Cassation court dismisses prosecutor's appeal, annulling an order for file return due to lack of specific reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Prosecutor's appeal against a lower court order returning case files to the prosecution. The prosecutor argued the order was abnormal because it lacked specific reasons for the change in the charge, causing procedural stagnation. The court ruled that the law requires the judge to explicitly state the reasons for returning files to allow the prosecutor to correct the indictment, and the absence of such reasons justified annulling the order without remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 554-bis cod. proc. pen., sesto comma: The order returning files to the public prosecutor must explicitly specify the reasons for the discrepancy to avoid procedural stagnation; without such specification, the order is annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da l Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso; nel procedimento a carico di Cecchinelli Mauronato in Svizzera il 21 gennaio 1962; avversol’ordinanza del 10 luglio 2025 del Tribunale di Treviso ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e i l ricors o ; uditala relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleGiulio Monferini , che ha concluso per l’ inammissibil ità de l ricorso . RITENUTOIN FATTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso impugna l’ordinanza con la quale, ai sensi dell’art. 554-biscod. proc. pen., il Tribunale ha restituito gli atti al Pubblico Ministero, non avendo quest’ultimo provveduto alla modifica del capo d’imputazione nei termini nei quali, all’udienza precedente,era stato sollecitato.
Il Procuratore ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento impugnato, in quanto, secondo la prospettazione offerta, essendo privo di una motivazionetale da consentire l’individuazione della diversa cornice qualificatoria ritenutacorretta, avrebbe determinato una stasi processuale non altrimenti emendabile, non essendo possibile riscontrare,dal detto provvedimento,quali difformità siano state individuate dal giudice nella descrizione del fatto o nella sua definizione giuridica, con conseguente impossibilità di emenda e inevitabile stasi processuale.
CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato . 2.L’art. 5 54 - bis cod. proc. pen., al sesto comma, prevede che “ al fine di consentireche il fatto, l a definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in terminicorrispondentia quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite leparti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblicoministero”.
Lanorma,per come lucidamente osservato da questa Corte ( Sez. 5 , n. 27298 del01/07/2025, P., Rv. 288404 ) , trova la sua ratio nella volontà del legislatore di evitareil rischio di istruttorie inutili , conseguenti a modifiche o regressioni in corso didibattimento e copre sia le ipotesi di carenze attinenti alla descrizione del fatto (inclusele circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione dimisure di sicurezza ) , sia le eventuali incongruenze attinenti al la qualificazione giuridicadei fatti contestati , in tal modo facilitando l'accesso ai riti alternativi .
Inquesti termini, quindi, per l’effettivo svolgimento della sua funzione, è essenzialenon solo la previa interlocuzione tra l’organo giudicante e la pubblica accusa(Sez. 5 n. 27298 , cit.), in concreto pacificamente avvenuta, ma anche (e soprattutto) l ’effettiva indicazione delle ragioni che hanno determinato la restituzione degli atti all'ufficio di Procura e , quindi, la specificazione del le riscontrate incoerenze nella descrizione del fatto o nella sua qualificazione . Indicazione logicamente necessaria affinché il Pubblico Ministero possa correttamenteorientare le sue future determinazioni processuali in coerenza con quanto ritenuto dal giudice , ma in concreto non offerta , nulla emergendo dal provvedimento impugnato, non potendosi ritenere, come prospettato dal Procuratoregenerale nella sua requisitoria, che una concreta specificazione ci sia stata,seppur non riportata nel verbale riassuntivo, rappresentando tale evenienza unamera ipotesi priva di concreto riscontro processuale.
Ebbene l 'impossibilità di comprendere qual i sia no i termini di una riformulazionedel capo d’imputazione (logicamente derivante alla mancanza di unalorospecificazione) ha determina to la conseguente impossibilità per il Pubblico Ministero di orienta re le sue determinazioni secondo una linea di intervento precisa.E da ciò l’ inevitabile stasi processuale, non altrimenti evitabil e, perché, a monte, impedisce di comprendere quale sia l'opzione che possa rispettare le prescrizioni imposte e caratterizzante l a categoria dell’ abnormità invocata dal PubblicoMinistero (Sez.
U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807). 4.In conclusione , il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essereannullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Treviso per ilprosieguo. P.Q.M Annullasenza rinvio il provvedimento impugnat o e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Treviso