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Sentenza — n. 6278/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against preventive ban, upholding proportionality and lack of new mitigating factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6278/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a preventive ban on residence in Caltanissetta. The appellant argued that new confessions and the passage of time warranted a lighter measure or revocation, but the lower court correctly found these elements insufficient to alter the established risk profile. The court ruled that the original ban remained proportionate and necessary given the defendant's history of offenses and the nature of the new confessions.

Regesto Legislator

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Art. 275, 282 ter, 292 comma 2 lett. c bis cod. proc. pen.; The preventive measure must be proportionate and tailored to current risks, requiring concrete evidence of reduced danger beyond mere passage of time or generic confessions.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measure proportionality residence ban revocation new confessions relevance passage of time effect cassation appeal dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo si deduce ex art. 606 comma 1 l inosservanza di legge dicui alla lett.b e il vizio di motivazione di cui alla lett.
Art. 275 cod. proc. pen.
Art. 282 ter cod. proc. pen.
Art. 292 comma 2 lett. c bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.Ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento.
art. 310 cod.proc.pen
pen.In data 24 settembre il difensore di * aveva presentato istanza di revoca oAvverso tale rigetto l indagato aveva proposto appello ex art. 310 cod.proc.pen.Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Tribunaledel riesame rigettava l appello.2.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.Ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
* n. 13177 del 26 marzo 2025

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e * SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6278/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE* SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 210/2026 * * Relatore CC 04/02/2026* * * * 40620/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da * * nato a * il 01/10/1972avverso l ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale del * di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal Consigliere * * * *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 19 settembre 2025 il * del Tribunale di Caltanissetta avevaapplicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caltanissetta a carico di* * gravemente indiziato del delitto di cui all art.612 bis cod. pen.In data 24 settembre il difensore di * aveva presentato istanza di revoca oAvverso tale rigetto l indagato aveva proposto appello ex art. 310 cod.proc.pen.Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Tribunaledel riesame rigettava l appello.2. Avverso l ordinanza di rigetto del 30 ottobre 2025 del Tribunale di Caltanissetta haproposto ricorso per cassazione * * per mezzo del difensore di fiducia* Di * sostituita ai presenti fini dall * * * deducendo tremotivi di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce ex art. 606 comma 1 l inosservanza di normeprocessuali di cui alla lett.c .In particolare il Tribunale giudicando sull attualità del quadro cautelare avrebbe omessodi valutare elementi nuovi offerti dalla difesa ovvero la combinazione tra le dichiarazioniconfessorie rese dall indagato dopo l emissione dell ordinanza genetica e altri elementi giàpresenti quali l avvenuta cessazione delle condotte fin da luglio 2025 e le dichiarazioni dellapersona offesa che aveva parlato di un affievolimento del patema d animo.Inoltre la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria e carente nel valutare larilevanza e l incidenza del decorso temporale in assenza di violazioni.2.2.

Con il secondo motivo si deduce ex art. 606 comma 1 l inosservanza di legge dicui alla lett.b e il vizio di motivazione di cui alla lett. e con riferimento agli istituti di cui agliartt.275 282 ter e 292 comma2 lett. c bis cod proc.pen. In particolare il Tribunaleavrebbe omesso di motivare circa la non idoneità della più tenue misura del divieto diavvicinamento anche con l ausilio di apparecchi elettronici e violato il principio diadeguatezza e proporzionalità che impone di applicare la misura meno gravosa se idoneaa salvaguardare le esigenze di tutela.2.3.

Con il terzo motivo si deduce ex art. 606 comma 1 il vizio di motivazione di cui allalett. e con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni confessorie dell indagato.In particolare sarebbe contraddittoria l affermazione che la confessione «ha rafforzatosenza nulla aggiungere la bontà delle decisione» con l affermazione che la medesima nonavrebbe dato «alcun concreto credibile contributo per l accertamento dei fatti» mentre nonsarebbe condivisibile la valutazione secondo la quale la confessione tesa meramente esminuire e giustificare non darebbe atto di un percorso di rielaborazione.3.È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generalepresso questa Corte con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.2. In relazione ai motivi dedotti articolati nei seguenti tre punti si osserva quanto segue2.1. Il primo motivo è infondato.Il Tribunale di Caltanissetta chiamato a pronunciarsi sul mutamento del quadrocautelare ha compiutamente e logicamente motivato sulla inidoneità degli elementisopravvenuti ad incidere sul quadro cautelare già valutato dal * In particolare si èevidenziato come l unico elemento nuovo consistesse nell avvenuta confessione da parte del* e come la stessa per le sue caratteristiche intrinseche non fosse idonea a scalfire ilgrave e attuale quadro cautelare già valutato all atto dell emissione dell ordinanza cautelare.Il Tribunale ha dato adeguata e motivata applicazione ai principi di diritto elaborati daquesta Corte secondo cui il solo decorso del tempo o il rispetto delle prescrizioni impostedalla misura non sono sufficienti per ritenere l attenuazione delle esigenze cautelari ma ènecessario valutare ulteriori elementi che dimostrino un effettivo ridimensionamento delpericolo di condotte recidivanti e un cambiamento nella situazione valutata all inizio deltrattamento cautelare ex multis * 4 n.13177 del 26 marzo 2025 * n.m. . * icontenuti della confessione resa in chiave giustificativa e tesa a ridimensionare la vicenda ilTribunale ha ritenuto che in concreto il quadro cautelare non fosse mutato.2.2.

Il secondo motivo relativo all omessa motivazione circa la non idoneità della piùtenue misura del divieto di avvicinamento e la violazione del principio di adeguatezza eproporzionalità è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il testodell ordinanza.Il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la inadeguatezza della più lieve misura deldivieto di avvicinamento che già applicata in altro precedente ed analogo procedimento permaltrattamenti in danno della moglie poi rifugiatasi presso le odierne persone offese nonha impedito di reiterare le condotte criminose dando il via al presente procedimento.2.3.

Il terzo motivo relativo al vizio di motivazione sulla rilevanza e significato dellaconfessione è parimenti manifestamente infondato.Si osserva che non vi è in concreto contraddizione tra le asserzioni del Tribunale il qualeha evidenziato come la confessione si sia limitata a confermare dati già noti in ciòrafforzando il quadro già emerso senza peraltro aggiungere elementi ulteriori e nuovi chepotessero fornire un utile contributo alle indagini.Quanto alla valutazione del giudice circa l assenza di un percorso di rielaborazionecritica si tratta di un libero convincimento adeguatamente motivato e insindacabile nellapresente sede.3.

Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.Ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e * SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6278/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE* SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 210/2026 * * Relatore CC 04/02/2026* * * * 40620/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da * * nato a * il 01/10/1972avverso l ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale del * di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal Consigliere * * * *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 19 settembre 2025 il * del Tribunale di Caltanissetta avevaapplicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caltanissetta a carico di* * gravemente indiziato del delitto di cui all art.612 bis cod. pen.In data 24 settembre il difensore di * aveva presentato istanza di revoca oAvverso tale rigetto l indagato aveva proposto appello ex art. 310 cod.proc.pen.Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Tribunaledel riesame rigettava l appello.2. Avverso l ordinanza di rigetto del 30 ottobre 2025 del Tribunale di Caltanissetta haproposto ricorso per cassazione * * per mezzo del difensore di fiducia* Di * sostituita ai presenti fini dall * * * deducendo tremotivi di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce ex art. 606 comma 1 l inosservanza di normeprocessuali di cui alla lett.c .In particolare il Tribunale giudicando sull attualità del quadro cautelare avrebbe omessodi valutare elementi nuovi offerti dalla difesa ovvero la combinazione tra le dichiarazioniconfessorie rese dall indagato dopo l emissione dell ordinanza genetica e altri elementi giàpresenti quali l avvenuta cessazione delle condotte fin da luglio 2025 e le dichiarazioni dellapersona offesa che aveva parlato di un affievolimento del patema d animo.Inoltre la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria e carente nel valutare larilevanza e l incidenza del decorso temporale in assenza di violazioni.2.2.

Con il secondo motivo si deduce ex art. 606 comma 1 l inosservanza di legge dicui alla lett.b e il vizio di motivazione di cui alla lett. e con riferimento agli istituti di cui agliartt.275 282 ter e 292 comma2 lett. c bis cod proc.pen. In particolare il Tribunaleavrebbe omesso di motivare circa la non idoneità della più tenue misura del divieto diavvicinamento anche con l ausilio di apparecchi elettronici e violato il principio diadeguatezza e proporzionalità che impone di applicare la misura meno gravosa se idoneaa salvaguardare le esigenze di tutela.2.3.

Con il terzo motivo si deduce ex art. 606 comma 1 il vizio di motivazione di cui allalett. e con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni confessorie dell indagato.In particolare sarebbe contraddittoria l affermazione che la confessione «ha rafforzatosenza nulla aggiungere la bontà delle decisione» con l affermazione che la medesima nonavrebbe dato «alcun concreto credibile contributo per l accertamento dei fatti» mentre nonsarebbe condivisibile la valutazione secondo la quale la confessione tesa meramente esminuire e giustificare non darebbe atto di un percorso di rielaborazione.3.È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generalepresso questa Corte con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.2. In relazione ai motivi dedotti articolati nei seguenti tre punti si osserva quanto segue2.1. Il primo motivo è infondato.Il Tribunale di Caltanissetta chiamato a pronunciarsi sul mutamento del quadrocautelare ha compiutamente e logicamente motivato sulla inidoneità degli elementisopravvenuti ad incidere sul quadro cautelare già valutato dal * In particolare si èevidenziato come l unico elemento nuovo consistesse nell avvenuta confessione da parte del* e come la stessa per le sue caratteristiche intrinseche non fosse idonea a scalfire ilgrave e attuale quadro cautelare già valutato all atto dell emissione dell ordinanza cautelare.Il Tribunale ha dato adeguata e motivata applicazione ai principi di diritto elaborati daquesta Corte secondo cui il solo decorso del tempo o il rispetto delle prescrizioni impostedalla misura non sono sufficienti per ritenere l attenuazione delle esigenze cautelari ma ènecessario valutare ulteriori elementi che dimostrino un effettivo ridimensionamento delpericolo di condotte recidivanti e un cambiamento nella situazione valutata all inizio deltrattamento cautelare ex multis * 4 n.13177 del 26 marzo 2025 * n.m. . * icontenuti della confessione resa in chiave giustificativa e tesa a ridimensionare la vicenda ilTribunale ha ritenuto che in concreto il quadro cautelare non fosse mutato.2.2.

Il secondo motivo relativo all omessa motivazione circa la non idoneità della piùtenue misura del divieto di avvicinamento e la violazione del principio di adeguatezza eproporzionalità è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il testodell ordinanza.Il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la inadeguatezza della più lieve misura deldivieto di avvicinamento che già applicata in altro precedente ed analogo procedimento permaltrattamenti in danno della moglie poi rifugiatasi presso le odierne persone offese nonha impedito di reiterare le condotte criminose dando il via al presente procedimento.2.3.

Il terzo motivo relativo al vizio di motivazione sulla rilevanza e significato dellaconfessione è parimenti manifestamente infondato.Si osserva che non vi è in concreto contraddizione tra le asserzioni del Tribunale il qualeha evidenziato come la confessione si sia limitata a confermare dati già noti in ciòrafforzando il quadro già emerso senza peraltro aggiungere elementi ulteriori e nuovi chepotessero fornire un utile contributo alle indagini.Quanto alla valutazione del giudice circa l assenza di un percorso di rielaborazionecritica si tratta di un libero convincimento adeguatamente motivato e insindacabile nellapresente sede.3.

Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.Ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 04/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 04/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *