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Ordinanza — n. 6170/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic, non-specific allegations regarding ECHR violations without identifying violated provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6170/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Andrea Castellani inadmissible and ordered him to pay legal costs. Although the applicant sought the elimination of prejudicial effects from decisions allegedly violating the ECHR, his petition merely repeated the statutory text without specifying which articles were breached. Consequently, the court could not evaluate the merits of the claim, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 628-bis cod. proc. pen.; The request for elimination of prejudicial effects must identify specific violated provisions and facts; generic allegations lacking precise indications render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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elimination prejudicial effects ECHR violations inadmissible appeal specific allegations required procedural costs diritti procedurali domanda di protezione provvisoria ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628-bis cod. proc. pen.
Con atto pervenuto in data 19 novembre 2025, Andrea Castellani ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 628-bis cod. proc. pen. al fine di ottenere «l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della C.E.D.U.
art. 628-bis cod. proc. pen
Con atto pervenuto in data 19 novembre 2025, Andrea Castellani ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 628-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 47183 del 12/10/2023
pen., può essere presentata personalmente dall'interessato o da un suo procuratore speciale (Sez. 5, n. 47183 del 12/10/2023, K., Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANI ANDREA nato a MILANO il 06/12/1967 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del GIP TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 09 maggio 2023, il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza formulata da Andrea Castellani, ha riconosciuto la continuazione tra le sentenze emesse dal Tribunale di Vercelli e dalla Corte di appello di Torino, rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi dieci di reclusione, poi, a seguito di richiesta del pubblico ministero, convertita in anni tre e mesi otto di liberazione anticipata, 2. Avverso la citata ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli ha proposto ricorso per cassazione e il giudizio si concluso con la sentenza di rigetto n. 9029 del 2024, pronunciata dalla Prima sezione di questa Corte.

2. Con atto pervenuto in data 19 novembre 2025, Andrea Castellani ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 628-bis cod. proc. pen. al fine di ottenere «l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della C.E.D.U. o dei Protocolli addizionali», allegando istanze del medesimo tenore, a suo dire, in precedenza inoltrate, e chiedendo di ricevere la comunicazione del provvedimento decisorio presso la casa circondariale di Verona, ove è attualmente detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Premesso che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni, di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen., può essere presentata personalmente dall'interessato o da un suo procuratore speciale (Sez. 5, n. 47183 del 12/10/2023, K., Rv. 285398-02), a sostegno dell'istanza il ricorrente si è limitato a riportare l'intero testo dell'art. 628-bis cod. proc. pen. e a chiedere la nuova celebrazione di tutti i procedimenti a suo carico.

3. Di qui, l'impossibilità per questo Collegio di procedere a una corretta valutazione delle ragioni del ricorso, di individuare i precetti convenzionali dei quali si lamenta la violazione, di verificare la natura e la gravità delle violazioni stesse.

4. Invero, la richiesta si sviluppa mediante un'esposizione generica, prolissa, caotica e, soprattutto, carente di indicazioni, non idonea a consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza.

5. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso