Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6560/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation regarding non-punishment grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6560/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Jin Lidan and Zhou Shufang inadmissible. The appellants argued that the preliminary judge failed to explicitly state why they did not acquit them under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are inadmissible if they merely complain of a lack of motivation without specifying the exact reasons that should have led to acquittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: Appeals against sentences in summary proceedings are inadmissible if they generically allege a lack of motivation regarding non-punishment grounds without specifying the reasons that should have compelled the judge to acquit.

Parole chiave

Generato dall'IA
summary proceedings lack of motivation non-punishment grounds inadmissible appeal generic complaint acquittal reasons Cassation appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il comma 2-bis dell’art. 448 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
I ricorsi proposti da parte di entrambi gli imputati constano di un unico motivo con il quale si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 3.000, da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dalla l.
art. 444 cod. proc. pen
Solo per completezza, deve inoltre osservarsi che, già prima della novella normativa, questa Corte aveva rilevato che nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 3.000, da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Jin Lidan nato in CINA, il 27/12/1976 Zhou Shufang nato in CINA, il 16/11/1979 avverso la sentenza del 30/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Modena. Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza oggetto del presente ricorso, su concorde richiesta delle parti, il Gip del Tribunale di Modena applicava la pena concordata tra le parti nei confronti, tra gli altri, degli odierni ricorrenti Zhou Shufang e Jin Lidan. I ricorsi proposti da parte di entrambi gli imputati constano di un unico motivo con il quale si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., in quanto il Gip non avrebbe dato conto, nella motivazione del provvedimento, di aver valutato l’assenza di elementi per pervenire ad una pronuncia di assoluzione ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. I ricorsi sono inammissibili. Il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Solo per completezza, deve inoltre osservarsi che, già prima della novella normativa, questa Corte aveva rilevato che nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Barzi, Rv. 261802 – 01), sicché non erano comunque ammissibili ricorsi tendenti esclusivamente a lamentare in modo generico la mancata verifica, da parte del giudice, di cause di assoluzione nel merito.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 3.000, da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026 Il