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Ordinanza — n. 3976/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility regarding factual qualification and legal penalty application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3976/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's sentencing and the legal characterization of their burglary, arguing for a violation of domicile and excessive fines. The court rejected these claims because the appeal on qualification was filed outside the narrow scope of manifest error allowed by law, and the fine applied was legally correct and not excessive.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the legal qualification of facts are inadmissible unless they demonstrate a manifest error, and appeals regarding the legality of the fine are inadmissible if the penalty is within the statutory limits and the reduction measure was correctly applied.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest error standard legal qualification review penal fine legality statutory maximum limits court costs award procedural inadmissibility contravvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
E tanto rende inammissibile la censura, perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
283818); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 56, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen.
Art. 99, comma 2, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Tchigladze Teinnurazi nato in Georgia il 21 marzo 1982 (CUI 05ESQX6); Leledze Giorgi nato in Georgia il 28 novembre 1980 (CUI 073MA3Q) avverso la sentenza del 29 maggio 2025 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Venezia, in accoglimento della richiesta avanzata, ha applicato a Tchigladze Teimurazi e da Giorgi Leladze la pena dalle parti concordata in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., a loro ascritto in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati; - che il ricorso proposto nell'interesse del Tchigladze si compone di due motivi di censura, a mezzo dei quali si denuncia violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti (invocata in termini di violazione di domicilio) e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il ricorso proposto nell'interesse del Leladze si compone di un unico motivo di censura, formulato in termini sovrapponibili al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del coimputato; - che la questione sottoposta alla valutazione di questa Corte con il primo motivo di ricorso non attiene all'esatta qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, ma alla prova della concreta sussistenza della fattispecie contestata.

E tanto rende inammissibile la censura, perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, infatti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), circostanza in concreto insussistente (anche alla luce dell'analitica motivazione offerta a pag. 1 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del Tchigladze è ugualmente indeducibile non essendo illegale la pena pecuniaria (unica oggetto della censura difensiva) applicata al ricorrente (euro 1.500 di multa), inferiore al massimo edittale previsto per il reato contestato (1.667 euro, pari ai due terzi di 3.750, massimo previsto per il furto in abitazione aggravato ai sensi degli artt. 625 nn. 2 e 5, e 61 n. 5 e 99, comma 2, cod. pen.), non essendo l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per il rito, un'ipotesi di pena illegale (Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 2 (

P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 Il C sigl e