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Ordinanza — n. 6279/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing proportionality and fact-based aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6279/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the 2017 procedural code amendments entered into force. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding sentencing proportionality and incorrectly applied an aggravating circumstance, but these grounds are no longer permissible for cassation appeals. The court ruled that only specific legal errors regarding the defendant's will, factual qualification, or the legality of the penalty itself can be raised, excluding challenges to the reasoning behind the sentence's length or the existence of factual aggravators.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing proportionality or factual aggravating circumstances are inadmissible post-2017 reforms, limited strictly to errors in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing proportionality challenge procedural code 2017 reform factual aggravating circumstance legal qualification error penal procedure law inadmissible appeal grounds abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 591 comma 2 cod. proc. pen.
Quanto alla forma del provvedimento adottato, l'inammissibilità va dichiarata con ordinanza, tenuto conto della previsione di cui all'art. 591, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nella vigente formulazione, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 17 settembre 2025 il Tribunale di Genova ha applicato nei confronti di Ismail Chafikla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 120,00 di multa, per il reato di furto pluriaggravato, con procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nella vigente formulazione, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

I ORDINANZA avverso la sentenza del 17/09/2025 del TRIBUNALE di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 settembre 2025 il Tribunale di Genova ha applicato nei confronti di Ismail Chafikla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 120,00 di multa, per il reato di furto pluriaggravato, con procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. La sentenza, preso atto dell’accordo delle parti, motivava sinteticamente sull’assenza dei presupposti per una pronuncia ex art.129 cod.proc.pen . , sulla corretta qualificazione giuridica della fattispecie, sulla recidiva qualificata, sulla applicabilità di attenuanti generiche in equivalenza e sulla congruità della pena.

2. Avverso l'indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione quanto alla carenza di motivazione sulla congruità della pena, laddove difetterebbero gli elementi per ritenere la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.61 n.5 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto, successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione di pena. Ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. ilpubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Da tale indicazione testuale risulta, dunque, escluso il difetto di motivazione sulla congruità della pena. Nel presente caso, inoltre, il giudice ha motivato sulla congruità della pena. Infine, la doglianza della parte riguarda elementi di fatto, ovvero la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art.61 n.5 cod. pen., la quale ultima non è stata neppure ritenuta dal giudice, che ha bilanciato le attenuanti generiche esclusivamente con la recidiva. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. vadichiarata, senza formalità, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti, l'inammissibilità del ricorso. 3.1.

Quanto alla forma del provvedimento adottato, l'inammissibilità va dichiarata con ordinanza, tenuto conto della previsione di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., che stabilisce che il giudice dell'impugnazione, senza distinzione tra quello di merito e di legittimità, ove dichiari l'inammissibilità, la pronunci con ordinanza. Tale interpretazione, fonda da un lato sulla collocazione sistematica dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nel Capo II, relativo agli atti preliminari al procedimento dinanzi alla Corte di legittimità, assieme ad ulteriori provvedimenti che assumono negli atti preliminari, la struttura di ordinanza.

Dall'altro lato si nota che la ratio della previsione ha senz'altro finalità deflattive, meglio assicurate, nel silenzio di espressa previsione, da un provvedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato. 3.2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nella vigente formulazione, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro quattromila a favore della cassa delle ammende, avuto riguardo al rimedio esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è dec