Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentence due to non-allowed grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant argued for acquittal under Article 129 and challenged the recidivism calculation, but these grounds fall outside the statutory exceptions for cassation appeals against plea deals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, misqualification of facts, or illegality of the penalty, excluding issues regarding acquittal conditions or recidivism calculations.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Curt Robert Costel nato in ROMANIA il 04/10/1989 avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di Isernia Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’8 ottobre 2025, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Isernia applicava a Robert Costel Curt la pena concordata fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il delitto contestatogli di furto pluriaggravato.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Salvatore Calamita, deducendo: -la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.; -il mancato rilievo dell’erroneo calcolo della pena per avere il giudice, come da accordo fra le parti, riconosciuto la sussistenza della recidiva nonostante non ve ne fossero i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza”. I motivi addotti nel presente ricorso sono pertanto inammissibili: non rientra nei casi di ricorso previsti né la mancata verifica della sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. né la verifica della sussistenza dei presupposti della recidiva (la cui invocata esclusione è peraltro priva di qualsivoglia argomentazione).
2. L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025. Il Consigl