Italian Supreme Court dismisses appeal for theft conviction due to lack of specific evidence linking defendant to vehicle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against a theft conviction inadmissible. The defendant argued that vehicle ownership alone was insufficient proof of guilt without evidence of actual use by him. The court rejected this, noting the appeal was too generic, relied on hypothetical possibilities, and failed to address the specific evidence connecting the defendant to the stolen car.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity regarding the contested facts, relies on hypothetical scenarios, or fails to confront the specific evidentiary basis of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marzano Gennaro nato a Bari il 25/02/1956 avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusionide l Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. MarioTodisco, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condannadi Gennaro Marzano in ordine al furto di un'autovettura.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato. Si sostiene che la polizia giudiziaria sarebbe risalita a Marzano quale intestatario della vettura, dacui era sceso l'autore del furto; e che questo sarebbe l'unico elemento a carico dell'imputato, di per sé insufficiente a fondare un'affermazione di colpevolezza in quanto: "la vettura ben potette essere utilizzata da terzi".
3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. L'unico motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità. Anzitutto su di esso si riverbera, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.,l'inammissibilità per aspecificità dell'appello. Invero, in punto di responsabilità, l’appellosi affidava a poche righe in cui, prima, si sosteneva genericamente che la mera intestazione della vettura non era sufficiente ai fini della riconducibilità del fatto all'imputato (senza allegare alcun elemento concreto quantomeno sull'utilizzo della vettura anche da parte di terzi), poi si faceva riferimento a fatti non pertinenti all' oggetto del presente processo (una rapina con istanza di riqualificazione del fatto in furto e resistenza).
In secondo luogo il motivo viene esposto in maniera perplessa, poiché si compendia nella prospettazione, in via ipotetica,di una mera possibilità. In terzo luogo non si confronta con le ragioni della decisione che fanno leva su più elementi posti in raccordo tra loro: l'autovettura da cui è sceso l'autore del furto (ripreso dalle telecamere di videosorveglianza) è intestata all'imputato; non risulta in uso a terzi; non sono emersi, né sono stati allegati dalla difesa circostanze suscettibili di contraddire tale conclusione.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che, si stima equa, di euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2