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Sentenza — n. 6519/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural nullity and recidiva application regarding fraud and impersonation charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6519/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Valentino Esposito against the Second Instance Court's decision to dismiss fraud charges while redefining the penalty for impersonation. The defense argued for procedural nullity due to improper notification of the summons and contested the application of recidiva based on a prior acquittal. The court ruled that the presence of a substitute lawyer cured any notification defects and that the prior acquittal counts as a prior conviction for recidiva purposes under specific circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 180, 182, 184 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: A procedural defect in summons notification is not insanable if the appointed lawyer remains present, and a prior acquittal under Art. 131 bis constitutes a prior conviction for recidiva when it reflects social danger.

Parole chiave

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procedural nullity summons notification recidiva specifica substitute lawyer acquittal as conviction defense waiver social danger assessment violazione delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Deduce essersi verificata una nullità ai sensi dell’art. 178 lett .
Art. 180 cod. proc. pen.
pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.( ( Sez.
Art. 182 cod. proc. pen.
Art. 184 cod. proc. pen.
in quanto relativa all'assistenza e rappresentanza dell’imputato; inoltre, sarebbe stato erroneamente ritenuto che la presenza del sostituto processuale in udienza abbia determinato una sanatoria, ai sensi dell'art. 184 cod .
Art. 131 bis cod. pen.
2.2.Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva non essendosi considerato che l’unico precedente penale rilevabile dal certificato del casellario giudiziale era costituito da una sentenza di proscioglimento exart. 131 bis cod pen .
art. 179 cod. proc. pen
1.1.Ciò premesso, deve considerarsi che, in materia di nullità della vocatio in ius, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.( ( Sez.
art. 131 bis cod. pen
2.2.Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva non essendosi considerato che l’unico precedente penale rilevabile dal certificato del casellario giudiziale era costituito da una sentenza di proscioglimento exart. 131 bis cod pen .

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo(Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli
pen.( ( Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Esposito Valentino nato a Mugnano diNapoli il 13/10/1988 avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D’Aquino, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla recidiva e alla determinazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 14 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli, i n riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Esposito Valentino, ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela per il reato di truffa (capo A), rideterminando la pena per il rimanente reato di sostituzione di persona (capo B). La Corte territoriale harespinto l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio sollevata dal difensore di fiducia,all'udienza del giudizio di primo grado dal 28 Marzo 2022,evidenziando che l'imputato è risultato comunque assistito dal suo difensore di fiducia nelle udienze successivea quella suindicata, oltre che assistito, anche nella medesima sopra indicata udienza, da un difensore qualificatosi come sostitutoprocessuale dello stesso difensore di fiducia.

2. Esposito Valentino ha proposto ricorso con atto a firma dal suo difensore. 2.1.Con primo motivo ripropone l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio stante l’omessa notifica al difensore di fiducia, in quanto notificato ad altro difensore erroneamente. Deduce essersi verificata una nullità ai sensi dell’art. 178 lett . c ) cod . proc . pen. in quanto relativa all'assistenza e rappresentanza dell’imputato; inoltre, sarebbe stato erroneamente ritenuto che la presenza del sostituto processuale in udienza abbia determinato una sanatoria, ai sensi dell'art. 184 cod . proc . pen ., per non avere il medesimo immediatamente dichiarato,nel corso della costituzione delle parti, che la sua presenza era esclusivamente finalizzata a far valere la nullità. 2.2.Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva non essendosi considerato che l’unico precedente penale rilevabile dal certificato del casellario giudiziale era costituito da una sentenza di proscioglimento exart. 131 bis cod pen . 2.3.Con terzo motivo denuncia erronea applicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale. 3.Il Procuratore generale ha concluso , con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla recidiva e alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. 1.È infondato il primo motivo con cui la difesa si duole della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo(Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: -all’udienza di primo grado del 28 marzo 2022, l’avv.Raffaele De Rosa , in qualità di sostitutoprocessuale dell’avv. Angelo Riccio (di fiducia) , ha eccepi to la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in quanto eseguita erroneamente nei confronti di altro difensore; - i l Tribunale ha rigetta to l’eccezione rilevando che “ con la nomina di un sostituto processuale presente alla udienza” doveva ritenersi sanata “ogni nullità della notificazione al difensore” e, successivamente, dopo che il difensore dichiaravae precisava di essere presente al solo fine di dichiarare tale nullità , ha confermato il provvedimento di rigetto dell’eccezione, dichiara to l’assenza dell’imputato erinviato, per prosecuzione, ad altra udienza; - alla successiva udienza del 30 giugno 2022 , il Tribunale, alla presenza del difensore di fiduciache non ha ripropo sto l’eccezione , ha proced uto all’esame dei testi. 1.1.Ciò premesso, deve considerarsi che, in materia di nullità della vocatio in ius, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato La sentenza impugnata, nel ritenere l’infondatezza di analoga doglianza veicolata attraverso i motivi di appello, si è riportata al principio espresso da questa Corte secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett.

c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.( ( Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 -01). L'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., infatti, limita gli effetti insanabili del vizio al solo caso in cui l'omissione dell'avviso abbia determinato l'assenza del difensore di fiducia nominato dall'imputato/persona sottoposta alle indagini (sul punto, Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01 , secondo cui, in siffatta ipotesi,nemmeno la presenza del difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sana il vizio). Nella fattispecie in esame la presenza, tuttavia, di un sostituto processuale nominato dallo stesso difensore di fiducia (e non d’ufficio) dimostra che lo stesso difensore aveva avuto conoscenza del processo. Inoltre, all’udienza del 28 marzo 2022 non risulta compiuta alcuna attività processuale e, nel corso della successiva udienza, il difensore di fiducia comparso non risulta avere sollevato alcuna ulteriore eccezione, con conseguente sanatoria del vizio exart.182 cod. proc. pen.,per effetto dell'acquiescenza difensiva con consegu ente decadenza della parte dal diritto di far valere l'invalidità.

Il difensore di fiducia ha partecipato al processo di primo grado, e al processo di appello, così da escludere una lesione "sostanziale" del diritto di difesa tenuto conto del fatto che la difesa delricorrente è stata compiutamente esercitata in tutti i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017 , Rv.269058 – 01 ). 3.Il secondo e terzo motivo risultano generic i , in quanto reiterativ i delle medesime censure disattese dalla sentenza impugnata. La Corte di Appello, ha congruamente motivato il riconosciuto aumento a titolo di recidiva evidenziando la sussistenza di una precedente condotta per truffa, pur oggetto di pronunciadi non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., considerandola come manifestazione di una accentuata pericolosità sociale del ricorrente.

La doglianza con cui la difesa rileva l ’ insus s i stenza dei presu pposti per configurare una recidiva specifica e infraquinquennale – essendo l ’ unico precedente rilevabile dal certificato del casellario giudiziale costituito da una sentenza ex art . 131 bis cod pen . - non tiene conto del fatto che l ’ istituto in questione presuppone un accertamento pieno di responsabilità e che tale decisione è equiparata a quella di condanna, in ordine alle conseguenze penali diverse dall’applicazione della pena. D’altra parte, la sentenza ha operato buon governo dei principi enunciati da questa Corte laddove la recidiva è stata intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto(ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, (2017) Rv. 270419) 3.In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de