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Ordinanza — n. 4321/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement agreement dismissed for inadmissibility due to waived grounds and penalty errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4321/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Reccia's appeal against a settlement agreement inadmissible without procedural formalities. Reccia argued that the appellate court failed to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such grounds are waived when a settlement is reached and that errors in sentencing determination do not constitute valid grounds for cassation in this context.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals against settlement agreements, cassation appeals are inadmissible if they concern waived grounds for acquittal or errors in sentencing determination not affecting the legality of the sanction.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waived acquittal grounds cassation inadmissibility sentencing error review Article 129 criminal procedure false dichiarazioni senza giuramento censura dell'apprezzamento delle prove elementi di verosimiglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Reccia Francesco nato a MARCIANISE il 29/07/2003 avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; siè proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nord, riduceva la pena inflitta a Francesco Reccia alla misura concordata fra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. per il delitto ascrittogli ai sensi dell’art.
Art. 495 cod. pen.
per il delitto ascrittogli ai sensi dell’art. 495 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Paolo Caterino, deducendo, con l’unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nord, riduceva la pena inflitta a Francesco Reccia alla misura concordata fra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
per il delitto ascrittogli ai sensi dell’art. 495 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Paolo Caterino, deducendo, con l’unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Si è infatti affermato (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.13/01/2020, Rv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Reccia Francesco nato a MARCIANISE il 29/07/2003 avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; siè proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nord, riduceva la pena inflitta a Francesco Reccia alla misura concordata fra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. per il delitto ascrittogli ai sensi dell’art. 495 cod. pen.

2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Paolo Caterino, deducendo, con l’unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Si è infatti affermato (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

2. Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025. Il Consigliere es