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Sentenza — n. 4644/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4644/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4644/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo nel procedimento a carico di: Monterubbianesi Fausto nato a Torre San Patrizio il 08/07/1961 avverso la sentenza del 20/05/2025 del TRIBUNALE di Fermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le memorie con le quali il difensore dell'imputato, avv. Marisa Bellabarba, ha insistito per il rigetto del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 624-bis cod. pen; Sentenza — n. 4644/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la richiamata sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ha proposto ricorso immediato per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce che il giudice di primo grado ha violato l'art. 131-bis cod. pen. perché tale disposizione non è applicabile, anche dopo la ce riforma varata dal digs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai reati puniti, come il furto in abitazione, con una pena superiore nel minimo a due anni.

Parole chiave

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remissione della pena abbandono del procedimento per truffa revisione in materia penale licenziamento per furto infrazione privilegiata modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Fermo ha dichiarato non punibile l'imputato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per il delitto di furto in abitazione.
art. 624-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo nel procedimento a carico di: Monterubbianesi Fausto nato a Torre San Patrizio il 08/07/1961 avverso la sentenza del 20/05/2025 del TRIBUNALE di Fermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le memorie con le quali il difensore dell'imputato, avv. Marisa Bellabarba, ha insistito per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Fermo ha dichiarato non punibile l'imputato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per il delitto di furto in abitazione.

2. Avverso la richiamata sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ha proposto ricorso immediato per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce che il giudice di primo grado ha violato l'art. 131-bis cod. pen. perché tale disposizione non è applicabile, anche dopo la ce riforma varata dal digs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai reati puniti, come il furto in abitazione, con una pena superiore nel minimo a due anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Infatti, l'art. 131-bis cod. pen., nella formulazione attuale, riveniente dalle novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, è applicabile solo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, con la conseguenza che l'istituto non può, per tale limite normativo, trovare applicazione rispetto al delitto di furto in abitazione per il quale, come del resto evidenzia la stessa pronuncia impugnata, la pena minima è determinata dall'art. 624-bis cod. pen. in anni quattro di reclusione.

2. Pertanto il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica. Così è deciso, il 14 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presid nte Rosaria Giordano Alfredo Guar CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSIT