Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to client's late withdrawal of the legal recourse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Aletta inadmissible because his lawyer, Mario Griffo, formally withdrew the recourse on November 24, 2025. Although the appeal challenged the lower court's rejection of a request to revoke home detention, the client personally signed the withdrawal document before the final judgment. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 cod. proc. pen.: A legal recourse is declared inadmissible if the party or their representative formally withdraws it prior to the final judgment, thereby extinguishing the right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da AlettaSalvatore nato a Orta di Atella il 3 febbraio 1970 ; avversol’ordinanza del 18 settembre 2025 del Tribunale di Napoli ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo , che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, depositata il 24 novembre 2025 dall’avv.Mario Griffo ; RITENUTOIN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Oggetto dell’impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli harespinto l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da Salvatore Aletta,avverso il rigetto dell'istanza di revoca o modifica della misura degli arresti domiciliari,precedentemente applicata in quanto gravemente indiziato di plurimi reatidi falso . 2.Il ricorso è proposto nell’interesse del l’indagato e si articola in un unico motivodi censura , formulato sotto i concorrenti profili della violazione di legge , dell’inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione , a mezzo del quale si deduce la carenza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive articolate con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’invocatagraduazione della misura applicata .
3. Il 24 novembre 2025, l’ a vv. Mario Griffo , difensore del ricorrente, ha depositatorituale rinuncia al ricorso , sottoscritta personalmente dal ricorrente . 4.Il ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d),deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità segue, perlegge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro cinquecento, trattandosi di causa di inammissibilitàriconducibile, in assenza di contrarie deduzioni, alla volontà del ricorrente(cfr. Corte Cost. n. 186 del 7 giugno 2000). P.Q.M Dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Cosìde