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Sentenza — n. 6542/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft conviction, upholding seizure of police drive despite procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6542/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance conviction for aggravated theft. The appellant argued that intercepted conversations should have been declared unusable and that the facts constituted misappropriation of lost property rather than theft. The court dismissed these claims, ruling that the drive retained clear signs of the victim's possession and that the appellant's intent to gain a non-pecuniary advantage satisfied the specific intent for theft.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 n. 7, 61 nn. 5 e 10, cod. pen.; Art. 270, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The court held that possession of a lost item retaining clear external signs of the original owner's property constitutes theft, and procedural defects in prior interceptions do not invalidate subsequent ones if derived from the same warrant.

Parole chiave

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aggravated theft intercepted conversations misappropriation of lost property procedural inadmissibility specific intent for theft reati contro la sfera personale riservata abuso di un impianto per l'elaborazione di dati furto di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 624, 625 n. 7, 61 nn. 5 e 10, cod. pen.
Art. 270, cod. proc. pen.
Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 270 cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Da ultimo, le censure relative alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non proposte con i motivi di appello.
art. 270 cod. proc. pen
Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 270 cod. proc. pen., per la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.
art. 648 cod. pen
La Corte aveva affermato che, dichiarate inutilizzabili le intercettazioni disposte in un diverso procedimento a carico di Antonio Semeraro (il padre dell’odierno imputato, coimputato anche nel presente ma prosciolto per l’intervenuta prescrizione del reato contestatogli ai sensi dell’art. 648 cod.
art. 647 cod. pen
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 647 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Slavov
Sez. 5, n. 15903 del 19/03/2025, Kambi
Sez. U, Sentenza n. 41570 del 25/05/2023, C.
Quanto al dolo specifico del delitto di furto si è di recente (Sez. U, Sentenza n. 41570 del 25/05/2023, C., v.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Semeraro Teodoro nato a BRINDISI il 04/06/1979 avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratorePERLA LORI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; in subordine, per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione. L'Avv.Grillo Pietro Franco, nella qualità di sostituto processuale dell'Avv. Fino Michele, per la parte civile si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita. L'Avv.Massari Ladislao si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 marzo 2025, la Corte di appello di Lecce, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva ritenuto Teodoro Semeraro colpevole del delitto di furto pluriaggravato ascrittogli ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 e 61 nn. 5 e 10, cod. pen., per essersi impossessato di una pen-drive di proprietà di una operante del Corpo Forestale, Anna Maria Greco, consapevole che in essa vi era registrata un’annotazione di polizia giudiziaria redatta a carico dei suoi genitori, sottoposti a verifica in quanto gestori diun canile.

2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Ladislao Massari, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 270 cod. proc. pen., per la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. La Corte aveva affermato che, dichiarate inutilizzabili le intercettazioni disposte in un diverso procedimento a carico di Antonio Semeraro (il padre dell’odierno imputato, coimputato anche nel presente ma prosciolto per l’intervenuta prescrizione del reato contestatogli ai sensi dell’art. 648 cod. pen.), aveva, invece, ritenuto utilizzabili quelle successive disposte con diverso decreto nei confronti di Teodoro Semeraro, non considerando, tuttavia, che tutte le intercettazioni erano derivate dal medesimo decreto, il n. 131/2013, come emergeva dalla perizia del trascrittore.

Si trattava, pertanto, di intercettazioni raccolte in un diverso processo e riversate nel presente in violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 647 cod. pen. La pen-drive era stata dimenticata dalla persona offesa, ancora inserita nel computer di proprietà della famiglia dell’imputato. Era stato solo grazie alle conversazioni intercettate nel diverso procedimento che l’assistente Tommaso Rosselli aveva appreso che i Semeraro aveva trovato la pen-drive.

In ogni caso, la stessa era stata smarrita dalla sua proprietaria, la Greco appunto, così che l’imputato si era, al più, impossessato di un bene smarrito. Del resto, dalle intercettazioni disposte con decreto n. 278/2013, era emerso che il prevenuto si era accorto soltanto una settimana dopo la verifica degli operanti che la chiavetta era rimasta inserita nel computer (che gli stessi operanti avevano chiesto loro di poter utilizzare) e, pertanto, egli non aveva mentito quando, nell’immediatezza, aveva riferito ai medesimi di non averla rinvenuta.

E, comunque, era stato il padre a ricevere la telefonata. E la stessa persona offesa aveva ritardato di ben sei mesi prima di sporgere la denuncia di smarrimento della pen-drive. Non si era neppure concretato il dolo specifico richiesto nell’ipotesi di furto, il fine di profitto che non poteva certo essere di natura non patrimoniale. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità delle circostanze aggravanti contestate. Si era accertato che la chiavetta usb non era di proprietà del Corpo di appartenenza ma della sola persona offesa e che nella stessa erano registrati anche file strettamente privati.

Non poteva così configurarsi l’aggravante della destinazione del bene sottratto al pubblico servizio. Escludendo tale aggravante l’imputato doveva essere prosciolto per difetto di querela. Del tutto immotivata era anche la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’essersi, l’imputato, avvalso di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. La censura riguardante l’utilizzo di conversazioni intercettate in violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. (nella formulazione all’epoca vigente) è priva di concreto fondamento. Già il Tribunale, infatti, aveva inserito nel proprio percorso argomentativo le sole conversazioni intercettate a seguito del decreto n. 278 del 2013 (emesso nel presente procedimento, diversamente dal decreto n. 131 del 2013 disposto nel procedimento che aveva visto indagato il solo padre del prevenuto per delitti non collegati) così che non si era avverata alcuna violazione dell’art. 270 cod. proc. pen.

La Corte di merito non aveva diversamente argomentato sul punto. Del resto, è lo stesso ricorrente a ricollegare al decreto n. 278 2013 il passaggio decisivo delle indagini (e non del processo nel suo insieme), quando gli operanti erano venuti a sapere che i Semeraro, ed in particolare l’odierno imputato, erano entrati in possesso della pen-drive che avevano ritenuto smarrita. Passaggio che aveva trovato conferma (e superamento) nell’accesso al domicilio dei Semeraro e nell’esibizione e nella riconsegna da parte del ricorrente della medesima chiavetta usb.

Così, nel contempo: - non solo non offrendo, il ricorrente, la necessaria, quando si deduce l’inutilizzabilità di una prova, “prova di resistenza” (da ultimo Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 –02: è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato) ma anzi risultando superfluo il contenuto delle conversazioni, quale elemento di prova, a fronte della riconsegna della pen-drive un fatto che, di per sé, dimostrava come il ricorrente se ne fosse impossessato; - ma anche, con la stessa riconsegna della pen - drive e con la mancata prospettazione di un’ipotesi alternativa (al padre dell’imputato si era contestata la, successiva, ricettazione), fornendo conferma del fatto che l’impossessamento del supporto informatico era avvenuto ad opera del prevenuto.

2. Priva di fondamento è anche la censura relativa alla corretta qualificazione della condotta materiale tenuta dall’imputato. Quanto, infatti, alla distinzione fra l’ipotesi di furto e quella di appropriazione di cose smarrite, si è univocamente precisato (fra le più recenti Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225 – 01 ; S ez. 5, n. 15903 del 19/03/2025, Kambi, Rv. 287916 –01) che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.

E, tornando al caso concreto, era evidente come la pen-drive conservasse chiari ed intatti segni della proprietà altrui, essendo stata dimenticata dagli operanti, contenendo file a loro riconducibili, a cui si erano aggiunti i plurimi contatti degli operanti medesimi al fine di comprendere se era stata dagli stessi rinvenuta. Non avendo poi rilievo alcuno il fatto che la stessa fosse stata rinvenuta dopo il primo contatto telefonico posto che decisivo era il fatto che la chiavetta usb recasse segni inequivoci dell’altrui proprietà, tanto da essere subito consegnato al momento dell’accesso al domicilio da parte degli operanti.

Quanto al dolo specifico del delitto di furto si è di recente (Sez. U, Sentenza n. 41570 del 25/05/2023, C., v. 285145 –01) confermato l’orientamento risalente secondo cui, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore. E, nel caso di specie, non si può dimenticare come nella chiavetta di memoria fosse inserito l’atto conclusivo della verifica effettuata sull’attività gestita dai genitori del prevenuto.

3. Da ultimo, le censure relative alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non proposte con i motivi di appello.

4. Al rigetto del ricorso (il termine di prescrizione del reato, pari ad anni dodici a cui si aggiungono 516 giorni totali di sospensione, non è ancora decorso) segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.600