Sentenza — n. 4281/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA seguito della notifica di un provvedimento di informazione interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Caserta il 9 gennaio 2024, ritualmente impugnato dinnanzi al Tribunale amministrativo della Campania , la Società semplice agricola F.lli Diana, in persona del legale rappresentante Leopoldo Diana, aveva proposto istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34- bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che era stata però respinta con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 2 ottobre 2024. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4281/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che,in origine, il d.lgs. 6 settembre 2011 , n. 159 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)prevedeva, all ’ art. 34, la possibilità di disporre, in alternativa alla confisca di prevenzione, la cd. «amministrazione giudiziaria» dei beni connessi ad attività economiche. Tale istituto era stato introdotto al fine di estrometteretemporaneamenteil proprietario dei beni e dell’azienda dall’esercizio dei propri poteri,venendo sostituito dal giudice delegato e dall’amministratore giudiziario. E ciò al fine di verificare, in esito all’applicazione della misura, la possibilità di ricondurre la realtà aziendale al circuito imprenditoriale sano ovvero di non recuperarla e di dover procedere all’adozione di una misura ablativa.
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA F.LLI DIANA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DIANA LEOPOLDO avverso ildecreto del 15/04/2025 del la CORTE Dl APPELLO Dl NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generalePASQUALE SERRAO D’AQUINO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. PAOLO CANTILE, il quale, nell’interesse della società ricorrente, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito della notifica di un provvedimento di informazione interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Caserta il 9 gennaio 2024, ritualmente impugnato dinnanzi al Tribunale amministrativo della Campania , la Società semplice agricola F.lli Diana, in persona del legale rappresentante Leopoldo Diana, aveva proposto istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34- bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che era stata però respinta con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 2 ottobre 2024. 1.1.
Con decreto del 15 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli ha, indi, respinto l’ impugnazione del provvedimento di rigetto ritualmente proposta nell’interesse della predetta società. 1.2. Secondo quanto ritenuto in sede di merito, deve, infatti, escludersi che gli accertati rapporti tra i titolari dell’azienda stessa e il clandei casalesi abbiano un carattere occasionale, o comunque transitorio e accidentale. Ciò in quanto, secondo il racconto di alcuni collaboratori (NicolaSchiavone e Massimo Vitolo), i titolari della società sono stati stabilmente « a disposizione del sodalizio » camorristico; circostanza asseverata dal ritrovamento, nel terreno dell’azienda, di un arsenale allo stesso riconducibile.
Su tali premesse, i Giudici di merito hanno ritenuto chenon potesse essere proficuamente esperita la cd. “bonifica” aziendale eche, dunque, non potesse essere promosso un suo riallineamento con il mercato sano, reputandosi, in particolare,non decisiva la circostanza che Pasquale Diana, il più compromesso,tra i fratelli,con il clan dei casalesi , sia stato estromesso dalla società agricola.
2. La Società semplice agricola F.lli Diana, in persona del legale rappresentante Leopoldo Diana,ha proposto ricorso per cassazione avverso il de cre to di appello peril tramite del d ifensore di fiducia , A vv. Paolo Cantile , deducendo , con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione dell’art.34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 , l ’ erronea interpretazione della misura di self cleaninge l ’ errore sulla occasionalità del « contatto » . 2.1.
Secondo la Corte di appello , Pasquale Diana non sa rebbe stato effettivamente allontanato dall’azienda eil suo allontanamento non sarebbe utile per garantire la discontinuità rispetto alla pregressa gestione.In realtà, l ’ elusione delle misure di self cleaning a ndrebbe verificata in concreto e l ’ idoneità di esse andrebbe valutata rispetto alla loro “ capacità ” di eliminare il rischio di contaminazione mafiosa dell’azienda. P e rtanto, la Prefettura e il Tribunale non avrebberodovuto limitarsi a sostenere la perduranza del condizionamento mafioso in assenza di elementi;e ciò considerando che, una volta escluso Pasquale Diana dalla società, non sussisterebbe alcun collegamento tra costui e gli altri soci, né tra la società ed esponenti di clan .
Infatti , dai documenti allegati dalla difesa emergerebbeche, dopo la sua fuoriuscita dalla compagine sociale, egli sarebbe stato assunto dauna società operant e in altro settore , a dimostra zione del fatto che non si sarebbe piùoccupato dell ’ a zienda a gricola. Pertanto, l a Corte di appello avrebbe dovuto evidenziare gli elementi in base ai quali si doveva ritenere persistente il condizionamento esercitato d a Pasquale Diana sulla società, nonostante la cessionedelle sue quote. Al contrario essa si limiterebbe a ribadi re che le misure di self cleaningsiano state adottate a scopo meramente elusivo.
Inoltre, la Corte di appello avrebbe dovuto occuparsi del la « occasionalità » o meno dell’evento, costituito dall’interramento delle armi,tenuto conto del fatto che esso erarisalente ad anni remoti , ovvero almeno al 2000 , non essendovi stato alcun ulteriore coinvolgimento della società o dei soci dopo tale data. 2.2. Sulla erroneità del decreto in riferimento all’attuale quadro normativo e ai presupposti della domandasi osserva, innanzitutto, che l’art. 34-bis, comma 6, codice antimafia, individua tre presupposti per l ’ applicazione del controllo giudiziario di cui alla lett.b) del comma 2 del medesimoarticolo, ovvero: 1 ) e ssere stati il titolaredell’impresa attinto da una informativa interdittiva antimafia ; 2 ) l a presentazione di una impugnazione dinnanzi al T.A.R.avverso tale informativa;3) l’insussistenza dei presupposti per disporre una misura di prevenzione patrimoniale o dielementi tali da escludere una agevolazione « occasionale » .
Quanto a quest’ultimo presupposto, il ricorso deduceche l ’ episodio sia isolato e risalentee che esso riguard i esclusivamente un ex socio espulso d a ll ’ azienda , a dimostrazione della incondizionabilitàdi quest’ultima. Inoltr e , l ’ indizio prov erebbe soloche un ex socio, oltre 20 anni prim a e un decennio prima della costitu zione dell’azienda sarebbestato “costretto”ad assecondare il volere di alcuni esponenti del clan.Al contrario, Leopoldo e Carlo Diana a vrebber o collaborato alle indagini , rendendo dichiarazioni alla Procurae ponendo in essere attività di self - cleaning .
Il Prefetto avrebbe dovuto valutare non se la misura fosse stata chiesta per superare i possibili elementi di contaminazione, ma se ess a fosse realmente «idonea» a eliminare il « focolaio » di infiltrazione mafiosa , ovvero a eliminare la possibilità chePasquale Diana potesse ancora condizionare le scelte societarie. La misura, invece, errando, avrebbe fattoriferimento al coinvolgimento di Carlo e Leopoldo Diana nell’inchiesta penale, laddove essi avrebbero,in realtà,contribuito alle investigazioni e all ’ emissione della o rdinanza del G iudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli nei confronti del fratello .
Inconferenti, in ogni caso, sarebbero i riferimenti almero rapporto parentale, di quarto grado, con soggetti detenuti da oltre 20 anni, che non p otrebbe assurgere a indizio di condizionamento mafioso,non riportandosialcun «contatto» tra i parenti «mafiosi» e gli attuali soci dell ’ azienda, mentre i « contatti » con l ’ ex socio non sarebbero rilevanti atteso che costui sarebbe stato allontanato dalla società e che, in ogni caso , non a vrebbe avuto rapporti « recenti » con i parenti «mafiosi», essendo gli ultimi contatti collocabili intorno al 2000.
Del resto, l’informativaantimafia p otrebbe riferirsi ai familiari conviventi di maggiore età , sicché la Prefettura non avrebbe pot uto ampliare i controlli “ estendendo ” le investigazioni all’exsocio o ai parenti, con i quali non s arebber o stati richiamati «contatti»di nessun genere con l’attuale compagine. La Prefettura, dunque, richiamerebbe, erroneamente, l ’ esistenza di una indagine penale che vedrebbe coinvolti i fratelli Diana per fatti non collegati all’azienda agricola, senza che siano emersi indizi credibili di possibili ingerenze esterne nella gestione societaria.
Peraltro, le intercettazioni ambientali da cui la Prefettura farebbe emergere il coinvolgimento di Carlo e Leopoldo Diana confermerebbero che essi accusavano Pasquale Diana del sotterramento delle armi, invitandolo a direla verità agli inquirenti e che essi nutrivano ranc ore nei confronti del fratello, reo di aver compiuto un «atto sconsiderato»e « criminale» . In ogni caso, non sarebbe sufficiente richiamare l’esistenza di un ’ indagine , ma dovrebbe chiarirsi come l’azienda possa essere “intaccata”dall’esistenza di una indagine per fatti risalenti ad oltre 20 anni prima. 2.3.
Ai fini dell’ammissione al controllo giudiziario di una impresa raggiunta da una interdittiva p refettizia , il t ribunale avrebbe un autonomo potere di accertamentodella « occasionalità » del « contatto » quale elemento sintomatico di un pericolo di infiltrazione criminale, dovendo esso adottare necessariamente, in caso di «agevolazione» della criminalità organizzata o di « infiltrazione » delle cosche,misure più incisive quali quelle reali di prevenzion e . Dunque , l ’ impresa raggiunta da informazione antimafia interdittiva potrebbe avere accesso al controllo giudiziario allorché ricorra un’agevolazione occasionale ed ess a possa operare in maniera dascongiurare il pericolo di condizionamento o di infiltrazione mafiosa.
T ale giudizio andrebbe ancorato a precise circostanze di fatto e , all’estremo opposto, quando non si dimostri che le infiltrazioni mafiose siano idonee a determinare un effettivo condizionamento dell ’ attività sociale. Nella specie,l’interdittiva si riferirebbe a episodi evanescenti, che possono far scaturire una agevolazione occasionale, tanto che lostesso Prefetto non paventerebbe una vera « i nfiltrazione » o « agevolazione » delle cosche , ponendo a supporto dell’interdittiva solo la possibilità di una occasionale permeabilità mafiosa. 2.4.
Quanto alla necessità di accogliere l’istanza, si osserva che l’attività aziendale, nelle more del giudizio di merito, sarebbe costretta a chiudere, con ovvie ricadute sui livelli occupazionali, potendo tale esito essere scongiuratoda misure diself-cleaning dell ’ azienda, ferma restando la possibilità che i l nesso tra i portatori di pericolosità esterni e l’attività aziendale sia oggetto di approfondimento nel corso della misura, con eventuale revoca del provvedimento ove l’azienda sia ritenuta immune da pericolo di contaminazioni oaggravamento della misura, ove l ’ agevolazione non fosse meramente occasionale, con applicazione dell’amministrazione giudiziaria.
3. In data 9 ottobre 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. In data 11 ottobre 2025 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell’Avv. Cantile con la quale si evidenzia che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 172/2025 depositata in data 1 luglio 2025, avrebbe riconosciuto, in maniera definitiva, l’estraneità dei soci principali e del legale rappresentante dell’azienda agricola ai reati loro ascritti ai capi a), b), c) e d) per non aver commesso ireati in materia di armi. L’assoluzione di Carlo e Leopoldo Diana elimin erebbe gli elementi posti a fondamento della prognosi di condizionamento mafioso, almeno per quanto riguarda gli attuali gestori dell’azienda.Pur avendo riconosciuto che i due fratelli erano consapevoli de l seppellimento delle armi sul fondo agricolo di proprietà comune, la Corte territoriale non avrebbeindividuato, a loro carico, alcun profilo di illiceità penale, trattandosi di semplice connivenza non punibile.
Ciò determinerebbe l’insussistenza di c ontaminazione s oggettiva , posto che l’assoluzione diLeopoldo e Carlo Diana farebbe venire meno la base per ritenere l’impresa condizionata dalla criminalità organizzata attraverso gli attuali soci; la conferma dell’occasionalità del rapporto con il sodalizio,riconducibile aun episodio isolato e passivo; l’utilità delle misure di self-cleaning, stante la volontà e la capacità dell’azienda di ripulirsi e la sua non condizionabilità, come attestatodalla dissociazione dei due fratelli sin dalle prime ore, quando essi stessi contribuirono alle investigazioni e resero dichiarazioni di accusa nei confronti di Pasquale Diana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2. Va premesso che,in origine, il d.lgs. 6 settembre 2011 , n. 159 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)prevedeva, all ’ art. 34, la possibilità di disporre, in alternativa alla confisca di prevenzione, la cd. «amministrazione giudiziaria» dei beni connessi ad attività economiche. Tale istituto era stato introdotto al fine di estrometteretemporaneamenteil proprietario dei beni e dell’azienda dall’esercizio dei propri poteri,venendo sostituito dal giudice delegato e dall’amministratore giudiziario. E ciò al fine di verificare, in esito all’applicazione della misura, la possibilità di ricondurre la realtà aziendale al circuito imprenditoriale sano ovvero di non recuperarla e di dover procedere all’adozione di una misura ablativa.
Infatti, alla scadenza del provvedimento era stata previstala possibilità di applicazione del « controllo giudiziario» , disciplinato dall’art. 34, comma 8, stesso decreto, con l ’ obbligo di informare alcune autorità pubbliche, per un certo lasso di tempo, dei movimenti economici e finanziari compiuti o subiti; oppure, di applicazione della confisca dei beni ritenuti frutto o reimpiego di attività illecite(così l’art. 34, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011). Con l’art. 11, legge 17 ottobre 2017, n. 161, è stato introdotto l ’ art. 34 - bis , d.lgs. n. 159 del 2011, che ha sganciato l’istituto del «controllo giudiziario» delle aziendedall’amministrazione giudiziaria, consentendone l’applicazione in caso di occasionale agevolazione di persone nei confronti delle quali siastata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimonialeo che siano indagate per i gravi reatiivi previsti.
Esso si sostanzia nell ’ attribuzione di poteri di controllo in capo al giudice delegato e all’amministratore eventualmente nominato dal tribunalefinalizzata al recupero della azienda alla libera concorrenza, una volta affrancata dalle infiltrazioni mafiose che ne avevano condizionato l’attività, diversamente dalla misura di prevenzione patrimoniale della amministrazione giudiziaria, finalizzataalla recisione del rapporto con il proprietario. A tale misura si perviene attraverso due possibili strade. La prima, contemplata dal comma 1 dell’art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, riguarda l’applicazione del controllo da parte del tribunale, eventualmente anche d’ufficio, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare le attività economiche o le aziende.
La seconda, invece, riguarda il controllo cd. volontario, che ricorre, ai sensi del comma 6 dell’art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, quando un ’ impresa , la quale sia destinataria di unainformazione antimafia interdittiva del prefetto e che contesti , con impugnazione in sede amministrativa,la legittimità di tale provvedimento, richiedal’ammissione al controllo giudiziario, ottenendo, in caso di accoglimento dell’istanza,la sospensione del l ’ inibizione dei poteri di stipula di contratti e di fruizione di concessioni o erogazioni disposta dal prefetto ai sensi dell ’ art. 94 , d.lgs. n. 159del 2011.
Circoscrivendo l’analisi, per quanto di interesse, al secondo caso, va osservato che l’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 , non indica il tipo di accertamento che il giudicedella prevenzione è chiamato a svolgere , dimodoché , mentre unprimo orientamento ritiene che esso , essendo egli titolare di un potere di controllo autonomo rispetto a quello del giudice amministrativo, abbia la medesima ampiezza diquello richiesto per il controllo giudiziario « non volontario » , ivi compreso il vagliodella sussistenza stessa dell ’ infiltrazione mafiosa , ancorché già accertato in sede amministrativa, oltre che della sua occasionalità(Sez. 1, n. 5514 dell’11/12/2024, dep. 2025, Edil San Marco s.r.l., in motivazione;
Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Fra.ra.fer., Rv. 287660 -02; Sez. 1, n. 10578 del 9/11/2022, dep. 2023, Edil P P s.a.s., in motivazione; Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, Imprecoge s.r.l., Rv. 281450 -01; Sez. 1, n. 15156 del 23/11/2022, dep. 2023, M M Servizi s.r.l., in motivazione), un secondo indirizzo richiede , invece,che la verifica si limiti alla valutazione della occasionalità dell ’ agevolazione e delle possibilità direcupero dell’impresa, senza vagliare il dato dell ’ infiltrazione mafiosa, già oggetto di accertamento da parte dell’autorità amministrativa, a sua volta oggetto dell’impugnazione davanti al giudice amministrativo, in attesa della cui decisione verrebbero sospesi gli effetti inibitori del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 42983 del 17/09/2024, Furino Ecologia s.r.l., Rv. 287866 - 02;
Sez. 6, n. 41799 del17/09/2024, NA.RO.MI. s.r.l.s., non massimata; Sez. 6, n. 32482 del 4/07/2024, Società Restivo s.r.l. , Rv. 286859 - 01 ; Sez. 6, n. 22395 del 6/04/2023, C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A., non massimata; Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Gruppo SamirGlobal Service s.r.l., Rv. 281834 - 02; Sez. 6, n. 27704 del 09/06/2021, Societàcoop. a.r.l. Gli Angeli, Rv. 281822 - 01 ; Sez. 6, n. 9122del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906 - 02; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep.2021, Senesi, Rv. 280341 - 01 ). Alla luce di tale contrasto ermeneutico, con ordinanza n. 24672 del 30 aprile 2025, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione relativa al dovere del giudice, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario volontario, di limitarsi a svolgere, una volta preso atto dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, un giudizio sul carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa e sulle concrete possibilità dell’impresa di riallinearsi al contesto economico sano oppure di valutare anche la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa oggetto dell’interdittiva del prefetto;questione estesa alla poss ibilità per il giudice, in caso di sindacato negativoin ordine a tale sussistenza, di negare il controllo giudiziario richiesto dall’impresa.
Tale dubbio interpretativo, peraltro, non incide sui temi posti dall’odierno procedimento, in cui i Giudici di merito, implicitamente aderendoall ’indirizzo che consente al tribunale della prevenzione un autonomo accertamento del condizionamento mafioso sull’impresa, hanno ritenuto, all’esito di tale valutazione, che tale condizionamento ricorressee che esso, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non fosse affatto occasionale. Infatti, la questione dedotta alle Sezioni unite avrebbe imposto di attendere il pronunciamento del massimo organo nomofilattico soltanto nel caso in cui, con il provvedimento impugnato, fosse stata esclusa, diversamente da quanto ritenuto dal Prefetto, la sussistenza dell’infiltrazione mafiosaoppure se, all’opposto, il Tribunale e la Corte di appello avessero ritenuto che un siffatto vaglio non dovesse essere consentito e la società ricorrente, dal canto suo, avesse specificamente devoluto la questione in questa sede.
Soltanto in taliipotesi, invero, sarebbe stato rilevante verificare se i Giudici di merito avessero errato nella ricostruzione del perimetro dei poteri del giudice della prevenzione e, di seguito, nell ’ escludere l ’ esistenza dell ’ infiltrazione camorristica. Nel presente caso, invece, ove le Sezioni unite aderissero al primo indirizzo (favorevole alla possibilità del sindacato giudiziale del provvedimento amministrativo), la relativa decisione non rileverebbe nel presente giudizio, perché essa corrisponderebbe a quanto implicitamente ritenuto dai Giudici di merito; mentre, all’opposto, ove esse aderissero al secondo orientamento (secondo cui la sussistenza dell’infiltrazione non potrebbeessere scrutinata), la parte ricorrente non si gioverebbe, comunque, della relativa decisione, posto che essa sarebbe sfavorevole alla sue prospettazioni.
3. Ancora in premessa appare necessario ricordare che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In essa va, nondimeno, ricompresa sia l’ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia inesistente, che ricorre nei casi di assenza totale della motivazione, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (che ha preso il posto dell’abrogato comma 9 dell’art. 4, legge n. 1423 del 1956), secondo cui la decisione è assunta «con decreto motivato»; sia l’ipotesi della motivazione apparente, che sussiste quando essa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, ovvero, ancora, quando essa ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 -01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01). Tale obbligo, previsto anche per le misure reali a seguito del richiamo dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011,da parte dell’art. 27, comma 2, stesso decreto, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in prospettate forme di illogicità, in una diversa interpretazione degli elementi probatori ovvero in una contraddittorietà del percorso giustificativo.
Allo stesso modo è stato ritenuto che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte di appello che, in sede di impugnazione, decida sulla ammissione al controllo giudiziario exart. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.l., Rv. 279982 –01; nella giurisprudenza successiva Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, SocietàCostruzioni s.r.l., non massimata sul punto;
Sez. 2, n. 2156 del 17/11/2022, dep. 2023, F.B.S. s.r.l., non massimata sul punto;Sez. 1, n. 19154 del 17/11/2022, dep. 2023, CO.GE.MA. s.r.l., non massimata sul punto; Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Fra.Ra.Fer. di Restivo F. Co . s.a.s. , non massimata sul punto ).
4. Tanto osservato giova rilevare che il provvedimento impugnato ha puntualmente analizzato, nel confermare le statuizioni di quello di primo grado, i requisiti per l’ammissione della società richiedente all’istituto del controllo giudiziario volontario. In primis, è stata accertata l’applicazione dell’informativa antimafia e la sua impugnazione davanti al giudice amministrativo e, in seconda battuta, la situazione di infiltrazione camorristica da parte del clandei casalesi. A tale scopo,è stato valorizzato, innanzitutto, il contenuto dichiarativo di alcuni collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito d el collegamento dei Diana con la camorra casalese, essendosi essi « messi a disposizione » d i qu el sodalizio criminale.
In particolare, secondo il collaboratore Nicola Schiavone, Carlo Del Vecchio, figura apicale del clan, si serviva,per la custodia delle armi, proprio dei Diana, indicati dal dichiarante come «persone a disposizione del clansin dagli anni ‘90».A riprova il collaboratore ha rivelato che , nella loro abitazione in Casal di Principe,era stato predispost o un percorso grazie al quale agevolare la fuga dalle forze di polizia;e che Mario Iovine era riuscito a sottrarsi all’arresto passando attraverso la proprietà dei fratelli Diana. Lo stesso Schiavone ha , poi , riferito di essersiincontrato con altri affiliati di rilievo (tra cui Carlo Del Vecchio e Sebastiano Caterino) proprio presso l’abitazione dei fratelli Diana al fine di coordinare il piano per far evadere lo zio, Walter Schiavone, che si trovava ristretto agli arresti domiciliari in una clinica di Pisa per motivi di salute; e che tale progetto non era stato realizzato in quanto il congiunto era già riuscito a fuggire.
Inoltre, il collaboratore ha riconosciuto in fotografia Leopoldo, Antonio, Pasquale e Carlo Diana, indicandoli come «persone nostre». Dal canto suo, il collaboratore di giustizia Massimo Vitolo, cognato del già citato Carlo Del Vecchio, ha riferito, con riferimento alla società ricorrente, che «varie volte si erano appoggiati a quell’azienda soprattutto per le riunioni del clan»e che Pasquale Diana era presente quando si riunivano, pur non partecipando agli incontri e che, talora, era presente in azienda anche Leopoldo Diana. A tali dichiarazioni i provvedimenti di merito hanno poi affiancato le risultanze del procedimento penale a carico dei fratelli Pasquale, Leopoldo e Carlo Diana, iscritto per i reati di detenzione di armi da fuoco comuni, da guerra e clandestine e ricettazione, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.; armi rinvenute a seguito della perquisizione svolta, in data 20 aprile 2022, presso la sede operativa dell’azienda, sita in Castel Volturno.
Secondo quanto accertato nel frangente, Pasquale Diana, in accordo con i cugini Carlo e Francesco Del Vecchio, elementi di spicco della fazione Schiavone del clancamorristico dei casalesi e cugini dei Diana, aveva provveduto a interrare un vero e proprio arsenale (costituito anche da fucili a pompa, fucili mitragliatori, Kalashnikov, mitragliatori Uzi, nonché silenziatori, una granata e moltissime munizioni) nei terreni dell’azienda agricola ; e di tale operazione erano pienamente consapevoli anche gli altri due imputati, come confermato da intercettazioni ambientali e dalle stesse ammissioni degli interessati, che avevano riferito di avere appreso che il fratello Pasquale e il cugino, Francesco Del Vecchio , avevano sotterrato nei terreni dell ’ azienda dei bidoni al cui interno erano nascoste armi appartenenti al clan.
In relazione a tale vicenda, Pasquale, Leopoldo e Carlo Diana, erano stati condannati con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 26 settembre 2024, rispettivamente, alle pene di 8 anni e 8 mesi di reclusione e, gli ultimi due, a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Tuttavia, con una recente pronuncia della Corte di appello di Napoli, prodotta in allegato al la memoria difensiva dell ’ Avv. Ca ntile , Leopoldo e Carlo Diana sarebbero stati assolti per non avere commesso il fatto. Nondimeno, i Giudici di merito, coerentemente con il condiviso principio secondo cui,nel procedimento di prevenzione, i fatti oggetto di un procedimento penale possono essere fatti oggetto di autonomo apprezzamento, hanno valutato le emergenze probatoriedi cui disponevano, evidenzia nd o come da esse potesse evincersi, da un lato, la consapevolezza della presenza delle armi interrate in capo a tutti e tre i fratelli e, dall ’altro lato, il fatto c h e Leopoldo e Pasquale Diana , insieme alla madre (Angelina Del Vecchio), secondo quanto risultante dal compendio intercettivo, si erano accordati affinché le versioni date all ’ autorità giudiziaria fosserocoincidenti, tanto da ragionarci insieme e da parlarne, poi, con l’avvocato.
Anzi, con riferimento, a tali captazioni ambientali, la Corte di appello ha anche evidenziato come esse non abbiano fatto emergere alcun clima di paura tra gli esponenti della famiglia Diana, essendo da esse emerso, invece, l’atteggiamento assai rigido diPasquale Diana, il quale, anche a fronte degli inviti dei congiunti a dire la verità, era rimasto reticente. Q uanto , poi, al fatto che le vicende menzionate del provvedimento fossero ormai lontane, la Corte territoriale ha sottolineato come Paolo Del Vecchio sia intervenuto con i Diana invitandoli a «fare scena muta»durante gli interrogatori svolti dopo il rinvenimento delle armi e a non fornire alcuna collaborazione; e come l’arsenale sia stato verosimilmente utilizzato in epoca successiva al suo interramento (come dimostrato dal rinvenimento di un bidone vuoto e dal perfetto stato di manutenzione delle armi).
In questo modo, il provvedimento impugnato ha mostrato di avere compiuto un vaglio autonomodel materiale istruttorio rispetto alle statuizioni del giudizio di cognizione, giungendo ad attribuire rilevanza, ai fini che qui rilevano,al fatto che i germani sapessero della presenza delle armiriferibili al sodalizio criminale ; una circostanza, questa, cheè stata affatto smentita dalla pronuncia assolutoria, che ha qualificato la condotta dei due imputati in termini di connivenza non punibilee, tuttavia,accertando che essi erano a conoscenza dell’avvenuto occultamento.
Inoltre, essendo la società a conduzione familiare, la Corte ha ritenuto che, comunque, essa sia rimasta fortemente legata alla figura di Pasquale Diana nonostante la formale dismissione delle sue quote sociali, avvenuta il 13 luglio 2022, poco dopo il rinvenimento delle armi e nonostante l’assunzione di Diana da parte di altra società, peraltro non adeguatamente documentata; circostanze che sono state ritenute inidonee a scongiurare il rischio di un asservimento dell’impresa alle finalità illecite del clan dei casalesi per il tramite dello stesso Pasquale Diana.
Infatti, secondo la Corte di appello, il suo allontanamento d alla societànon può fare venir meno il grave e reiterato rapporto di assistenza a favore del clan, dovendosi lo stesso ritenersi funzionale a d aggira re le conseguenze negative derivanti dal coinvolgimento della famiglia in un’indagine penale, non essendovi prove di una effettiva recisione di ogni rapporto con l ’ impresa che ha gestito per anni insieme ai fratelli. A sostegno di tale conclusione,è stata citata la conversazione captata nel 2022 tra Carlo e Antonio Diana,in cui i due ventilavano la possibilità di mandare via Pasquale, ma al contempo riconoscevano la difficoltà di escludere dall’azienda di famigliaun parente stretto.
Infine,non è stato ritenuto dirimente il fatto che la società sia stata costituita dopo l’interramento delle armi, tenuto conto che essa era stata, comunque,gestita dapersone che avevano avuto un ris alente rapporto con la camorra ; che essa era stata gestita nelmedesimo contesto di luogo in cui era no stati commessi i gravi fatti più sopra ricordati e che le sue pertinenze e i suoi beni sono stati,nel tempo, asserviti alle esigenze operativedel clan. Apartire dagli elementi di fatto menzionati il Collegio ha, pertanto, concluso che la relazione dell’azienda e dei suoi soci con il clan dei casalesi non possa qualificarsi come meramente occasionale, transitoria e accidentale e che, per tale motivo, la stessa non appaia suscettibile di un’effettiva “bonifica”e, dunque, di un riallineamento con il mercato sano.
La motivazione offerta, dunque, si configura come congrua e logica e, pertanto, le censure difensive non possono essere condivise.
5. Sulla base delle considerazioni che