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Sentenza — n. 4778/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal against partial acquittal on money laundering, upholding fraud conviction based on specific factual elements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4778/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a partial acquittal on money laundering charges, maintaining the conviction for fraud. The appellant argued that the lower court failed to logically connect the use of a fake ID to the elements of fraud after dismissing the money laundering count. The court found the appellate decision sound because it correctly identified specific factual circumstances, such as the appellant's presence at the scene and the victim's testimony, which substantiated the fraudulent intent required for the fraud charge.

Regesto Legislator

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Art. 640, 494, 477, 482, 479, 476 cod. pen.; The conviction for fraud remains valid even if the charge of money laundering is dropped, provided the specific factual elements demonstrating fraudulent intent and deception are clearly established in the judgment.

Parole chiave

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fraud conviction money laundering acquittal substitution of person false documents cassation appeal rejection contraffazione di merci abbandono del procedimento per truffa truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e illogica, poiché la Corte territoriale, pur avendo assolto l'imputato dall'accusa di riciclaggio, avrebbe comunque ritenuto sussistente la responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod.
Art. 494 cod. pen.
Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 479 cod. pen.
Art. 476 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 648-bis cod. pen
Con sentenza emessa il 23 gennaio 2025, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
artt. 192 cod. proc. pen
Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia
Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, Sighinolfi
279647; Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, Sighinolfi, Rv.
Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Ferraloro
246400; Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Ferraloro, Rv.
Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, Manzo
Sez. 5, n. 45965 del 10/10/2013, Muratore
Sez. 5, n. 45965 del 10/10/2013, Muratore, Rv.
Sez. 5, n. 21401 del 05/02/2008, Franchi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KRASNICI ISLJAM nato in MONTENEGRO il 25/03/1983 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE DI APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 aprile 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Isljann Krasnici, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 640, 494, 648-bis, 477-482 e 48-479-476, comma 2, cod. pen. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l'imputato avrebbe partecipato, in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, a un articolato disegno criminoso finalizzato a trarre in inganno Rasim Rasiti, inducendolo a cedere la propria autovettura Audi A5 e a versare la somma di euro 4.000,00 in cambio di un veicolo Range Rover che, in realtà, costituiva provento di furto.

Per realizzare tale operazione, l'imputato avrebbe indotto in errore il Rasiti, facendogli credere che il complice con cui si accompagnava fosse il legittimo proprietario del mezzo, e avrebbe utilizzato targhe contraffatte e una carta di identità falsificata, apparentemente intestata a Pizzolato Federico. Inoltre, avrebbe contribuito alla predisposizione di documenti e targhe false, nonché indotto il titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche ad autenticare, nell'atto di vendita, una firma non genuina, così attestando falsamente la provenienza lecita del veicolo.

Con sentenza emessa il 23 gennaio 2025, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. e rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640, 494, 477, 482, 479 e 476 cod. pen. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e illogica, poiché la Corte territoriale, pur avendo assolto l'imputato dall'accusa di riciclaggio, avrebbe comunque ritenuto sussistente la responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., senza chiarire in che modo possa ritenersi integrata l'operazione fraudolenta.

Venuta meno la condotta di riciclaggio, invero, rimarrebbe solo l'utilizzo di un documento di identità falso, circostanza che, di per sé, non sarebbe idonea a configurare gli artifici e i raggiri richiesti per integrare la truffa. La Corte di appello, inoltre, avrebbe affermato che l'imputato sarebbe stato pienamente consapevole dell'operazione fraudolenta, senza indicare gli elementi fattuali a sostegno tale convincimento. Il ricorrente, a conferma della buona fede dell'imputato, ha osservato che, se egli fosse stato realmente responsabile della truffa e avesse avuto consapevolezza della provenienza illecita della Range Rover nonché della falsificazione delle targhe, non avrebbe certamente lasciato i propri documenti presso l'agenzia di pratiche automobilistiche, né avrebbe consentito che, dopo circa venti giorni, la vettura Audi venisse rinvenuta dalla polizia giudiziaria presso la sua abitazione.2.2.

Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 640, 494, 477, 482, 479 e 476 cod. pen. Il ricorrente sostiene che i reati di falso e di sostituzione di persona dovrebbero ritenersi assorbiti nel reato di truffa, poiché quest'ultima, commessa ai danni della medesima persona offesa, è stata realizzata con le stesse modalità operative. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, sostenendo che mancherebbe una motivazione adeguata sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria. Ha posto in rilievo non solo gli artifizi e i raggiri che avevano indotto la vittima a cedere la propria autovettura Audi A5 e a versare la somma di euro 4.000,00 in cambio di un veicolo Range Rover, che, in realtà, costituiva provento di furto, ma anche tutta una serie di elementi che rendevano evidente la consapevole partecipazione dell'imputato all'operazione fraudolenta: il ritrovamento dell'auto nella sua disponibilità; le dichiarazioni della persona offesa, che l'aveva descritto come l'interlocutore principale durante la trattativa; il fatto che l'imputato, dopo la conclusione dell'operazione, si era allontanato dall'agenzia a bordo dell'autovettura ricevuta dal Rasiti, unitamente al sedicente Pizzolato; il fatto che l'utenza telefonica utilizzata nella fase iniziale delle trattative risultava intestata a Toksic Elvira, residente nello stesso campo profughi dove risiedeva l'imputato e dove l'autovettura era stata rinvenuta (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). 1.2.

Il secondo motivo è infondato. Quanto al concorso della truffa con il delitto di sostituzione di persona, va ribadito che «il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio» (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647; Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, Sighinolfi, Rv. 246400; Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Ferraloro, Rv. 237957). Quanto al concorso della truffa con il falso, deve ricordarsi come sia già stata ribadita la configurabilità del concorso materiale, «escludendosi, quindi, l'assorbimento tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa, quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa; in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro, e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati» (Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, Manzo, Rv. 274589;

Sez. 5, n. 45965 del 10/10/2013, Muratore, Rv. 257496; Sez. 5, n. 21409 del 05/02/2008, Franchi, Rv. 240081). Nel caso in esame, la questione appare del tutto speculare, con conseguente applicazione del principio di diritto appena descritto. 1.3. Il terzo motivo è infondato. La Corte di appello, invero, ha motivato in una maniera adeguata in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che erano state già riconosciute dal giudice di primo grado in misura equivalente alle aggravanti.

Deve essere, peraltro, rilevato che le generiche non potevano essere ritenute prevalenti sulla contestata e applicata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese