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Sentenza — n. 6559/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against arrest for possession of passport with inconsistent data, ruling flagrance not required.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6559/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the validation of Saeed Khan's arrest inadmissible. The defense argued that the arrest violated procedural rules due to the absence of flagrance and the alleged authenticity of the passport, citing a negative search report. The court rejected these claims, holding that the judge must assess the situation only at the time of arrest and that the defendant was found in possession of a document with inconsistent data, satisfying the statutory requirements for mandatory detention.

Regesto Legislator

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Art. 383 cod. proc. pen.; Art. 497-bis cod. proc. pen.: The judge validating an arrest must assess the abstract configurability of the crime based solely on circumstances known at the time of the arrest; subsequent evidence regarding document authenticity or negative search results does not negate the legality of the deprivation of liberty if the defendant was found in possession of a document with inconsistent data at that moment.

Parole chiave

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arrest validation flagrance requirement passport data inconsistency mandatory detention procedural admissibility passaporto documenti d'identità frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 383 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce l’erronea applicazione dell’art. 383 cod. proc. pen. per essersi proceduto all’arresto nonostante l’assenza dello stato di flagranza.
Art. 497-bis cod. proc. pen.
Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Caltanissetta ha disposto la convalida dell’arresto di Saeed Khan, avvenuto in data 23 ottobre 2025, in ordine al reato di cui all’art. 497 bis, commi 1 e 2 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 3.000, da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 383 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce l’erronea applicazione dell’art. 383 cod. proc. pen.
art. 497-bis cod. proc. pen
Ciò posto, deve rilevarsi che il reato previsto dall’art. 497-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 3.000, da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, Rv. 280896
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Presidente - Sent. n. sez. 142/2026 ALFREDO GUARDIANO CC - 23/01/2026 MICHELE CUOCO R.G.N. 38634/2025 PIERANGELO CIRILLO MARIO MORRA - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Khan Saeed, nato in PAKISTAN il 10/06/1988 avverso l'ordinanza del 24/10/2025 del TRIBUNALE di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone; lette le conclusioni depositate (con relativi allegati) dal difensore, Avv. Davide Carlo Schillaci del 15.1.2026

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Caltanissetta ha disposto la convalida dell’arresto di Saeed Khan, avvenuto in data 23 ottobre 2025, in ordine al reato di cui all’art. 497 bis, commi 1 e 2 cod. pen., per il possesso di un passaporto (n. ZD4103363) apparentemente rilasciato dalla Repubblica del Pakistan, contenente dati anagrafici difformi da quelli riportati su precedente passaporto.

2. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce l’erronea applicazione dell’art. 383 cod. proc. pen. per essersi proceduto all’arresto nonostante l’assenza dello stato di flagranza. Viene in particolare rappresentato che l’indagato sarebbe stato in possesso di due passaporti entrambi autentici, seppur riportanti dati difformi per meri errori di carattere burocratico, come confermato da una successiva comunicazione rilasciata al difensore dal Consolato del Pakistan ed allegata alle conclusioni scritte.

In ogni caso, osserva la difesa, il possesso del passaporto avente n. ZD4103363 era stato già comunicato dal Khan alla stessa autorità di Pubblica sicurezza che ha proceduto all’arresto sin dal 3 giugno 2025, tanto che in quella stessa data l’ufficio immigrazione della Questura di Caltanissetta chiedeva delucidazioni sulla sua autenticità alle Autorità del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6559/2026 Roma, lì, 17/02/2026 Pakistan (allegando anche copia del documento).

L’arresto eseguito a distanza di mesi sarebbe pertanto del tutto ingiustificato. Si rappresenta altresì che il verbale di perquisizione redatto in occasione dell’arresto risulta negativo, di talché doveva desumersi che l’indagato non fosse stato neanche più in possesso del documento asseritamente contraffatto, verosimilmente già consegnato in precedenza agli agenti. La difesa specifica, infine, che l’indagato ha interesse ad impugnare l’ordinanza di convalida per precostituirsi un titolo per ottenere la richiesta di equa riparazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto sia con il contenuto degli atti processuali che con la disciplina normativa riguardante la configurabilità della fattispecie in contestazione. Giova premettere che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (ex multis Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, Rv. 280896 – 01), sicché le deduzioni difensive circa l’asserita autenticità del passaporto, come successivamente comunicata al difensore con una stringata ed informale e-mail da parte del Consolato del Pakistan, non rilevano in questa sede.

Priva di qualsiasi riscontro è poi la tesi, tratta dall’esito negativo del verbale di perquisizione, secondo cui il ricorrente, al momento dell’arresto, non fosse verosimilmente in possesso del passaporto ritenuto contraffatto. Dalla lettura del verbale di arresto, al contrario, emerge in modo inequivoco che l’indagato fosse in quel momento in possesso del documento e che la perquisizione (eseguita come da prassi in occasione di qualsiasi arresto) non fosse evidentemente finalizzata alla ricerca del passaporto (anche perché non avrebbe avuto alcun senso eseguirla se le Autorità di polizia fossero alla ricerca di un documento già in loro possesso).

Ciò posto, deve rilevarsi che il reato previsto dall’art. 497-bis cod. proc. pen. è integrato dall’essere “trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio” e che al momento dell’arresto l’odierno ricorrente veniva appunto trovato in possesso di un documento (passaporto) con dati anagrafici difformi da quelli riportati su altro passaporto utilizzato in occasioni precedenti e non rispondenti a quelli registrati dalle Autorità del Pakistan (come comunicato alla p.g. procedente dal Consolato pakistano), sicché risultano pienamente soddisfatte le condizioni per procedere all’arresto, per di più obbligatorio.

A nulla rileva la circostanza che, già mesi prima, la Questura fosse stata posta a conoscenza dell’esistenza di tale documento ed avesse nutrito dubbi sulla sua autenticità, trattandosi di elemento che non incide sulla persistente consumazione del reato verificatasi nel caso di specie. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 3.000, da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 23/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIO MORRA ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI