Italian Court dismisses appeal against sentence reduction due to withdrawal and improper challenge to sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant had already withdrawn the request while the proceedings were ongoing. The appellant argued that the appellate court erred in reducing the fine below the agreed limit, but the court noted the challenge targeted sentencing discretion rather than statutory illegality. Consequently, the withdrawal under the relevant procedural code rendered the appeal void, leading to a dismissal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A withdrawal of an appeal renders it inadmissible even if the original grounds concerned the gradation of the penalty rather than its statutory legality.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Scollo Kristopher Paolino (cui 02z30da) nato a MILANO il 31/10/1982 avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 luglio 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a Kristopher Paolino Scollo per i delitti contestatigli, di evasione dagli arresti domiciliari e di furto aggravato, alla misura complessiva di anni uno e giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa, in accoglimento della proposta di pena concordata fra le parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Massimo Lovati, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al giudizio di congruità della pena, tanto più necessario visto che la Corte aveva individuato un errore di calcolo nella fissazione della pena pecuniaria (la riduzione per il rito era riportata nell’accordo fra le parti in misura maggiore del terzo consentito, da euro 360 ad euro 200).
3. Nelle more del giudizio il difensore, munito di procura speciale, inviava una memoria in cui rinunciava al predetto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Già il ricorso sarebbe stato inammissibile posto che, sulla sentenza di concordato della pena in appello, si erano mosse censure in ordine non alla illegalità della pena (per l’irrogazione di una pena non prevista per il reato o per il superamento del limite edittale massimo) ma alla graduazione della stessa.
2. A tale ragione di inammissibilità si è poi aggiunta la regolare rinuncia al ricorso, prevista dall’art. 589 cod. proc. pen., rinuncia che produce l’effetto di determinare l’inammissibilità dell’impugnazione anche ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, da assumersi senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di eurocinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 novembre 2025. Il Consigliere e