Italian Court dismisses appeal against execution judge's sentence for drug trafficking crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the cassation appeal filed by Mongi Ben Ali Mzoughi against the execution judge's order setting a combined sentence for drug trafficking. The appellant argued that the execution judge failed to adequately justify the increased penalty for specific crimes and violated the principle of proportionality compared to the base sentence. The court found the appeal unfounded because the execution judge provided sufficient reasoning regarding the quantity of drugs and the organization of the drug trade, which justified the specific sentencing increments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 81, comma 2, c.p.: The execution judge's determination of a combined sentence is valid if it provides adequate reasoning for the increments, and the Court of Cassation cannot review the substantive justification of the penalty unless the reasoning is fundamentally flawed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MZOUGHI MONGI BEN ALI CUI 01HZUWD nato in Tunisia il 25/06/1973 avverso l'ordinanza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di Lucca Udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli; lette le conclusioni del Procuratore Generale, RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L’ordinanza impugnata è stata emessail 15 settembre 2025, su istanza di Mongi Ben Ali Mzoughi, dal Tribunale di Lucca in funzione di G iudice dell’esecuzione, che ha deciso dopo annullamento con rinvio della prima sezione penale di questa Corte del 14 marzo 2025di altra ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca n. 287 del 20 giugno 2007, irrevocabile il 19 dicembre 2007,e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Lucca n. 703 del 3 aprile 2014, irrevocabile il 6 luglio 2015 . Nel giudizio di rinvio, i l giudice dell'esecuzione – sul corretto presupposto che la continuazione fosse stata già riconosciuta e che l’annullamento con rinvio riguardasse solo il trattamento sanzionatorio − ha rideterminato la pena in quella di anni nove e mesi sei di reclusione ed euro 51.500,00di multa.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Mongi Ben Ali Mzoughi, formulando due motiv i , di seguito sintetizzat i nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione perché il Giudice del rinvio non avrebbe fornito una motivazione adeguata circa le ragioni dell’aumentodi pena per i due reati commessi l’11 e il 12 gennaio 2007, pari a un anno e sei mesi di reclusione.Non sarebbe sufficiente – scrive il ricorrente – il richiamoalla motivazione della sentenza che quei reati aveva giudicato, perché essa era diretta a giustificare la commisurazione sanzionatoria in quel procedimento e l’esclusione della fattispecie di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
La pena− c onclude il ricorrente − sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti cui si riferisce. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al medesimo aspetto, questa volta incentrando la critica sulla violazione del dovere di proporzionalità sia rispetto alla pena base di anni sette di reclusione inflitta all’imputato con la sentenza principale, sia rispetto all’aumento di un solo anno di reclusione per gli episodi satellite del reato più grave nel processo che li aveva riguardati, pur essendo questi episodi analoghi e più numerosi.
3. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso èinfondato e va pertanto respinto .
2. Mongi Ben Ali Mzoughi aveva avanzato istanza exart. 671 cod. proc. pen. per vedersi riconosciuta la continuazione in esecutivistra i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca n. 287 del 20 giugno 2007, irrevocabile il 19 dicembre 2007, e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Lucca n. 703 del 3 aprile 2014, irrevocabile il 6 luglio 2015. L’istanza era stata accolta dal Tribunale di Lucca, che aveva individuato come più grave il reato posto a base del calcolo exart. 81, secondo comma, cod. pen. di cui alla sentenza n. 703 del 2014 ed aveva determinato la pena complessiva in anni dieci di reclusione ed euro 70.000 di multa; il provvedimento, tuttavia, era stato annullato da questa Corte, che aveva rilevato l’erronea individuazione del quantumdella pena base e la mancata giustificazione degli aumenti.
Il Giudice del provvedimento impugnato , quale G iudice del rinvio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni nove e mesi sei di reclusione ed euro 51.500 di multa, individuando in anni sette di reclusione ed euro 50.000 di multa la pena base per il reato più grave (già ritenuto tale dal G iudice della sentenza n. 703 del 2014), in anni uno di reclusione l’aumento per i reati satellite giudicati in quella sede ed in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1500 di multa l’aumento per i reati di cui alla sentenza n. 283 del 2007; a quest'ultimo riguardo, il Giudice dell'esecuzione ha fornito specifica motivazione circa le ragioni della quantificazionedell’incremento di pena, legat e alla quantità di stupefacente, alla non occasionalità della condotta, all’organizzazione di ulteriori approvvigionamenti e alla presenza di una vera e propria piazza di spaccio.
Ebbene, entrambi i motivi di ricorso –anche quando lamentano la carenza di proporzionalità della pena per i reati giudicati nel 2007 rispetto a quelli giudicati nel 2014 – sono infondati perché non colgono effettive crepe argomentative nel provvedimento impugnato,che, come anticipato, ha dato conto compiutamente delle ragioni della commisurazione sanzionatoria exart. 81, secondo comma, cod. pen. Per altro verso,i motivi di ricorso lambiscono l’inammissibilità perché in parte si risolvono in una contestazione delle ragioni di merito che hanno condotto a detta quantificazione, che risulta giustificata dal Tribunale con argomentazioni che questa Corte non può censurare perché le imporrebbero di sconfinare nel merito della regiudicanda.D’altronde il ricorso appare infondato anche nella parte in cui , alle riflessioni del Giudice dell'esecuzione, oppone delle considerazioni, circa il numero, la consistenza e le circostanze in cui sono stati commessi i reati che pretende di comparare, che sembrano del tutto generiche, senza la minima specificazione degli argomenti di fatto che avrebbero imposto la vagheggiata uniformità sanzionatoria.
3. Il ricorso deve essere dunque respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso il 16/1/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Borrelli I