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Sentenza — n. 6280/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction, upholding aggravated sentencing and recidivism application.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6280/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the cassation appeals filed by Piera Ostuni and Antonietta Altavilla against the Appellate Court's partial reform of a theft conviction. The appellants argued that the court erred in applying the 'exposure to public faith' aggravating circumstance and failed to recognize a private security service, while also claiming a logical flaw in denying the continuity of punishment with a prior sentence. The court dismissed these claims, noting that the private security argument was already evaluated and refuted on the merits, and that the Appellate Court's assessment of the continuity of punishment was a discretionary act of judgment not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review discretionary assessments of fact and law made by the Appellate Court regarding the application of aggravating circumstances or the continuity of punishment, provided such assessments are reasonably motivated.

Parole chiave

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continuity of punishment exposure to public faith private security service discretionary assessment cassation review limits recidivism aggravation merit evaluation circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo si deduce,ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett.
Art. 616 c.p.p.
Art. 157 c.p.
Art. 531 c.p.p.
Art. 625 c.p.
606, comma 1, lett.b) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 625 comma1, n.7, cod.pen, sotto il profilo del riconoscimento dell’aggravante della esposizione dei beni alla pubblica fede.
Art. 63, comma 4 c.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Mauro Durante, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
In tema di ricorso per cassazione , anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
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Testo completo

la seguente sui ricorsi proposti da: Ostuni Piera nato a BRINDISI il 17/11/1977 Altavilla Majra Antonietta nato a BRINDISI il 01/04/1994 avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Lecce del 26 febbraio 2025,che riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Brindisi del 21 dicembre 2017 nel senso di escludere la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n.2 cod.pen., Piera Ostuni E Majra Antonietta Altavilla venivano condannate alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 160,00 di multa, così ridotta in forza del rito abbreviato. La condanna ha riguardato una fattispecie di furto, commesso in data 26 novembre 2025, aggravato dalla presenza di almeno tre persone, nonché dell’esposizione alla pubblica fede, trattandosi di merce esposta sugli scaffali di un supermercato. La pena era stata basata sul minimo edittale dell’art.625 ult.co. cod.pen., che prevede una pena speciale per i delitti di furto con almeno due aggravanti. Era stata altresì riconosciuta la recidiva qualificata, ma la pena non era stata aumentata dal giudice in applicazione del disposto dell’art.63 comma 4 cod.pen., che consente al giudice un potere discrezionale per l’aumento di pena relativo alla seconda aggravante speciale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Piera Ostuniper mezzo del difensore di fiducia, Avv. Mauro Durante, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce,ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b)e il vizio di motivazione di cui alla lett.e) con riferimento alle previsioni di cui agli artt.157 cod.pen. e 531 cod.proc.pen. In particolare, nel riconoscere la sussistenza dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede, il giudice avrebbe omesso di valutare un elemento di fatto decisivo, ovvero che l’esercizio commerciale era protetto anche da un servizio di vigilanza privata.

La valutazione di tale elemento avrebbe portato ad escludere la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede e, dunque, il delitto sarebbe stato aggravato da una sola delle circostanze previste dall’art.625 cod.pen. Calcolando la pena base sui parametri edittali dell’art.625, comma 1, cod. pen., il reato dovrebbe ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, in quanto commesso in data 26 novembre 2015. 2.2. con il secondo motivo si deduce,ex art. 606, comma 1, lett. e ) , il vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra la pena disposta sul presente delitto e quella già applicata con la sentenza definitiva del Tribunale di Brindisi n.2146 del 2016.

In presenza di tutti i presupposti di fatto per il riconoscimento dell’istituto, il giudice lo avrebbe negato con motivazione illogica. 3.Avverso la sentenza ha proposto altresì ricorso per cassazione Majra Antonietta Altavilla,per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Calabro , deducendo cinque distinti motivi diimpugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si deduce,ex art. 606, comma 1, lett.b) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.120 cod.pen e 529 cod.proc.pen. sotto il profilo del difetto di querela.

Essendo la fattispecie in esame divenuta procedibile a querela,in base al d.ls n.150 del 2022, il difetto di un’espressa istanza punitiva renderebbe il reato improcedibile. 3.2. Con il secondo motivo si deduce,ex art. 606, comma 1, lett.b) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 625 comma1, n.7, cod.pen, sotto il profilo del riconoscimento dell’aggravante della esposizione dei beni alla pubblica fede. In particolare, dopo aver dato atto di un contrasto di giurisprudenza in ordine ai presupposti per la sussistenza dell’aggravante, il giudice avrebbe sposato un orientamento minoritario non in linea con la ratio dell’istituto. 3.3.

Con il terzo motivo si deduce,ex art. 606, comma 1, lett.b) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.624 e 625 cod.pen. In via del tutto generica si lamenta l’omessa valutazione di taluni elementi, l’errata valutazione di altri e il carattere illogico della motivazione. 3.4. Con il quarto motivo si deduce,ex art. 606, comma 1, lett.b) il vizio di violazione di legge in relazione all’art 625, comma 1, n.7, cod.pen. In via del tutto generica si asserisce l’assenza dell’aggravante indicata e, conseguentemente, l’avvenuta prescrizione del reato. 3.5. con il quinto motivo si deduce,ex art. 606, comma 1, lett.b), il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra la pena disposta sul presente delitto e quella già applicata con la sentenza definitiva del Tribunale di Brindisi n.2146 del 2016.

Il giudice avrebbe errato nel disconoscere la continuazione, della quale sussisterebbero invece i presupposti.

4. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiestala declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Per Piera Ostuni sono pervenute in cancelleria delle note difensive, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati e devono essere rigettati, per le ragioni di seguito indicate. 2.In relazione ai motivi dedotti da Piera Ostuni, articolati nei seguenti due punti , si osserva quanto segue: 2.1 Il primo motivo, relativo a lla omessa valutazione della presenza di un servizio di vigilanza privatoe all’avvenuta maturazione della prescrizione, è generico e manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Si osserva, infatti, che la difesa si limitava ad affermare che era stato adottato un sistema di vigilanza privato (di cui non si dà atto neppure nella sentenza di primo grado), senza indicare in alcun modo su quale fonte poggi la relativa prova, né la fase processuale in cui la medesima sarebbe stata acquisita.

In tema di ricorso per cassazione , anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso , che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (Sez. 5 - Inoltre, non risponde al vero che la Corte non abbia valutato la circostanza di fatto dell’esistenza di un servizio di vigilanza privato; la Corte dà invece atto che la difesa aveva sollevato tale motivo d’impugnazione ma, con valutazione di merito, confuta l’incidenza in concreto di tale argomentazione. 2.2.

Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della continuazione con la pena di cui alla sentenza definitiva del Tribunale di Brindisi n.2146 del 2016, è infondato e va rigettato. La Corte di appello ha infatti esaminato i medesimi indici esteriori valorizzati anche dalla difesa e, con valutazione discrezionale, ha ritenuto che i medesimi fossero meramente indicativi di una determinata indole, ma non di un medesimo disegno criminoso. Tale valutazione, di puro merito, adeguatamente e ragionevolmente motivata, non è sindacabile nella presente sede. 3.In relazione ai motivi dedotti da Majra Antonietta Altavilla, articolati nei seguenti due punti, si osserva quanto segue: 3.1.Il primo motivo, relativo al difetto di querela, è manifestamente infondato perché non si confronta con gli atti, tra i quali risulta la querela presentata in data 29 novembre 2015 dal proprietario dell’esercizio commerciale, che nella seconda pagina formula espressamente l’istanza punitiva. 3.2.

In ordine al secondo motivo, è infondato e deve essere rigettato. Nella motivazione, la sentenza dava atto della sussistenza di più orientamenti giurisprudenziali in ordine al riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Il primo orientamento valorizza la presenza, o meno, di un controllo continuativo sul bene; il secondo s’incentra sull’accessibilità del luogo, che sia o meno aperto ad un pubblico indiscriminato. La Corte evidenziava, peraltro, come la valutazione debba sempreessere effettuata in concreto, sulla base delle specifiche circostanze, verificando se la res sia esposta e il titolare abbia l’esigenza di affidarsi alla correttezza altrui.

Operando una circostanziata valutazione del caso concreto, il giudiceriteneva che detta esposizione fosse sussistente. La Corte, dunque, ha dato corretta applicazione ai principi di diritto che governano la materia ed ha motivato con argomentazioni logiche e puntuali, addivenendo a valutazioni di merito che non sono censurabili nella presente sede. 3.3. I motivi terzo e quarto sono inammissibili perché assolutamente generici, in quanto affermano astrattamente la sussistenza di vizi, senza allegare i punti della sentenza o gli specifici elementi di diritto di riferimento. 3.4.

Il quinto motivo di ricorso è sovrapponibile a quello già trattato nel punto 2.2., cui si rinvia, e deve essere rigettato.

4. Sulla base delle considerazioni svolte,il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. le ricorrenti devono essere condannate a