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Sentenza — n. 6031/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it attacks reasoning rather than violating law under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6031/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mabel Corporation S.R.L. inadmissible because it challenged the reasoning of the lower court rather than a violation of law. The appellant argued the company acted in good faith regarding seized industrial machinery, but the lower court had thoroughly reconstructed a complex chain of transfers involving multiple companies and found economic anomalies and lack of causality in payments. The court ruled that under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, appeals against reconsideration orders can only cite legal violations, making arguments about factual reasoning or good faith inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.: An appeal against an order of reconsideration is admissible only for violations of law; arguments attacking the reasoning or factual assessment of the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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reconsideration appeal violation of law inadmissible appeal good faith defense seizure of assets responsabilità dell'impresa acquisizione d'impresa violazione del segreto commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Questa Corte ha già chiarito che non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
pen., anche i vizi della motivazione, separatamente previsti come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. 2.3.Tanto premesso, nell'unico motivo - il quarto, secondo l'indice conclusivo del ricorso - con cui si contesta la violazione dell'art.
Art. 321 cod. proc. pen.
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e vizio della motivazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
artt. 42 Cost
Il secondo motivo articola analoga censura in riferimento agli artt. 42 Cost.
art. 321 cod. proc. pen
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 321 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Questa Corte ha già chiarito che non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
In altri termini, il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.
artt. 111 della Costituzione
Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: MABEL CORPORATION S.R.L. avverso l'ordinanza del TRIBUNALE PER IL RIESAME di SANTA MARIA CAPUA VETERE del 22/04/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per La declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 aprile 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'appello proposto da MABEL CORPORATION S.r.l. avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 27 settembre 2024, con il quale è stata rigettata l'istanza di dissequestro di macchinari industriali, sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell'ambito del procedimento penale RGNR 609/22, in relazione al delitto aggravato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avente ad oggetto i beni della fallita Carta s.r.I., trasferiti da SEI IMPIANTI COMPANY S.r.l. e da MANZO S.r.l. alla ricorrente, nonché, in relazione al delitto di autoriciclaggio dei medesimi beni.

Nell'escludere la buona fede della società cessionaria appellante, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dettagliatamente ricostruito le vicende traslative dei beni oggetto di sequestro. Il Collegio di merito, in particolare, con riguardo alla bancarotta fraudolenta in incolpazione (reato presupposto del delitto di autoriciclaggio), ha esaminato le condizioni contrattuali relative alla cessione dei beni in sequestro nell'ultimo segmento che ha interessato la ricorrente, ed ha ricostruito l'intera sequenza dei trasferimenti del compendio aziendale dalla fallita, La Carta s.r.I., dapprima in favore di Itissue s.r.l. (mentre i macchinari venivano allocati presso La Cartiera Partenopea s.p.a., già unica fornitrice della fallita), quindi a GESCA s.r.l. (che aveva saldato la cessione con risorse provenienti da Cartiera Mas s.r.I., partecipata al 50% da Cartiera Partenopea) e, da questa, a SEI IMPIANTI Company s.r.l. e a Manzo s.r.l. che, da ultimo, ne operavano la cessione all'odierna ricorrente.

Il Tribunale ha disaminato le condizioni economiche delle cessioni, la congruità e la provenienza dei corrispettivi, le anomalie cronologiche delle operazioni e delle modalità di pagamento (Mabel aveva corrisposto circa 600.000 euro alle società cedenti, per mezzo di tre ratei, per l'acquisto di altri macchinari, senza riceverne per oltre un anno la consegna e, di seguito, avrebbe imputato tale somma all'acquisto del compendio in sequestro), le cointeressenze tra i soggetti coinvolti ed il luogo in cui sono stati trasferiti i beni, escludendo che l'ultima cessionaria versasse in condizione di buona fede, anche alla luce della rimessa, priva di causale ma dello stesso importo, effettuata in favore della ricorrente da Seneca s.r.l. e da questa stornata senza giustificazione.2.

Avverso l'ordinanza indicata del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso il terzo interessato MABEL CORPORATION S.r.l., con atto a firma del difensore e procuratore speciale, Avvocato Elio D'Aquino, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 6 Cedu e 111 Cost. in relazione al diritto ad un giusto processo ed al contraddittorio. Si riporta, al riguardo, una rassegna della giurisprudenza sovranazionale e di legittimità in tema di tutela del terzo, relativa ai profili indicati. 2.2.

Il secondo motivo articola analoga censura in riferimento agli artt. 42 Cost. e 1 del protocollo addizionale Cedu in relazione all'inviolabilità del diritto di proprietà, alla tutela del terzo, alla proporzionalità della misura ed alla personalità della responsabilità penale. 2.3. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Si assume che l'ordinanza impugnata abbia rigettato l'istanza in assenza dei presupposti del sequestro, trattandosi di beni acquistati dalla ricorrente attraverso negozi leciti e tracciabili, senza che sussista pericolo di dispersione, mentre il contratto traslativo non "è mai stato sottoscritto dalla GESCA".

Si deduce, altresì, carenza di motivazione in ordine al superamento della buona fede del terzo, con riguardo all'invalidità del contratto ITIUSSUE-GESCA per difetto di sottoscrizione, alla legittimità dell'offerta n. 430 del 15 novembre 2022, alla tracciabilità dei pagamenti e alla regolarità fiscale dell'operazione. 2.4. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge le censure articolate nei punti nn. 1), 2), 3) e 5) della sintesi dei motivi di ricorso. 1.

1. Questa Corte ha già chiarito che non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta (Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021, dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 - 01; n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. 261551). 1.2. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta deducibile per cassazione unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost., sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01).

Ma, ancora una volta, siffatta questione di legittimità costituzionale non risulta proposta in ricorso.

2. Il ricorso è, nel resto, affetto da radicale aspecificità. 2.1. Sulla specificità dell'impugnazione sono intervenute, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il principio secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 288822). Dopo avere chiarito che, per "specificità estrinseca", deve intendersi la esplicita correlazione dell'impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della motivazione della sentenza impugnata, le Sezioni unite hanno / sottolineato che l'impugnazione deve esplicarsi attraverso una critica, mirata e I / I' necessariamente puntuale, della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di decisione corretta in diritto ed in fatto.

In altri termini, il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778 - 01); in tal modo, viene ad instaurarsi un rapporto di simmetria strutturale tra i motivi di gravame che devolvono la regiudicanda, le statuizioni rese nel provvedimento impugnato e l'onere di motivazione della decisione resa in sede di impugnazione, dovendo la specificità dei primi essere misurata al metro della portata demolitoria della decisione gravata e la completezza della terza apprezzata in relazione alla confutazione delle ragioni di gravame, sicchè tanto più saranno specifici i motivi di impugnazione, tanto più accurata dovrà essere l'esternazione giustificativa della loro reiezione. 2.2.

Va ulteriormente rilevato come, in tema di sequestro, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, lett.

b) e c), cod. proc. pen., anche i vizi della motivazione, separatamente previsti come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. 2.3.Tanto premesso, nell'unico motivo - il quarto, secondo l'indice conclusivo del ricorso - con cui si contesta la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., il ricorrente articola una censura che investe inammissibilmente la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a mere asserzioni apodittiche, con le quali si rivendica la buona fede della società ricorrente nella vicenda traslativa dei beni della fallita, senza prospettare in alcun punto una violazione di legge deducibile per essere l'argomentazione rassegnata radicalmente carente o meramente apparente.

Il Collegio di merito, invero, con riguardo alla bancarotta fraudolenta in incolpazione (reato presupposto del delitto di autoriciclaggio), non si è limitato ad esaminare le condizioni contrattuali relative alla cessione del compendio dei beni in sequestro nell'ultimo segmento che ha interessato la ricorrente, ma ha ricostruito l'intera sequenza delle cessioni del compendio aziendale dalla fallita, La Carta s.r.I., dapprima in favore di Itissue s.r.l. (mentre i macchinari venivano però allocati presso La Cartiera Partenopea s.p.a., già unica fornitrice della fallita), quindi a GESCA s.r.l. (che aveva saldato la cessione con risorse provenienti da Cartiera Mas s.r.I., partecipata al 50% da Cartiera Partenopea) e, da questa, a SEI IMPIANTI Company s.r.l. e a Manzo s.r.l. che, da ultimo, ne operavano la cessione all'odierna ricorrente.

Il Tribunale ha, altresì, compiutamente disaminato le condizioni economiche delle cessioni, la congruità e la provenienza dei corrispettivi, le anomalie nella tempistica delle operazioni de quibus e nei pagamenti (Mabel aveva corrisposto quasi 600.000 euro alle società cedenti, per mezzo di tre ratei, per altri macchinari, senza riceverne per oltre un anno la consegna e, di seguito, avrebbe imputato atle somma all'acquisto del compendio in sequestro), le cointeressenze tra i soggetti coinvolti ed il luogo in cui sono stati trasferiti i beni, escludendo che l'ultima cessionaria versasse in condizione di buona fede, anche alla luce della rimessa, priva di causale ma dello stesso importo, effettuata in favore della ricorrente da Seneca s.r.l. e da questa stornata senza motivazione.

Ebbene, a fronte di siffatta, articolata, ratio decidenti, la ricorrente si limita a formulare mere asserzioni di dissenso, senza dedurre violazioni di legge, rilevanti nella specie. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricor