Cassation court annuls appellate order returning new fact acts to trial court, directing them to the prosecutor instead.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court annulled the specific portion of the appellate judgment that ordered the return of acts concerning a new fact to the trial court. The defendants argued the appellate court erred by sending documents back to the judge rather than the prosecutor, citing procedural violations. The court ruled that because the trial court had convicted the defendants on a fact distinct from the original charge, the appellate court was legally required to send those specific acts to the prosecutor, not the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604, comma 3, cod. proc. pen.; When an appellate court declares a conviction null due to a new fact, it must notify the prosecutor, not return the acts to the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAPPACOSTA ALESSANDRO nato a GUARDIAGRELE il 29/10/1970 MASCIULLI KATIA nata a CHIETI il 28/03/1977 ZAPPACOSTA ANDREA nato a CHIETI il 10/05/1975 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE DI APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la restituzione degli atti al giudice di primo grado, e di trasmettere gli atti al pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Chieti aveva condannato Zappacosta Alessandro per avere, nella qualità di amministratore della società "Autoricambi Abruzzo s.r.l.", fallita il 12 giugno 2017, commesso il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Aveva, altresì, condannato Masciulli Katia e Zappacosta Andrea per avere concorso, da estranei, nel delitto commesso da Zappacosta Alessandro. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, Zappacosta Alessandro avrebbe distratto dal patrimonio della fallita svariati beni immobili, mediante la scissione della "Autoricambi Abruzzo s.r.l." e la contestuale costituzione, in data 15 settembre 2014, della società "Famiglia Zappacosta s.r.l." (amministrata da lui stesso e dal fratello Andrea), nella quale avrebbe fatto confluire i beni immobili della scissa.
Avrebbe, inoltre, distratto il patrimonio aziendale mediante la stipula del contratto di fitto del ramo d'azienda alla "Scalo Due Autoricambi s.r.l.", amministrata dalla cognata Masciulli Katia, non percependo «il canone di affitto annuale pattuito in euro 88.524,60». Con sentenza del 14 gennaio 2025, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la pronuncia del Tribunale, assolvendo gli imputati dai reati loro ascritti e dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, «nella parte in cui si è dichiarata la colpevolezza degli imputati con riferimento alla distrazione dei beni mobili aziendali "Autoricambi Abruzzo s.r.l."», con conseguente restituzione degli atti al giudice di primo grado.
Con riferimento alla dichiarazione di nullità della sentenza, la Corte di appello ha rilevato che il giudice di primo grado, in violazione del principio di correlazione della sentenza all'imputazione, aveva ritenuto gli imputati responsabili anche della distrazione delle attrezzature dell'azienda (sempre a favore della "Scalo Due Autoricambi s.r.l."), mediante atto stipulato a seguito della risoluzione del contratto di fitto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, tutti e tre gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. Con un unico motivo, deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 518, 521 e 604 cod. proc. pen. I ricorrenti sostengono che la Corte di appello, correttamente, avrebbe assolto gli imputati per tutti i fatti descritti nei capi di imputazione e rilevato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (con riferimento alla cessione delle attrezzature a favore della "Scalo Due Autoricambi s.r.l."), dichiarando conseguentemente la nullità della sentenza di primo grado. Avrebbe, tuttavia, erroneamente disposto la restituzione degli atti al Tribunale, anziché al pubblico ministero.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la restituzione degli atti al giudice di primo grado, e di trasmettere gli atti al pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere accolti. L'unico motivo dei ricorsi è fondato. Il Tribunale, invero, aveva condannato gli imputati anche per un fatto nuovo, costituito dalla distrazione dei beni mobili dell'azienda. I fatti oggetto dell'imputazione, invero, attengono alla distrazione dei beni immobili, al contratto di fitto di azienda e alla mancata riscossione dei canoni di affitto. Il Tribunale, invece, aveva condannato gli imputati (anche) per la distrazione dei beni mobili dell'azienda, avvenuta in seguito alla risoluzione del contratto di fitto.
Si tratta di un fatto nuovo e distinto dagli altri, che avrebbe potuto costituire, di per sé, oggetto di imputazione. Trattandosi di fatto nuovo, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto pronunciarsi su di esso, ma avrebbe dovuto disporre la restituzione dei relativi atti al pubblico ministero. Non essendo avvenuto ciò, la Corte di appello, dichiarata la nullità del capo della sentenza relativo alla condanna per la distrazione dei beni mobili, avrebbe dovuto inviare gli atti al pubblico ministero per le eventuali determinazioni di competenza, in ordine al fatto nuovo emerso nel corso del processo, e non disporre la trasmissione degli atti al Tribunale, determinando in tal modo una "regressione" del procedimento in primo grado.
L'art. 604, comma 3, cod. proc. pen., invero, espressamente prevede che, quando vi è stata condanna per un fatto nuovo, «il giudice d'appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ..., disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni». La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente all'ordine di restituzione degli atti concernenti la distrazione dei beni mobili aziendali al giudice di primo grado, deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli stessi atti al pubblico ministero di Chieti, per le determinazioni di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'ordine di restituzione degli atti concernenti la distrazione dei beni mobili aziendali al giudice 3 di primo grado, disponendo la trasmissione degli stessi atti al pubblico ministero di C