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Sentenza — n. 6318/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6318/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6318/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Carlo Spalvieri responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per aver dichiarato falsamente, nel piano per la rimozione di materiali contenenti amianto assunto al servizio a ASL Frosinone, quale medico competente aziendale il dottor Brenno Alessandro, allegando nomina con un nominativo differente (della dott.ssa Anna Assunta Pagano, apparentemente sottoscritto dalla stessa) e falso certificato di idoneità alla mansione dello stesso Spalvieri, apparentemente rilasciato dalla stessa Pagano.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen, art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6318/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L'obbligo di motivazione indicato al comma 3 dell'art. 125 cod. proc. pen. (e sanzionato a pena di nullità) impone al giudice di chiarire le ragioni che giustificano la sua decisione, attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito. Alla radicale mancanza della motivazione (riconducibile ai casi di mancanza grafica o di sentenza illeggibile) è equiparata, dalla giurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi in cui l'apparato argomentativo, pur formalmente esistente, sia privo di tali requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; ipotesi nelle quali la mera apparenza di una motivazione, solo formalmente offerta, non permette di ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale imposto dall'articolo 125 cod. proc. pen, rendendo nulla la sentenza pronunciata (Sez.

Parole chiave

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false dichiarazioni calciatore professionista inchiesta per falsità atti frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione accuse di truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Carlo Spalvieri responsabile del reato di cui all'art. 483 cod.
art. 125 cod. proc. pen
L'obbligo di motivazione indicato al comma 3 dell'art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spalvieri Carlo nato a Isola del Liri il 21 maggio 1945; avverso la sentenza del 23 maggio 2025 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. Federica Nardoni, nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Carlo Spalvieri responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per aver dichiarato falsamente, nel piano per la rimozione di materiali contenenti amianto assunto al servizio a ASL Frosinone, quale medico competente aziendale il dottor Brenno Alessandro, allegando nomina con un nominativo differente (della dott.ssa Anna Assunta Pagano, apparentemente sottoscritto dalla stessa) e falso certificato di idoneità alla mansione dello stesso Spalvieri, apparentemente rilasciato dalla stessa Pagano.

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dello Spalvieri, si compone di due motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce l'omessa valutazione del plurimi elementi addotti dalla difesa con i motivi d'appello, quanto, in particolare, alla grossolanità del falso, alla chiara assenza di vantaggio per lo Spalvieri (che non prestava attività lavorativa per l'impresa, ma ne era il legale rappresentante) e alle dichiarazioni autoaccusatorie rilasciate dal Riggi, professionista incaricato dallo Spalvieri per la definizione della pratica amministrativa. 2.2. Il secondo attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all'omessa valutazione dell'integrale risarcimento corrisposto alla parte civile, dato fattuale che se non può essere valutato ai fini del perfezionamento della relativa attenuante (non essendo intervenuto il risarcimento prima dell'apertura del dibattimento), avrebbe, comunque, dovuto condurre ad un più favorevole trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'obbligo di motivazione indicato al comma 3 dell'art. 125 cod. proc. pen. (e sanzionato a pena di nullità) impone al giudice di chiarire le ragioni che giustificano la sua decisione, attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito. Alla radicale mancanza della motivazione (riconducibile ai casi di mancanza grafica o di sentenza illeggibile) è equiparata, dalla giurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi in cui l'apparato argomentativo, pur formalmente esistente, sia privo di tali requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; ipotesi nelle quali la mera apparenza di una motivazione, solo formalmente offerta, non permette di ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale imposto dall'articolo 125 cod. proc. pen, rendendo nulla la sentenza pronunciata (Sez.

U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226712). Ed è questo il caso della mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcuna personalizzazione dello stampato da parte del giudice), della mera esposizione di materiale probatorio acquisito (apoditticamente definito come "autoevidente", senza alcuna argomentazione valutativa di esso) o, come nell'ipotesi prospettata dalla difesa, della motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare i passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le censure proposte, omettendo il vaglio critico delle risultanze e l'illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto, così ricostruito, alla fattispecie criminosa contestata; tutti casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata è soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente, in quanto non permette, a fronte delle censure prospettate, di comprendere l'iter logico seguito che ha condotto il giudice (dell'impugnazione) a superare le censure prospettate.

3. Ed è quanto in concreto accaduto. A fronte di specifici motivi di appello, diretti a censurare la sussistenza dell'elemento oggettivo (sotto il profilo dell'evocata grossolanità del falso) e il difetto della necessaria partecipazione soggettiva dell'imputato (quanto all'esistenza di una delega alla gestione della pratica amministrativa e alla parallela assenza vantaggio), la Corte territoriale si è limitata a ricostruire il fatto contestato, a dare atto della falsità dell'atto e a dar conto (seppur sinteticamente) della sua non grossolanità; nulla ha dedotto in ordine al profilo soggettivo del reato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni valutazione in ordine alle censure sollevate dalla difesa in ordine al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso 1'1