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Ordinanza — n. 4323/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain as plea bargain appeals cannot challenge lack of statutory grounds for acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4323/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the defendant's claim regarding the lack of statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not a valid ground for review. The defendant argued that the trial court failed to verify specific causes for acquittal when applying the plea bargain system. The court held that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits plea bargain appeals to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, explicitly excluding challenges to the existence of statutory acquittal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, and cannot be used to challenge the lack of statutory grounds for acquittal.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal statutory acquittal grounds Code of Criminal Procedure legal qualification error concordato stragiudiziale esistenza e validità sostanziale concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
L’art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Giuliano Giordani, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hamidi Ilyes (cui 0460tv2) nato in ALGERIA il 15/02/1993 avverso la sentenza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di Fermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di Fermo applicava a Ilyes Hamidi la pena concordata fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Giuliano Giordani, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hamidi Ilyes (cui 0460tv2) nato in ALGERIA il 15/02/1993 avverso la sentenza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di Fermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di Fermo applicava a Ilyes Hamidi la pena concordata fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per i delitti ascrittigli ai capi 1, 2, 3, 5, 6, e 7 della rubrica (ai sensi degli artt. 605, 581, 612, comma 2, 337, 583 quater e 635, comma 2, cod. pen.), prosciogliendolo dal reato di cui al capo 4 per l’intervenuta remissione di querela.

2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Giuliano Giordani, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza”. I motivi addotti nel presente ricorso sono pertanto inammissibili: non rientra nei casi di ricorso previsti la mancata verifica della sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

2. L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025. Il Consigliere e