia essenziale e insostituibile»,risponde all’esigenza di salvaguardare la libertà di informazione e il diritto dei cittadini ad essere informati, che pre s uppone la protezione delle fonti giornalistiche: senza garanzia di riservatezza,infatti, molte informazioni di interesse pubblico non verrebbero mai divulgate.

Dunque, il segreto professionale non tutela solo il giornalista, ma soprattutto la collettività, che ha il diritto di ricevere notizie veritiere e complete , salvo il contemperamento di tali interessi di rango costituzionale con l’interesse all’accertamento di fatti costituenti reato, realizzato con la previsione del dovere del giudice di ordinare la rivelazione delle fonti giornalistiche quando ciò sia indispensabile per l’accertamento della verità processuale. Ciò posto, la dottrina è unanime nel riconoscere che qualora il giornalista opponga il segreto, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all’art. 195, comma 7, cod. proc. pen.

Tale esegesi, del resto, era stata anticipata già nella ‘Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale’, espressasinel senso che «Nel caso in cui il giornalista si rifiuti di rivelare la fonte della notizia, la sua deposizione non può essere acquisita né le notizie sono in alcun modo utilizzabiliai fini della decisione (art. 195, comma 7); se così non fosse, infatti, si avrebbe l’ingresso di una testimonianza indiretta senza che si sia in grado di conoscere e, se possibile, di controllare la fonte di quanto riferito» (pag. 63).

Dagli illustrati approdi interpretativi non vi è ragione di discostarsi, perché effettivamente la deposizione del giornalista professionista che rifiuti di disvelare il nome delle proprie fonti informative è del tutto assimilabile a quella colpita dallo stigma dell’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 195, comma 7, cod. proc. pen., che, infatti, prevede,che «non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame». «R egola probatoria », questa, ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte«coerente con un sistema improntato alla verifica dell'attendibilità della fonte di prova e che risponde all'ovvia esigenza di evitare la delazione anonima, che si verificherebbe inevitabilmente in caso di reticenza o di impossibilità di individuare la fonte primaria di conoscenza.

Certamente il teste indiretto appare credibile e non v'è motivo di dubitare delle sue dichiarazioni, ma non si può, per la semplice attendibilità del teste indiretto, utilizzare la sua testimonianza nonostante l'impossibilità di individuare la fonte primaria. Le ipotesi in cui la testimonianza indiretta può essere utilizzata a prescindere dall'audizione di quella diretta sono tassative e, costituendo una deroga alla regola generale, non sono suscettibili di interpretazione analogica» (Sez. 3, n. 12916 del 02/03/2010, Hoxha, Rv. 246611 –01, in motivazione).

Se, dunque, stando alla disciplina generale dettata dall’art. 195 cod. proc. pen.,affinché la deposizione del teste de relato sia utilizzabile è necessario che egli indichi le sue fonti,in modo da consentirne l'esame diretto, nel contraddittorio fra le parti,l’utilizzabilità della testimonianza del giornalista in ordine al contenuto di notizie apprese da altri presuppone che egli, rinunciando al segreto professionale, faccia il nome delle proprie fonti informative. Deve, quindi, affermarsi che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non è utilizzabile la testimonianza del giornalista professionista, che opponendo il segreto professionale, non abbia indicato le fonti da cui ha ricevuto le notizie oggetto di successiva pubblicazione.

Per effetto di ciò,la prova del corretto adempimento da parte di Carlo Tecce dell’obbligo di verificare la veridicità del fatto costituente l’oggetto del pezzo giornalistico a sua firma – ossia, l’ ingerenza di Nitto Palma nella nomina di Rustichelli a Presidente dell’Antitrust– non si sarebbe potuta dire raggiunta su lla base di quanto riferito dalla giornalista Liliana Milella, prima negli articoli a sua firma pubblicati sul quotidiano “la Repubblica” e, poi, nella sua audizione dibattimentale: per effetto del silenzio serbato sull’identità dei propri informatori, ella non poteva essere considerata fonte attendibile, di modo che la notizia dell’interessamento di Nitto Palma per la nomina del Dottor Rustichelli, magistrato “fuori ruolo in scadenza”, a Presidente dell’Antitrust,si sarebbe potuta qualificare come veridica solo a condizione che fossero state controllate le fonti a diretta conoscenza di quel fatto.

La giurisprudenza di questa Corte, del resto, si è più volte espressa affermando che «In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile(La Suprema Corte in applicazione del suddetto principio di diritto ha escluso l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca in un caso nel quale un giornalista aveva indicato la sua fonte in un funzionario del Sisdeche , comparso in udienza, aveva opposto il segreto di Stato)»(Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Allam, Rv. 255434 -01).

Anche la giurisprudenza civile di legittimità, del resto, ha affermato che «In tema di diffamazione a mezzo stampa, se la notizia è ricevuta dal giornalista in modo "irrituale" ed egli non ha la possibilità di controllare il fatto così riferitogli, a causa dell'inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria (c.d. "fonte confidenziale"), tale inaccessibilità non comporta alcun esonero dall'obbligo di controllo, ed anzi implica finanche la non pubblicabilità della notizia e l'insussistenza dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo»(Sez. 1- civ. , 11/07/2024, n. 19028, Rv. 671680 -02).

Né l’onere di verifica indicato può considerarsi assolto allegando la provenienza della notiziadiffusa da fonti privilegiate di informazione, dal momento che ciascun organo d'informazione deve verificare la fondatezza della notizia(Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Scalfari, Rv. 206793 -01). La motivazione della sentenza impugnata, laddove afferma che la falsità dell’interessamento di Nitto Palma nella nomina di Rustichelli non era stata inequivocabilmente smentita, esibisce, allora,un decisivo profilo di illegittimità: quell’interessamento, infatti, se fondato sulla sola conoscenza indiretta che ne aveva avuto la giornalista Milella, non poteva dirsi neppureprovato nel suo nucleo essenziale di verità.

Aspetto, quest’ultimo, che, oltretutto, avrebbe meritato un ben più approfondito esame, avuto riguardo al contenuto di quelle testimonianze (del Dottor Fortunato, Segretario particolare del Presidente del Senato,Onorevole Elisabetta Maria Casellati, e dell’ Onorevole Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati) - prima facie affidabili posto che la nomina del Presidente dell’Antitrust è di competenza esclusiva dei Presidenti dei due rami del Parlamento -, che avevano escluso il coinvolgimentodi Nitto Palma nella vicenda della nomina del Dottor Rustichelli.

I vizi rilevati impongono, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio, riesaminato il compendio probatorio in atti alla luce dei rilievi prima esposti, verifichi se e in che termini il giornalista Carlo Tecce abbia correttamenteassolto all’ obbligo di verificare il nucleo essenziale del fatto riferito nell’articolo di stampa a sua firma dal titolo «Antitrust a rischio, il CSM potrebbe bocciare Rustichelli». 3.2. La sentenza impugnata, come dedotto con il secondo motivo di ricorso, non ha fatto buon governo neppure dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di continenza espressiva.

Invero, se ilbene giuridico tutelato dall'art. 595 cod. pen. è l'onore nella sua proiezione di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera) di ciascuna persona, l'evento del reato di diffamazione è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un «segno (parola, disegno) lesivo», che sia diretto, non in astratto ma in concreto, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino(Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Belpietro, Rv. 276961 –01;

Sez. 5, n. 47175 del 04/07/2013, Aquilio Ulizio, Rv. 257704) . Pertanto, «ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione, è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima» (Sez. 5, n. 17944 del 07/02/2020, Versaci, Rv. 279116 - 01), ossia , che si sostanzino in un'affermazione che «contiene una carica dispregiativa» tale da essere avvertita nel «comune sentire» come espressione lesiva della reputazione (Sez. 5, n. 4448 del 16/10/2019 - dep. 2020, Girolametti, Rv. 278153 - 01) .

Lesività che può cogliersi anche quando, «indipendentemente dalla forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate[….] il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio»(Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, De Luca, Rv. 242019 –01; nello stesso senso, in motivazione, Sez. 5, n. 47041 del 10/07/2019, Faelutti, Rv. 277742 - 01). Così delineato il quadro dei criteri elaborati da questa Corte per guidare la verifica circa la sussistenza del requisito della correttezza formale del pezzo giornalistico in funzione del riconoscimento della scriminante del diritto di critica, occorre rammentare che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e,quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145;

Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749). Nel caso in esame, è dirimente considerare quanto segue. Il contesto espressivo nel quale sono stati inseriti i sintagmi utilizzati per delineare la figura della parte civile ricorrente , in relazione al la vicenda della nomina del magistratoRoberto Rustichelli a Presidente dell’Antistrust, ossia quelli di “regista” e di “padrone di Palazzo Madama”,ad una lettura non parcellizzata, si presta a suggerire al lettore medio l’idea che Nitto Palma , già “ministro berlusconiano”, avesse speso il potere di cui godeva, da Capo di Gabinetto del Presidente del Senato – cui, insieme al Presidente della Camera dei Deputati , spettava la nomina del Presidente dell’Antitrust –per far cadere la scelta sul Dottor Rustichelli, nonostante che questi fosse prossimo alla scadenza decennale dell’incarico fuori ruolo cui era stato precedentemente destinato, trattandosi di candidatoche non avrebbe ostacolato il « patto tra Mediaset e Sky Italia con la cessione di Premium ai monopolisti del satellite».

Dunque, le predette espressioni, singolarmente neutre, costituiscono segmenti di un discorso complessivamente denigratorio, perché atto a insinuare un abuso di potere(all’epoca dei fatti, integrante anche reato) da parte di Nitto Palma: le stesse, prestandosi nel loro insieme a veicolare all’opinione pubblica il messaggiosecondo cui Palma fosse soggetto capace di orientare la discrezionalità politica in funzione del soddisfacimento di interessi particolari, imprimono all’esposizione del pensiero del giornalista una cifra di ingiustificabile incontinenza.

Peraltro, considerato il ruolo istituzionale di Nitto Palma, che, in quanto al vertice dell’Ufficio del Presidente del Senato, era investito di compiti di coordinamento di affari di ‘alta politica’, sarebbe stato doveroso da parte di un professionista dell’informazione, come il giornalista imputato, usare un linguaggio particolarmente rigoroso, onde evitaredi gettare discredito, oltre che sulla persona della parte civile ricorrente, anche sulla gestione di un ufficio cruciale nell’architettura costituzionale. 4.Per tutte le argomentazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.Le spese a