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Sentenza — n. 5908/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for false reporting of lost license plate due to lack of reasonable doubt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5908/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to consider evidence of good faith and did not find reasonable doubt regarding the crime of false reporting. The court rejected this, stating that the appeal improperly sought a factual re-evaluation and that the lower courts' conclusion of guilt was supported by a coherent evidentiary chain.

Regesto Legislator

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Art. 611 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of facts or evidence; they are inadmissible if they merely seek to overturn the factual findings of the lower courts without raising specific legal issues.

Parole chiave

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false reporting crime inadmissible appeal reasonable doubt standard factual re-evaluation procedural preclusion falsa dichiarazione della parte mancata prova di parzialità mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 611 cod. proc. pen.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp.
Art. 483 cod. pen.
1.Con sentenza del 21.2.2025, la Corte di Appello di Palermo, all’esito di trattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di La Cognata Antonino, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 483 cod.
art. 483 cod. pen
1.Con sentenza del 21.2.2025, la Corte di Appello di Palermo, all’esito di trattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di La Cognata Antonino, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 483 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012
Va inoltre rilevato che permane il divieto di deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv.
Sez. 6, n. 27429 del 2006
Sez. 6, n. 39048 del 2007
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da: La Cognata Antonino nato a LICATA il 16/12/1977 avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 21.2.2025, la Corte di Appello di Palermo, all’esito di trattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di La Cognata Antonino, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 483 cod. pen. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche sotto il profilo dell’omessa e/o illogica valutazione delle prove testimoniali, con particolare riferimento all’elemento soggettivo.

In particolare, rileva che il giudizio di colpevolezza si è fondato sulla mera dichiarazione del teste Barone, che avrebbe informato il ricorrente dell’intervenuto ritiro della carta di circolazione, per essere il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, senza considerare l’interesse di quest’ultimo, venditore dell’autocarro, e senza considerare gli altri elementi probatori, da cui emerge la buona fede del ricorrente. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove non si è ritenuta la sussistenza di un dubbio ragionevole pur risultando il quadro probatorio delineatosi nel caso di specie non univoco.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. Esso, invero, attraverso i vizi denunciati, mira a sollecitare una rivalutazione, in fatto, e del compendio probatorio, non consentita a questa Corte di legittimità, attraverso peraltro la indicazione di stralci di conversazioni, mediante i quali si pretende di porre in crisi il ben più complesso costrutto ricostruttivo su cui si fonda l’impostazione seguita dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado. Indice sintomatico di tale intento è proprio il fatto che il ricorso indica contenuti di stralci di testimonianze intersecati da segmenti dichiarativi dell’imputato, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012) Rv. 253227), del quale, per di più, si avalla una diversa interpretazione complessiva, sia pure nell’ottica di avvalorare la confusione ed il ragionevole dubbio.

D’altronde, perché sia ravvisabile, in sede di legittimità. la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia sostenibile e non cioè desunta da elementi meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Ciò perché la regola dell' al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/2/2014, C, Rv. 260409); con la precisazione che quando si fa riferimento ai dati acquisiti questi non possono essere il frutto di una selezione, a monte, interpretativa, che finisce col condizionare ed essere essa stessa condizionata dall’impostazione che si intende perseguire.

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre ad essere fondato su una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, addirittura mediante diffusi richiami di estratti arbitrariamente selezionati del testimoniale, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

In buona sostanza, con le censure proposte il ricorrente finisce col lamentare una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dell’attendibilità delle dichiarazioni del teste Barone a fronte della assunta verosimiglianza della versione del fatto resa dall’imputato, che sarebbe supportata dal fatto che egli non avrebbe avuto alcun interesse ad acquistare un veicolo sottoposto a sequestro giudiziario. Ricorre peraltro nella specie l'ipotesi di una "doppia conforme" pronuncia di condanna, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il Giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta; il travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606,comma primo, lett.

e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217), ipotesi che non pare ricorrere nella specie. Va inoltre rilevato che permane il divieto di deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099, conformi, n. 27429 del 2006 Rv. 234559 - 01; n. 39048 del 2007 Rv. 238215 -01).

A questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, laddove è in definitiva proprio un giudizio di merito che, nel caso di specie, viene di fatto ad essere sollecitato, anche attraverso il mal posto – e comunque insussistente - vizio di motivazione. Nella specie l'affermazione di sussistenza del reato di cui all’art. 483 cod. pen. – ascritto all’imputato per avere denunciato falsamente lo smarrimento della carta di circolazione relativa al veicolo intestato a Barone Calogero ed acquistato dal La Cognata (documento che in realtà, come noto al ricorrente era stato ritirato a Barone dagli organi di polizia quando il predetto veicolo era stato sottoposto a sequestro amministrativo) - è supportata da un congruo apparato motivazionale.

Ed invero, la Corte territoriale ha nella sentenza impugnata già esaminato e vagliato i motivi di doglianza reiterati nella presente sede, evidenziando come il complesso probatorio sia di univoca interpretazione. D’altronde, anche a voler ritenere che il ricorrente non si ricordasse di avere o meno avuto in consegna la carta di circolazione (circostanza peraltro smentita dal teste Barone, come si precisa nella sentenza impugnata), comunque la denuncia di smarrimento si pone come mendace rispetto ad un precedente asserito possesso. È evidente che per poter denunciare lo smarrimento, bisogna essere entrati in possesso di ciò che si assume smarrito, laddove non risulta oggetto di specifica contestazione che la carta di circolazione era stata ritirata al venditore all’atto del fermo amministrativo del veicolo.

Le conseguenze tratte anche in punto di elemento soggettivo dai giudici di merito sono poi parimenti supportate da congrua motivazione, poggiando in buona sostanza la ricostruzione del dolo necessario ai fini dell’integrazione del reato in argomento sulla complessiva ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, ricostruzione che, come detto, depone per la piena volontà e consapevolezza di dichiarare il falso.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/11/2025. Il Consigliere estensore Renata Sessa Il Presidente Gr