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Ordinanza — n. 5124/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of lawyer signature under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5124/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition, violating the mandatory requirement for a registered defense lawyer's signature. The court rejected the constitutional challenge arguing that requiring legal representation does not limit the defendant's defensive rights. Consequently, the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 571 cod. proc. pen.: The requirement for a registered defense lawyer to sign appeals to the Court of Cassation is a valid legislative discretion that does not infringe upon the right to defense or constitutional guarantees.

Parole chiave

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inadmissible appeal lawyer signature requirement Court of Cassation criminal procedure code defensive rights limitation constitutional challenge rejection legal representation mandate tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
272011) ; -che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 24 Cost.
Art. 111 comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
272011) ; -che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
272011 ) ; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilitàva dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 - bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
272011) ; -che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da MouhtaramAyoub nato in Marocco il 20 novembre 1985 ; avversola sentenza del 29 maggio 2025 della Corte d’appello di Torino ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e i l ricors o ; uditala relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco ; RITENUTOIN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

-che Ayoub Mouhtaram ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino(che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile d el tentat o furt o pluriaggravat o contestato al capo 2 ) deducendo violazionedi legge, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,ed ecc e pendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. nellaparte in cui preclude all’imputato la proposizione personale del ricorso per cassazione; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, laddove il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimentonon può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito dellamodifica apportata agli ar tt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017,dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) ; -che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazionedegli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consentepiù la propo sizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, èmanifestamente infondata , in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione,senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive ( Sez.

U,n. 8914 del 21/12/2017 , dep. 2018 , Aiello, Rv. 272011 ) ; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilitàva dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 - bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.M Dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammend