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Sentenza — n. 3974/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal due to genericity of charge failing to prove specific recidiva aggravating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3974/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General requested the annulment of a Frosinone court decision that had declared the crime extinguished by prescription. The court found the lower judge erred by relying on the genericity of the charge's formulation to exclude specific aggravating circumstances like recidiva, which were explicitly contested in the indictment. Consequently, the Supreme Court annulled the acquittal and remanded the case for a new trial to properly assess the statutory aggravations.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 181, 521 cod. proc. pen.: A generic formulation of the charge does not preclude the court from considering specific aggravating circumstances if they are clearly indicated in the indictment and relevant to the statutory definition of the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of charge recidiva aggravante prescrizione reato capo d'imputazione annullamento sentenza rinvio per nuovo giudizio codice penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 181 cod. proc. pen.
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 625 cod. pen.
Laddove, la recidiva è chiaramente contestata in fatto (attraverso l'indicazione dell'ipotesi specifica) e in diritto ì (attraverso il relativo riferimento normativo) e, fra le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., quanto meno con riferimento a quella di cui al n.
Art. 63 cod. pen.
(prevalente, in applicazione dell'art. 63, comma 4, cod.
Art. 593 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone (in diversa composizione fisica) stante l'inappellabilità della sentenza impugnata, ai sensi del primo periodo del comma due dell'art. 593 cod.
art. 625 cod. pen
Laddove, la recidiva è chiaramente contestata in fatto (attraverso l'indicazione dell'ipotesi specifica) e in diritto ì (attraverso il relativo riferimento normativo) e, fra le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., quanto meno con riferimento a quella di cui al n.
art. 593 cod. proc. pen
La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone (in diversa composizione fisica) stante l'inappellabilità della sentenza impugnata, ai sensi del primo periodo del comma due dell'art. 593 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, Nastasi, Rv. 275078
pen., essendo prevista per il reato contestato la citazione diretta (Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, Nastasi, Rv. 275078).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento a carico di Patrizi Federico nato a Isola del Liri il 22 maggio 1982; avverso la sentenza del 23 giugno 2025 del Tribunale di Frosinone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Frosinone, escluse le circostanze aggravanti contestate nel capo d'imputazione in ragione della ritenuta genericità della contestazione, ha dichiarato l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma deducendo, a mezzo di un unico motivo d'impugnazione, violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. nonché degli artt. 181 e 521 cod. proc. pen., nella parte in cui, da un canto, l'assenta genericità della formulazione del capo d'imputazione non è questione rilevabile d'ufficio e, comunque, non incide sulla sussistenza o meno delle aggravanti contestate; dall'altro, la recidiva qualificata — esplicitamente contestata nel capo d'imputazione - escluderebbe comunque il decorso del termine prescrizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Al ricorrente è stato contestato il reato di cui agli artt. 81, 110 e 624 -bis cod. pen. aggravato ai sensi degli artt. 625 nn. 1 e 5 cod. pen., per essersi introdotto, mediante forzatura della serratura del portone d'ingresso, nell'abitazione di Luciano Sillo, approfittando della sua momentanea assenza, impossessandosi di denaro contante e, previo loro smontaggio, delle targhe anteriori e posteriori dell'autovettura parcheggiata, di proprietà di Maria Teresa Innocenti; fatto commesso, con la recidiva specifica, il 6 settembre 2015. E, in questi termini, il termine ordinario di prescrizione del reato, in considerazione della pena base prevista - ratione temporis - per il reato contestato (sei anni di reclusione), dell'aumento (a dieci anni) previsto dall'art. 625 ultimo comma, cod. pen. (prevalente, in applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., sulla recidiva specifica) e del successivo aumento per la recidiva specifica, deve individuarsi in tredici anni e quattro mesi, ad oggi, non decorso.

3. Ciò considerato, il giudice non ha escluso la sussistenza delle aggravanti contestate, si è limitato a rilevare la (asserita) genericità della formulazione del capo d'imputazione e il conseguente vulnus alle prerogative della difesa, senza in alcun modo sostanziare tale assunto. Laddove, la recidiva è chiaramente contestata in fatto (attraverso l'indicazione dell'ipotesi specifica) e in diritto ì (attraverso il relativo riferimento normativo) e, fra le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., quanto meno con riferimento a quella di cui al n. 2, è indicata anche la condotta concretamente assunta ("forzando la serratura del portone").

4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone (in diversa composizione fisica) stante l'inappellabilità della sentenza impugnata, ai sensi del primo periodo del comma due dell'art. 593 cod. proc. pen., essendo prevista per il reato contestato la citazione diretta (Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, Nastasi, Rv. 275078).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone.