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Ordinanza — n. 4274/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4274/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4274/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Manco Luigi nato a CASARANO il 18/02/1977 avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Lecce del 28 maggio 2025 che – in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra ildifensore di Manco Luigi,munito di procura speciale – rinunziant e a tutti i motivi d’appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio -ed il Procuratore Generale presso la Corte d’appello – in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena a lui inflitta per i l delitt o di cui agli artt.624 bis comma 1 e 2, 625 cod. pen. . 2.Haproposto ricorso per cassazione l’ imputat o , che ha dedotto i l vizi o di inosservanza della legge penale, perché la sentenza impugnata , erroneamente, non avrebbe riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e, comunque, avrebbe omesso di motivare.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 426 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4274/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra ildifensore di Manco Luigi,munito di procura speciale – rinunziant e a tutti i motivi d’appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio -ed il Procuratore Generale presso la Corte d’appello – in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena a lui inflitta per i l delitt o di cui agli artt.624 bis comma 1 e 2, 625 cod. pen. . 2.Haproposto ricorso per cassazione l’ imputat o , che ha dedotto i l vizi o di inosservanza della legge penale, perché la sentenza impugnata , erroneamente, non avrebbe riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e, comunque, avrebbe omesso di motivare.

Parole chiave

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riduzione della pena licenziamento per furto adeguamento della pena furto di lieve entità remissione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che “i n tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
2.Haproposto ricorso per cassazione l’ imputat o , che ha dedotto i l vizi o di inosservanza della legge penale, perché la sentenza impugnata , erroneamente, non avrebbe riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 426 cod. proc. pen
Quanto, poi, alla lamentata, omessa motivazione, in disparte il rilievo che la citazione della violazione dell’art. 426 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Manco Luigi nato a CASARANO il 18/02/1977 avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Lecce del 28 maggio 2025 che – in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra ildifensore di Manco Luigi,munito di procura speciale – rinunziant e a tutti i motivi d’appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio -ed il Procuratore Generale presso la Corte d’appello – in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena a lui inflitta per i l delitt o di cui agli artt.624 bis comma 1 e 2, 625 cod. pen. . 2.Haproposto ricorso per cassazione l’ imputat o , che ha dedotto i l vizi o di inosservanza della legge penale, perché la sentenza impugnata , erroneamente, non avrebbe riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e, comunque, avrebbe omesso di motivare.

Consideratoin diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro provvedimento non impugnabile. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che “i n tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.”(ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969). 1.1.La rinunzia ai motivi d’impugnazione sulla responsabilità dell’imputato e l’intervenuto accordo sulla quantificazione della pena preclud ono, pertanto , la deducibilità di questioni riguardantiil riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen..

Quanto, poi, alla lamentata, omessa motivazione, in disparte il rilievo che la citazione della violazione dell’art. 426 cod. proc. pen. non è pertinente perché non si tratta di sentenza di non luogo a procedere, la ragione di ricorso si rivela inammissibile anche per carenza d’interesse, dal momento che il concordato sulla pena proposto dall’imputato, relativo alla riduzione della pena previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, è stato integralmente accolto dalla Corte territoriale. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali edella somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,27/11/2025 Il consiglie