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Sentenza — n. 6726/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal and first instance judgments for violation of correlation principle in fraudulent bankruptcy case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6726/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled both the first-instance and appeal judgments regarding a fraudulent bankruptcy case without remitting the case for retrial. The appellant argued that the lower courts violated the principle of correlation by basing their findings on facts distinct from those alleged in the indictment, thereby infringing on the right to defense. The court agreed, ruling that the appellate decision's reliance on subsequent sales and transfers rather than the specific asset transfers charged constituted a material error requiring nullification.

Regesto Legislator

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Art. 521, 522, 604 c.p.r.; The principle of correlation between the indictment and the judgment requires that the facts found by the court must correspond to the charges alleged, and a deviation necessitates the annulment of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
principle of correlation fraudulent bankruptcy right to defense asset transfer nullity of judgment bancarotta fraudolenta reato economico reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 521 c.p.r.
Art. 522 c.p.r.
Art. 604 c.p.r.
art. 62-bis c.p
Col settimo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pilotto Plinio nato a CITTADELLA il 27/06/1958 avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso; assorbiti gli altri. Udito l'avvocato Dario Romano, sostituto processuale dell'avv. Giulia Bongiorno difensore di fiducia di Pilotto Plinio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 16.4.2025, la Corte di Appello di Venezia, all’esito di trattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Pilotto Plinio e Zampieron Arlette, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al capo 1A, in relazione alla società Zenit Immobiliare s.r.l., dichiarata fallita il 3 gennaio 2018, ha assolto la Zampieron e ha rideterminato le pene accessorie nei confronti di Pilotto, nonché revocato le statuizioni civili, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo sette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione degli artt. 521, 522 e 604 del codice di rito, lamentando l'omessa declaratoria della nullità della decisione di primo grado per violazione del principio di correlazione con l'imputazione contestata al capo 1A.

Secondo il capo di imputazione, assumevano valenza distrattiva, o comunque dissipativa, due operazioni di conferimento immobiliare poste in essere dalla fallita Zenith Immobiliare in favore di GEIE Azimut Project, rispettivamente in data 12 novembre 2012 e 14 settembre 2015: tali conferimenti sarebbero stati effettuati in cambio dell'accesso al Know How di GEIE e dell’accollo non liberatorio del mutuo contratto per l'acquisto degli immobili, ritenuti dall'accusa privi di una reale portata economica. Come rappresentato col primo motivo di appello, la decisione di primo grado, pur avendo, da un lato, correttamente riscontrato l'effettività dell'accollo del mutuo da parte di GEIE (discostandosi dalla tesi accusatoria), ha ritenuto, dall'altro, che assumessero valenza distrattiva operazioni del tutto distinte e temporalmente successive rispetto agli atti di conferimento immobiliare indicati nel capo di imputazione, e segnatamente: le vendite dei beni immobili effettuate da GEIE Azimut in favore dei clienti privati; l'atto di cessione immobiliare intervenuto tra GEIE Azimut e GEIE Europa Construction.

In particolare, secondo la sentenza del Tribunale, con riguardo agli immobili conferiti nel 2012 e nel 2015 da Zenith ad Azimut, la distrazione va individuata nella sommatoria di determinati valori. Dunque, la decisione di primo grado ha ritenuto di individuare la presunta distrazione su presupposti materiali del tutto diversi da quelli descritti nel capo di imputazione sui quali la difesa non ha avuto alcuna possibilità di interloquire nel contraddittorio dibattimentale. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di mancata assunzione dell'esame del consulente tecnico e dell'acquisizione della documentazione richiesta ex art. 603, comma 1, del codice di rito.

Le censure alla sentenza di appello investono anche il rilievo della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che era stata richiesta coi motivi aggiunti, evidenziando l'assoluta necessità di esaminare il consulente tecnico Donato Pezzuto e di acquisire la documentazione relativa alle spese sostenute dalla GEIE Azimut per la trasformazione e la messa in vendita degli immobili facenti parte del complesso “Residenze Castellane”. Le richieste istruttorie erano evidentemente rivolte ad elidere le ragioni che avevano indotto il Tribunale a ritenere la natura distrattiva del fatto contestato al capo 1 lett. A, che era stata infatti ravvisata dal Tribunale in condotte posteriori rispetto agli atti di conferimento.

Gli elementi di prova tecnica e documentali indicati erano strettamente attinenti alla verifica della congruità della contropartita economica conseguita da Zenith Immobiliare s.r.l. dagli atti di conferimento immobiliare del 12 novembre 2012 e del 14 settembre 2015. In particolare, come risulta dai motivi aggiunti, le richieste istruttorie erano rilevanti per dimostrare l'assenza di somme spettanti a Zenith che sarebbero state trattenute da GEIE Azimut, della natura distrattiva per il patrimonio di Zenith della cessione intervenuta il 5 giugno 2017 tra GEIE Azimut e GEIE Europa, avente ad oggetto gli immobili del complesso ‘Residenze Castellana’ rimasti invenduti.

La sentenza impugnata ha completamente pretermesso l'esame delle richieste istruttorie sostenendo che la questione relativa al valore dell'accollo del mutuo su cui hanno insistito gli appellanti fosse sostanzialmente irrilevante ai fini dell'affermazione del carattere distrattivo dell'operazione in questione (con conseguente irrilevanza pure dei motivi aggiunti sotto tale profilo articolati). 2.3.Col terzo motivo deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione che ha confermato la responsabilità del ricorrente per la ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva del patrimonio della società fallita.

Il provvedimento gravato ha ritenuto di poter esaurire l'onere motivazionale richiamando un precedente di legittimità, segnatamente la sentenza n. 55409/2017, per sostenere l'inidoneità dell'accollo del mutuo a costituire valido corrispettivo. La decisione di appello, tuttavia, non considera che diversamente dalla vicenda a cui si riferisce il principio di diritto enunciato, GEIE Azimut non si era limitato ad assumere l'accollo del mutuo essendosi concretamente impegnato nell'estinzione progressiva del debito e ciò è stato documentalmente provato, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado.

In realtà da un'attenta lettura della pronuncia dei giudici di legittimità emerge con evidenza come il principio ivi affermato in tema di bancarotta fraudolenta non trovi applicazione nell'ipotesi in cui l'accollo abbia comportato esborsi per la società accollante, la quale abbia provveduto al pagamento diretto del mutuo o alla preventiva messa a disposizione dell'accollato delle somme necessarie per l'estinzione del debito nei confronti dell'istituto bancario. Tale vizio genetico condiziona la denunciata illogicità dell'intera sentenza che conclude per la natura distrattiva dell'operazione con una motivazione affetta da vistosi vuoti argomentativi e insanabili difetti di logicità, per non avere, in particolare, minimamente tenuto conto non solo degli effettivi esborsi ma anche della specifica regolamentazione del rapporto contrattuale in cui il credito per il mutuo fondiario, di valore superiore a quello dei beni conferiti da Zenith, era garantito da ipoteca iscritta in favore dell'istituto mutuante.

La pronuncia gravata, che, valorizzando l'assenza di un accollo esterno e liberatorio, ha inteso ricavare la natura distrattiva dell'operazione dal fatto che l'istituto mutuante non avrebbe potuto agire nei confronti della GEIE Azimut, rivela un'evidente illogicità interna nella parte in cui invece riconosce che il creditore ipotecario ha la possibilità di esercitare le azioni esecutive sugli stessi beni oggetto del conferimento in virtù della garanzia ipotecaria. A tal proposito è opportuno segnalare che con l'atto di appello era stato evidenziato come il regime della garanzia ipotecaria costituita a favore di Ubi Banca, non rendesse in alcun modo possibile distogliere i beni immobili dalla loro funzione di garantire l'istituto mutuante.

Ed invero, ai sensi dell'articolo 41 Tub il creditore fondiario, in questo caso l'istituto mutuante, ha potere di iniziare e proseguire l'azione esecutiva nonostante il fallimento del debitore esecutato. Dunque, appare evidente la frattura logica tra le premesse probatorie e le conclusioni a cui giunge la decisione impugnata a pagina 17. Analoghe considerazioni si impongono rispetto al passaggio della sentenza impugnata di pagina 19 che omette di confrontarsi compiutamente con le puntuali evidenze processuali richiamate nell'atto di appello per cui il vincolo ipotecario sugli immobili conferiti rendeva impossibile sottrarli alla loro funzione di garanzia a favore dell'istituto mutuante, unico creditore legittimato a soddisfarsi su di essi.

Di conseguenza altri eventuali creditori non avrebbero potuto in alcun modo soddisfarsi su tali cespiti in quanto il valore degli immobili ipotecati era interamente rivolto a soddisfare il credito dell'istituto risultato pari al valore residuo. Pertanto, è evidente che la sentenza gravata ha tentato di superare le censure dei motivi di appello affidandosi ad un'argomentazione fallace: rispetto agli altri creditori sociali della società fallita non può di certo assumere valenza distrattiva la mera aspettativa di una potenziale produttività di utili o profitti.

Sul punto la decisione impugnata ancora una volta adotta un discorso giustificativo privo di tenuta logica. In definitiva, la decisione di appello non evidenzia le concrete ragioni per le quali le operazioni di conferimento immobiliare avrebbero posto in pericolo gli interessi dell'istituto di credito e degli altri creditori sociali, la cui valutazione è imprescindibile al fine di ritenere integrata la fattispecie in contestazione. Quanto poi alla doglianza difensiva in punto di congruità della contropartita economica ottenuta dalla società fallita relativamente al know-how, del tutto evidente è come la decisione impugnata abbia rassegnato una motivazione apodittica anche al riguardo, omettendo di confrontarsi con gli specifici aspetti dedotti con l'atto di appello, in cui è stato evidenziato che per la Zenith, all'epoca dei conferimenti, l'accesso al Know-how, e dunque la possibilità di accedere all'insieme delle conoscenze tecniche richieste per la realizzazione del progetto avuto di mira in un terreno peculiare come quello lagunare di Venezia, appariva particolarmente remunerativo e vantaggioso.

Nel giudizio di appello è stato sottolineato che dal medesimo atto di conferimento si ricava che l'organo amministrativo di Zenith si era determinato ad effettuare l'operazione al fine di “valorizzare il patrimonio immobiliare ancora oggi bloccato a causa della grave crisi che ha coinvolto tutto il settore di appartenenza [...]”, dichiarando che il conferimento in favore di GEIE aveva come scopo esclusivo quello di “fornire all'amministratore di GEIE l'opportunità di gestire in forma dinamica, per uno o più progetti di ricerca e sviluppo ricompresi nell'oggetto sociale, risorse patrimoniali altrimenti non sfruttabili e conseguentemente prive di rilevante remuneratività”.

A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata ha totalmente omesso di confrontarsi con la memoria del dr. Pezzuto in cui si è dato atto della circostanza che fosse ragionevole ritenere che per la rifinitura dei beni in questione GEIE avesse sostenuto costi anche superiori a quelli indicati nella lettera di utenti sottoscritta dalle parti. Da ultimo la sentenza impugnata ha esaurito in poche battute le doglianze difensive per cui l'atto con il quale GEIE Azimut aveva ceduto al GEIE Europa nel giugno 2017 i beni del complesso ‘Residenze Castellane’ non poteva costituire condotta distrattiva per la società fallita laddove si era evidenziato che tale atto non aveva in alcun modo modificato l'assetto patrimoniale di Zenit, posto che GEIE Europa Construction, come corrispettivo della vendita, aveva assunto l'obbligo di accollarsi il residuo valore del mutuo ipotecario insistente sul compendio immobiliare.

In particolare, GEIE Europa aveva manifestato la volontà di proseguire nel piano di rientro del debito ma è stato l'istituto di credito ad interrompere i rapporti determinando così l'estinzione solo parziale del mutuo. 2.4. Col quarto motivo deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione che ha confermato la penale responsabilità del ricorrente ritenendo la sussistenza del dolo della fattispecie di bancarotta distrattiva. 2.5. Col quinto motivo deduce la mancanza di motivazione nella parte in cui non ha ritenuto configurabile nel caso di specie la fattispecie meno grave di bancarotta semplice. 2.6.

Col sesto motivo deduce la violazione di legge per avere, la Corte di merito, erroneamente ritenuto integrata la contestata aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F. in assenza di una pluralità di fatti di bancarotta. 2.7. Col settimo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p. in punto di diniego della concessione delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. Fondato è, in particolare, il primo motivo di ricorso che lamenta che il Tribunale ha costruito la distrazione intorno ad un fatto non coincidente con quello oggetto d’imputazione. in violazione del principio della corrispondenza tra l’editto accusatorio e la decisione. Per vero la stessa necessità di formulare le doglianze, col ricorso in scrutinio, sul doppio versante della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado, barcamenandosi nel raffronto con l’una e l’altra impostazione, rende palese la discrasia ricostruttiva sussistente tra le due pronunce, dipesa, come si dirà, dal sostanziale sviamento della prima rispetto al fuoco dell’imputazione (difformità che aveva indotto l’appellante a dover formulare nuove richieste istruttorie che venivano tuttavia disattese dalla Corte di merito alla luce della diversa ricostruzione che la stessa ha ritenuto di sposare in conformità all’imputazione).

Con la conseguenza che si è verificato, nel caso di specie, un vero e proprio corto circuito perché, di fatto, l’imputato, non solo è stato privato di un grado di giudizio per averlo il Tribunale condannato per un fatto non contemplato in imputazione, ma ha anche viste le sue potenzialità difensive ulteriormente ridotte in considerazione del diverso epilogo decisorio in termini di ricostruzione del fatto con cui la Corte di appello ha in buona sostanza ritenuto di superare l’impasse (le violazioni denunciate e le richieste formulate con l’appello).

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, vale il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015- dep. 3/02/2016, Addio e altri, Rv. 265946; Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo ed altro, Rv. 232423014; Sez. 5, n. 1842 del 25/11/1998 - dep. 12/02/1999, Pagani, Rv. 212351), secondo il quale le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato.

In altri termini, poiché la nozione strutturale di fatto, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato – come in definitiva accaduto nel caso di specie - per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi.

Si deve invero convenire col ricorrente che la rilevante mutazione del fatto contestato, intervenuta con la sentenza di primo grado, e il conseguente pregiudizio arrecato al diritto di difesa dell'imputato, avrebbero dovuto imporre la declaratoria di nullità della decisione del Tribunale da parte della Corte di appello per violazione del principio di correlazione con l'imputazione contestata al capo 1 lett. A (l’unica per la quale è stata ravvisata la responsabilità penale dell’imputato), già oggetto di formale denuncia con l’atto di appello.

La Corte territoriale, invece di rilevare tale vizio, ha ritenuto di poterlo superare riconducendo il fatto nei binari tracciati dal capo di imputazione. Nell’operare in tal senso, tuttavia, la Corte di merito ha proceduto ad una nuova ricostruzione della vicenda del tutto diversa da quella effettuata dal primo giudice, che ha finito col rendere ancor più evidente, da un lato, la totale estraneità del fatto come ricostruito in primo grado rispetto a quello oggetto di imputazione, dall’altro, la lesione del diritto di difesa, risultato in tal modo doppiamente mortificato (non essendo di certo il ricorso per cassazione un rimedio idoneo a far valere le difese di merito).

2. Secondo il capo di imputazione, assumono valenza distrattiva, o comunque dissipativa, due operazioni di conferimento immobiliare poste in essere dalla fallita Zenith Immobiliare s.r.l. in favore di GEIE Azimut Project, rispettivamente in data 12 novembre 2012 e 14 settembre 2015: tali conferimenti sarebbero stati effettuati in cambio dell'accesso al Know How di GEIE e dell’accollo non liberatorio del mutuo contratto per l'acquisto degli immobili, ritenuti dall'accusa privi di una effettiva capacità remunerativa. La decisione di primo grado, discostandosi dalla tesi accusatoria imperniata sui suddetti conferimenti, ha spostato del tutto l’asse del ragionamento dai conferimenti al rapporto di gestione del mutuo ipotecario, non liberatorio, che si sarebbe sviluppato, in seguito ai conferimenti, tra Zenith, GEIE Azimut Project, la successiva GEIE Europa, e l’istituto bancario che aveva elargito il mutuo.

Il Tribunale, in antitesi alla tesi accusatoria recepita in imputazione, è partito dall’effettività dell'accollo del mutuo da parte di GEIE Azimut riscontrandola nell’evoluzione dei rapporti con la Banca, quale destinataria di pagamenti del mutuo da parte di GEIE, e ha ritenuto non determinante che l’accollo non fosse liberatorio per la Zenith Immobiliare. Circostanza questa invece recuperata e valorizzata dalla Corte di appello in linea con l’impostazione accusatoria emergente dall’imputazione, che si appunta proprio sulla natura dell’accollo, di tipo interno e senza liberazione del debitore originario Zenith Immobiliare e sull’assenza di contropartita per Zenith (che anzi, a ben vedere, l’imputazione sottolinea anche altri aspetti, quali la circostanza che nonostante i conferimenti, Pilotto Plinio ed i suoi familiari avrebbero continuato a disporre degli immobili conferiti al GEIE maltese, e soprattutto la circostanza che in data 25.1.2016 erano state deliberate le dimissioni di Zenith Immobiliare da membro del predetto GEIE Azimut, senza ricevere alcuna contropartita della rinuncia alla quota di partecipazione nel GEIE, sicché la relativa partecipazione iscritta a bilancio alla data del 31.12.2015 per il valore di euro 1.591.344, nel bilancio successivo era completamente azzerata, per essere poi la Zenith dichiarata fallita in data 3.1.2018).

Il Tribunale, pur avendo in premessa, nel tracciare le linee principali della complessa vicenda, citato i vari addendi dell’operazione, come descritti in imputazione (così ad esempio con riferimento al know how, questione solo accennata), è tuttavia, poi, andato oltre la natura della complessiva operazione dei conferimenti e ciò che, secondo l’accusa, si celava dietro di essa, ritenendo che assumessero valenza distrattiva operazioni – non oggetto di imputazione - del tutto distinte e temporalmente successive rispetto agli atti di conferimento immobiliare indicati nel capo di imputazione (laddove la disamina dei fatti oggetto di imputazione avrebbe implicato la ben più complessa considerazione di tutti gli aspetti dell’operazione, come descritti nell’imputazione medesima, a partire dalla comprensione dell’effettivo valore di quelli che erano stati indicati come la ‘contropartita’ dei conferimenti, ivi compresa la partecipazione societaria in GEIE oggetto di rinuncia senza un apparente ragione, a finire con la valutazione di ciò che era poi nei fatti accaduto che avrebbe potuto comunque avere riflessi sulla ricostruzione del disegno criminoso, ove riscontrato).

Aggirando il fuoco dell’imputazione, il Tribunale ha posto piuttosto l’accento sul fatto che l'istruttoria dibattimentale avesse dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dall’istituto mutuante, Ubi Banca (in origine Banco di Brescia s.p.a.), che l'accollo, quantomeno parzialmente, vi era stato e che l'effetto di detto accollo fosse stato dalla stessa banca riconosciuto ( “[...] Azimut, gestita come Zenith, dal nucleo familiare Pilotto/Zampieron, ha provveduto a terminare la costruzione e a vendere diverse unità immobiliari a lei cedute da Zenith nel 2012 e nel 2015; prima di ogni vendita veniva contattata la banca la quale acconsentiva allo svincolo ipotecario della singola unità immobiliare e, a seguire, Azimut versava alla banca la somma pattuita; nella perizia del consulente della difesa è stato stimato che Azimut abbia versato alla Ubi Banca all'incirca 986.626,24 € dal 2013 al 2015”, così testualmente a pag. 9 della sentenza di primo grado).

Ha quindi ritenuto, il Tribunale, di evidenziare che, sebbene Azimut non si fosse formalmente impegnata in aggiunta a Zenith nei confronti dell'istituto bancario e che quest'ultimo non avesse pertanto liberato Zenith che restava debitrice, di fatto l’istituto bancario aveva ricevuto le somme da Azimut e tali somme erano state imputate a pagamento del mutuo di Zenith. Emblematica dei rapporti tra Zenith, debitrice, e Azimut, accollante, con la Ubi banca è stata ritenuta la lettera d'intenti del 17 marzo 2017, firmata dai predetti enti, che avrebbe costituito quindi la formalizzazione di una prassi, che secondo il teste Benzi, era già in essere almeno dal 2013 (lettera con cui si dava atto che in data 25/11/2016 la banca aveva contabilizzato a sofferenza l'esposizione debitoria di Zenith per la cifra di 1.381 320,86 in linea capitale e le parti si erano accordate per un piano di rientro per cui Azimut, ad ogni vendita degli immobili oggetto dei conferimenti del 2012 e 2015, avrebbe versato l'incasso alla banca contestualmente al rogito della vendita trattenendo la cifra di 45.000 € per ogni unità immobiliare per le spese sostenute per la rifinitura).

Nel 2018 tuttavia – prosegue la sentenza di primo grado - i rapporti tra Azimut/Europa e la Ubi Banca si erano interrotti; in seguito, quest'ultima si era infatti insinuata al passivo di Zenith: resta però fermo il fatto che dal 2013 al 2017 Azimut aveva effettuato con il consenso della banca dei pagamenti che erano stati imputati al mutuo contratto in origine da Zenith per un totale di oltre 900.000 €. Evidenzia il Tribunale che, contrariamente all'originaria ricostruzione svolta dalla curatrice – che aveva sostenuto che a seguito dei conferimenti ad Azimut il mutuo di Zenith non era stato più pagato - dall'istruttoria era emersa una realtà diversa ovverosia che tra il 2013 e il 2017 Azimut aveva versato la somma di 900.000 € a parziale estinzione del mutuo di Zenith;

Ubi Banca, che a tale titolo aveva accettato i versamenti, si era infatti insinuata al passivo per il residuo debito di 1.118.005,38 euro. Tali pagamenti effettuati da Azimut dimostrano – conclude il Tribunale - che nonostante non vi fosse stata una modificazione del lato passivo dell'obbligazione, e che, quindi, Zenith fosse ancora formalmente debitrice nei confronti di Ubi Banca, l'accollo interno vi era stato e l'obbligazione originaria era stata parzialmente estinta. Il Tribunale, ritenendo, in buona sostanza, tale circostanza, di per sé, impeditiva della ricostruzione accusatoria, non ha proseguito oltre nella disamina della complessiva, complessa, vicenda oggetto di imputazione, della quale pure aveva offerto cenni in premessa, ma ha virato sulla condotta assunta da Azimut all’atto delle vendite degli immobili in argomento, sposando dati - che indica come emersi dalla documentazione in atti - costituenti a ben vedere corollari non esattamente identificativi della condotta oggetto d’imputazione.

E ha quindi finito con l’identificare la condotta distrattiva nel fatto che Azimut avrebbe trattenuto, come costi di rifinitura, in media, la cifra di 72.171,75 € per appartamento in luogo di quella di euro 45.000 € per appartamento, che Ubi Banca, Zenith e Azimut avevano concordato in favore di quest'ultima con la citata lettera di intenti del 17 Marzo 2017, quale corrispettivo per la rifinitura degli immobili pervenuti alla Azimut allo stato grezzo. Il Tribunale ha ritenuto che la differenza tra detti valori moltiplicata per il numero di compravendite stipulate costituisca l'ammontare delle somme complessivamente distratte dall’imputato.

In sintesi, con riguardo agli immobili conferiti nel 2012 e nel 2015 da Zenith ad Azimut, la distrazione è stata individuata nella sommatoria dei seguenti valori:

1) la differenza tra quanto trattenuto da Azimut dai corrispettivi delle vendite dei beni conferiti da Zenith, pari ad una media di 72.000 € per appartamento (da moltiplicare per le 8 vendite effettuate), e la cifra di euro 45.000 (da moltiplicare sempre per gli 8 appartamenti venduti) inizialmente concordata con la lettera di intenti del 17 Marzo 2017, quale controvalore del costo di rifinitura per appartamento a favore di Azimut (con un totale pari a 217.374 €);

2) il valore di tutti i residui beni conferiti da Zenith ad Azimut e da quest'ultima poi venduti il 5.6.2017 al GEIE Europa (eccetto uno per il quale è stato riconosciuto dalla banca l'effetto estintivo del mutuo per il valore di 170.000 € con svincolo dall'ipoteca); detto valore è stato individuato nel controvalore dichiarato nell’atto notarile di euro 1.072.526,00, pari al residuo del mutuo in essere con Ubi Banca. Ne consegue, secondo il Tribunale, che questi beni venduti per il controvalore di euro 1.072.000, valore correlato al residuo mutuo in essere, sarebbero ‘astrattamente’ riconducibili ad una distrazione non essendo stati più eseguiti gli accordi di imputazione del relativo controvalore di vendita all'estinzione del mutuo di Zenith (accordi che prevedevano, secondo quanto pattuito in precedenza, la devoluzione all’Istituto bancario di una parte del ricavato della vendita ad estinzione del mutuo).

Con la conseguenza che, di là della eccentricità della ricostruzione svolta dal Tribunale rispetto al capo d’imputazione – in ogni caso assorbente - non appaiono neppure ben chiari gli esatti contorni delle condotte distrattive individuate dal medesimo Tribunale, che, nel dare rilievo agli accordi intercorsi tra le varie parti in gioco, non solo finisce col ‘convalidare’ i conferimenti (che sono invece gli atti, a monte, caduti in imputazione), e i relativi accordi intervenuti con la banca, ma anche con l’esaurire il tutto nell’eccedenza trattenuta da Azimut sul ricavato delle vendite di volta in volta effettuate.

Salvo poi dare rilievo a quanto verificatosi a seguito del subentro di GEIE Europa con l’acquisto del 5.6.2017 degli immobili residui, che, secondo quanto riporta lo stesso Tribunale in premessa, non avrebbe tuttavia proseguito il rapporto con la Ubi banca, perché, questa, intervenuto oramai il fallimento della Zenith il 3.1.2018, aveva preferito insinuarsi al passivo del fallimento.

3. L’approdo del Tribunale, come ben si evidenzia in ricorso, consegue al fatto di aver riconosciuto l'effettività in termini di corrispettivo dell'accollo del mutuo nella misura in cui esso era stato adempiuto dalla Azimut/Europa, ma, esso, in tal modo, ha finito col dare rilievo a circostanze e patti che tuttavia esulano dal fuoco dell’imputazione (incentrato invece sugli atti di conferimento in sé, che, privi di idonea contropartita, avrebbero, come ricostruito dalla Corte di merito, esposto a pericolo la garanzia patrimoniale del debitore Zenith privandolo degli unici beni, gli immobili in questione, da lui posseduti) e che al più avrebbero potuto costituire corollari ricostruttivi.

Dunque, la decisione di primo grado ha ritenuto di individuare la presunta distrazione su presupposti materiali del tutto diversi da quelli descritti nel capo di imputazione, sui quali la difesa non ha avuto un’effettiva possibilità di difesa, avendo per di più vista pretermessa quella articolata con l’atto di appello superata a piè pari dalla diversa impostazione recepita nella sentenza di appello. La decisione di secondo grado nel tentativo di ricondurre il fatto ritenuto in sentenza a quanto contestato – annota la difesa in ricorso con un passaggio non peregrino - è stata ‘costretta’ a criticare la pronuncia di primo grado per essersi posta “forse in parte sopravvalutandole [...], le questioni sia dell'effettività dell'accollo - e non invece della sua natura non liberatoria - sia del fatto che lo stesso esistesse o men per la banca”.

Ebbene, il dato che la decisione della Corte di appello debba ribadire che la distrazione deriverebbe dalle operazioni di conferimento immobiliare contestate nel capo di imputazione rende – come si sottolinea in ricorso - ancora più evidente il vizio di correlazione tra accusa e sentenza commesso dal giudice di primo grado (in definitiva aggravato, e non risolto, dalla soluzione adottata dalla Corte di appello).

4. Tale rilevante mutazione del fatto contestato e il conseguente pregiudizio arrecato al diritto di difesa dell'imputato avrebbero dovuto, invece, imporre la declaratoria di nullità della decisione di primo grado da parte della Corte di appello, ai sensi dell’art. 604, comma 1, del codice di rito, come richiesto con l’atto di appello. Sicché, alla luce di quanto sopra rilevato, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere entrambe annullate senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova, per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova, per l'ulteriore corso. Così deciso il 29/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RENATA SESSA LUCA PISTORELLI