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Sentenza — n. 6169/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for misappropriating company funds for personal debts and foreign investments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6169/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Giorgio Paolucci's appeal against the lower court's conviction for fraud regarding his role as a de facto administrator of a bankrupt company. The defense argued that the trial courts failed to consider alternative interpretations of the defendant's intent, such as a business transfer or genuine investment, and claimed the evidence did not prove the funds were used for personal debts. The court dismissed these arguments, holding that the evidence sufficiently demonstrated the defendant diverted assets for personal obligations and foreign ventures unrelated to the company's business, thereby depleting the estate to the detriment of creditors.

Regesto Legislator

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Art. 1351, 1414 cod. civ.; 216 legge fall.: The crime of fraudulent bankruptcy by misappropriation is established by any operation intended to detach assets from the social estate without providing equivalent value or profit, causing depletion prejudicial to creditors, regardless of the specific motive or the existence of a causal link to the subsequent insolvency.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy misappropriation of assets de facto administrator depletion of estate creditor prejudice business transfer foreign investment reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1351 cod. civ.
Art. 1414 cod. civ.
Art. 216 legge fall.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi
Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Berto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAOLUCCI GIORGIO nato a CASTELLAVAZZO il 06/01/1955 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; preso atto della memoria, delle conclusioni e della nota spese depositate per la parte civile. dall'avv. CATERINA DE MAS.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Giorgio Paolucci ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, a conclusione del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, quale amministratore di fatto della fallita Spazio Elettronica s.r.I., in ordine a due episodi di bancarotta patrimoniale e a un episodio di bancarotta semplice.

2. La prima contestazione (capo 1) si riferisce a un complesso di operazioni attraverso le quali l'imputato avrebbe distratto il denaro della fallita per onorare debiti personali, privi di collegamento con l'attività imprenditoriale. 2.1 La seconda contestazione (capo 2) è riferita alla conclusione da parte dell'imputato del contratto preliminare di compravendita di un immobile, il cui prezzo era stato destinato a finalità che nulla avevano a che vedere con l'attività svolta dalla promittente venditrice. 2.2 La terza contestazione (capo 3) riguarda il ritardo con il quale era stata inoltrata la dichiarazione di fallimento, nonché la prosecuzione dell'attività, nonostante lo stato di sofferenza in cui la società versava.

3. La difesa, in via preliminare, sottolinea che tra le due pronunce di merito non ricorre l'ipotesi di doppia conforme, in quanto: - con riferimento al capo 1) della rubrica, mentre ad avviso del giudice di primo grado le operazioni realizzate avrebbero avuto come scopo la distrazione di denaro, diversamente, per la corte territoriale la finalità sarebbe stato quella di «svuotare» la Spazio Elettronica s.r.l. al fine di realizzare un «trasferimento» d'impresa in favore della Electronic Solution s.r.I., in territorio croato. - con riferimento al capo 2) della rubrica, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto la distrazione sul presupposto che il preliminare di vendita fosse simulato, diversamente, la corte territoriale l'operazione aveva ritenuto l'estraneità della stessa agli interessi della società, a prescindere da un'effettiva distrazione.

4. Tanto premesso, la difesa articola tre motivi di ricorso. 4.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 1351 e 1414 cod. civ. e 216 legge fall., in merito al capo 2) della rubrica lamenta che, quanto al preliminare di compravendita, i giudici di merito hanno omesso di considerare che la reale volontà della Spazio Elettronica s.r.l. era quella di concludere il contratto definitivo a proprio vantaggio, come desumibile dalla cospicua somma versata in favore della stessa in sede di preliminare, e non quella di distrazione, atteso che l'accordo concluso garantiva, in caso di mancata conclusione del contratto definitivo, il rientro del bene nel patrimonio della società. 4.2.

Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della corte territoriale hanno travisato il compendio istruttorio, ipotizzando, a fronte dell'asserita assenza di rapporti commerciali tra le due compagini, un trasferimento d'impresa dalla Spazio Elettronica s.r.l. in favore della Electronic Solution s.r.I., senza considerare che la costituzione di quest'ultima e i finanziamenti in favore della stessa erano volti a risollevare le sorti della prima, consentendole di commercializzare i prodotti con migliori margini di guadagno. 4.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, a fronte del compendio probatorio, avrebbe dovuto ritenere l'operazione di costituzione e finanziamento della società croata come diretta a consentire alla Spazio Elettronica s.r.l. di commercializzare prodotti a basso costo, realizzati dalla compagine croata, e, dunque, di avvantaggiarsi di una maggiore liquidità, così evitando il fallimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

2. Occorre premettere che, diversamente da quanto eccepito dalla difesa, la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una doppia conforme della decisione dì primo grado. Invero, al di là dei censurati disallineamenti nella formulazione delle argomentazioni, la motivazione offerta dalla corte d'appello, che richiama espressamente le considerazioni e conclusioni «ben illustrate nella sentenza di primo grado», pue evidenziando un'apprezzabile autonomia di giudizio rispetto a quest'ultima, concorda con la stessa nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova.

3. Premesso che la difesa non contesta né il ruolo di amministratore di fatto svolto dal Paolucci, né le operazioni dispositive effettuate, la sentenza in verifica ha fornito una valutazione analitica e logico-giuridica sui punti specificamente indicati nell'atto di appello.

4. Privo di pregio è il primo motivo. I giudici della corte territoriale, in merito ai prelevamenti operati dalla società italiana in favore di quella croata, evidenziata l'irrilevanza della registrazione delle operazioni, in quanto meramente rappresentative di un fatto oggettivo e, peraltro, prive di causali operative, hanno evidenziato l'assenza di un idoneo compendio probatorio comprovante l'asserita finalità di risollevare con le stesse le sorti della Spazio Elettronica s.r.l. Né, in assenza di una chiara smentita emergente dal compendio probatorio acquisito, tale prova può essere desunta, come preteso dalla difesa, ad excludendum, in quanto la prova della distrazione dei beni della società dichiarata fallita è desumibile proprio dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione a favore del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710).

Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto del tutto insufficiente a vincere la presunzione di distrazione delle operazioni, peraltro prive di causali, l'asserita, ma non provata, circostanza che le stesse avrebbero salvato le sorti della compagine sociale.

5. Quanto al motivo che investe la conclusione del contratto preliminare di compravendita - in relazione al quale la difesa ha evidenziato la finalità tutt'altro che distrattiva, comprovata sia dalla circostanza che, grazie alla stessa, la Spazio Elettronica s.r.l. aveva percepito una cospicua somma, sia dalla garanzia del rientro del bene in caso di inadempimento, da cui l'assenza di un possibile danno ai creditori -, i giudici di merito hanno evidenziato che le rate relative all'importo stabilito nel contratto preliminare risultavano pagate alla società Aspra Finance s.p.a., creditrice di Collazuol Delia, moglie del Paolucci, e non alla promittente venditrice e, a conforto della natura distrattiva delle operazioni, la corte territoriale ha dato atto del contenuto di due missive, inoltrate all'indirizzo dei coniugi Paolucci - Collazuol, dalla UCCMB s.p.a., società mandataria della Aspra Finance s.p.a., con le quali la mittente, a seguito del pagamento della somma concordata a saldo e stralcio della comune obbligazione dei destinatari, rinunciava alla procedura esecutiva promossa nei loro confronti da Unicredit Banca, originaria creditrice.

Di qui, la deduzione di estraneità dell'operazione alle esigenza della compagine sociale, cui non è conseguito alcun beneficio economico. 5.1 Ancora, a sostegno della decisione assunta, i giudici di merito hanno evidenziato che sia la mancata registrazione del contratto preliminare di compravendita, a fronte della corresponsione di un anticipo del valore di oltre centosessantamila euro, sia la fissazione per la conclusione del contratto definitivo di un termine di circa dieci anni dal preliminare - da cui l'eventuale recupero del bene, in caso di inadempimento, in tempi oltremodo dilatati - sono sintomatici del perseguimento di interessi forieri di danni per la compagine sociale. 5.2 La corte territoriale ha ravvisato nel comportamento ascritto al Paolucci il solo interesse a porre rimedio alla procedura esecutiva intrapresa dall'istituto bancario nei confronti suoi e della moglie e, al contrario, il totale disinteresse al conseguente depauperamento del patrimonio sociale in pregiudizio dei creditori, così facendo buon governo del principio di diritto secondo cui «integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori» (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106). 5.3 Del resto, si afferma nella giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, ma è sufficiente che il depauperamento dell'impresa sia avvenuto destinando le risorse a impieghi estranei all'attività, «sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se realizzati quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza» (Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Berto, Rv. 288725).

6. Infondato è anche il terzo motivo, con il quale la difesa sostiene che, diversamente da quanto ritenuto nella pronuncia in verifica, il compendio probatorio avrebbe consentito di ravvisare nell'operazione di investimento nella società croata, produttrice di beni a basso costo, alla cui commercializzazione sarebbe stata deputata la Spazio Elettronica s.r.I., una formula per evitare il fallimento. Invero, al di là di una mera critica a quelle che sono le considerazioni rese nella motivazione della sentenza, la difesa nulla ha dedotto, limitandosi a richiamare le osservazioni rese dal giudice di primo grado in merito alla scarsa marginalità delle lavorazioni della Spazio Elettronica s.r.I., al solo scopo di giustificare i finanziamenti erogati alla Electronic Solution s.r.l. con operazioni che, per quanto già detto, non erano affatto vantaggiose per la prima.

7. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da