Ordinanza — n. 5705/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cijsvili Edgars nato a PARLODAR (KAZAKISTAN) il 22/08/1998 avverso la sentenza del 16/09/2025 del TRIBUNALE di Bergamo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AnnaMaria G loria M uscarella .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5705/2026 — snpen · Corte di Cassazione: iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cijsvili Edgars nato a PARLODAR (KAZAKISTAN) il 22/08/1998 avverso la sentenza del 16/09/2025 del TRIBUNALE di Bergamo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AnnaMaria G loria M uscarella .
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cijsvili Edgars nato a PARLODAR (KAZAKISTAN) il 22/08/1998 avverso la sentenza del 16/09/2025 del TRIBUNALE di Bergamo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AnnaMaria G loria M uscarella .
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato Cijsvili Edgarsricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo,recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione aireati di cui agli artt. 624 e 62 5 , comma 1 n. 2 e 7, cod. pen., con la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennaleex art.99, comma 4, cod. pen.; Considerato che ilmotivo propost o ─ che contesta violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione a ll’ art.129 cod. proc. pen. , in punto di omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda,─ non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena;
Considerato, pertanto,che l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. è i rrilevante , in quanto il citato comma 2 - bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01;Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Rilevato, pertanto, che il ricorsodeve essere dichiarat o inammissibil e , senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di e uro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2025 Il Consigliere