Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits under Art. 585 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the filing date of December 4, 2025, exceeded the strict 60-day deadline established by the Cartabia reform. The appellant argued for the renewal of the trial instruction, but the Court found no merit in the substantive request because the procedural defect was fatal. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the statutory time limit, and the Court must reject it de plano without examining the merits.
Parole chiave
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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Malagrinò Marcantonio nato a CORIGLIANO CALABRO il 15/02/1991 avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
RITENUTO IN FATTO
1. In data 24 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari appellata da Malagrinò Marcantonio.
2. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento/omesso esame della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è stato trattato con procedura «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 — essendo inammissibile per l’assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione, avvenuta solo in data 4.12.2025, h. 10:52, ovvero oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 585 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen. a cui devono aggiungersi i quindici giorni previsti dal comma 1-bis della medesima disposizione, per il giudizio celebrato in assenza dell’imputato, in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 150/2022, risultando la sentenza, pronunciata in data 24.6.2026, con termine di deposito della motivazione di giorni novanta scadente il 22.9.2025, data da cui decorre il termine dei 45 giorni + quindici (60) per la proposizione del ricorso, come previsto dalla lettera c) del secondo comma dell’art. 585; termine di sessanta giorni, quindi, scaduto il 21.11.2025, giorno non festivo.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RENATA SESSA LUCA PISTORELLI