Sentenza — n. 3302/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: Michienzi Francesco nato a LAMEZIA TERME il 03/07/1980 avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giuseppe Sassone, il quale ha concluso, riportandosi alla memoria in atti, chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore dell’imputato, avv.Maria Claudia Conidi, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 7 legge 203/91; Sentenza — n. 3302/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale di Catanzaro h a proposto ricorso per c assazione avverso l’assoluzione di Michienzi Francesco. 2.1. Con primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione agli art.110,575 cod. pen . e 192 cod . proc . pen. Deduce che la Corte di rinvio non avrebbe tenuto conto del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni auto accusatorie devono essere valutate ai sensi dell'art.192, comma 1, cod. proc . pen . , s enza la necessità di riscontri esterni, a differenza delle dichiarazioni in reità nei confronti dei correi la cui valutazione deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 192,comma 3, cod . proc . pen.
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: Michienzi Francesco nato a LAMEZIA TERME il 03/07/1980 avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giuseppe Sassone, il quale ha concluso, riportandosi alla memoria in atti, chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore dell’imputato, avv.Maria Claudia Conidi, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 28 marzo 2025, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte, del 22 giugno 2021 n. 20575 , ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, nei confronti di Michienzi Francesco, oltre che di Fruci Giuseppe e Fruci Vincenzino, in ordine al reato di omicidio in danno di Ciriaco Torquato, ed ai connessi reati in materia di detenzione e porto d’armi e ricettazione, contestati come aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 legge 203/91. 1.1.La sentenza di primo grado ricostruiva l'omicidio in danno dell'avv.
Ciriaco Torquato, avvenuto in data 1 marzo 2002, rimasto ucciso mentre si trovava alla guida della sua autovettura, dopo essere stato affiancato da altra autovettura dalla quale erano sparati colpi di fucile calibro 12 ; l a vittima, colpit a alla spalla sinistra, aveva perd uto il controllo del veicolo, andando a collidere con altra autovetturaparcheggiata sul margine della carreggiata, venendo quindi raggiunta da un colpo decisivo sparato alla testa; gliassassini successivamente si erano dati alla fuga. Secondo la prospettazione accusatoria , la genesi del delitto doveva essere ricondotta agli interessi della vittima sul c omplesso industriale Edil Lorusso, oggetto di fallimento; in tal senso deponevano le dichiarazioni rese dall’imputato Michienzi, dopo l’inizio del suo percorso di collaborazione con la giustizia,e dalla teste Donato, i quali riferivano delle mire della vittima all ’ acquisizione della suindicata ditta, per conto di Mazzei Salvatore, in contrasto con gli interessi della cosca Anello, parimenti interessata alla medesima società.
Il Giudice dell’udienza preliminare, all'esito del vaglio degli atti utilizzabili, tra cui le dichiarazioni del medesimo Michienzi, collaboratore di giustizia , riteneva , tuttavia,insussistenti elementi di reità a carico degli imputati, compreso lo stesso Michienzi, rilevando, in particolare, che l'accusa risultava fondata solo sulle dichiarazioni del medesimo, non riscontrate da elementi individualizzanti in grado di dimostrare la riferibilità del fatto agli altri imputati: era esclusa, in particolare, valenza di riscontro alle dichiarazioni rese da Angela Donato, madre del giovane Santino Panzarella, ritenuto organico alla cosca con il quale il Michienzi aveva avuto contatti anche nella fase immediatamente successiva all’esecuzione del delitto. 1.2.
La Corte di assise di appello di Catanzaro, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'escussione di Michienzi Francesco e di Donato Angela, oltre che di altri collaboratori, ribaltava il verdetto assolutorio, affermandola penale responsabilità di Fruci Giuseppe, Fruci Vincenzino, Michienzi Francesco, condannandoli rispettivamente alla pena di anni 30 di reclusione i primi, e ad anni 7 e mesi 4 di reclusione quest'ultimo. In particolare, riteneva Fruci Giuseppe e Fruci Vincenzino responsabili dell’omicidio, quali organizzatori e mandanti,nonché Michienzi Francesco concorrente materiale, in quanto incaricato di effettuare degli appostamenti, nella fase precedente il delitto, e di preparare le armi necessarie per la sua esecuzione.
Riteneva che le dichiarazioni del Michienzi fossero state riscontrate da quelle rese da Donato Angela, e che quest’ultima fosse teste del tutto attendibile; v alorizza va una serie di circostanze emerse all'esito della rinnovata istruttoria dibattimentale, anch'esse in riscontro alle dichiarazioni rese dalla donna. 1.3. Questa Corte, con sentenza della Prima sezione del 9 dicembre 2022, annullava la sentenza di appello rinviando ad altra sezione della Corte di assise di appello per un nuovo giudizio, per l’omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione al collaboratore Giovanni Governa, le cui dichiarazioni erano state, comunque , diversamente valutate dal giudice d'appello ; inoltre , la Corte d'Appello aveva del tutto omesso di valutare le deduzioni difensive svolte con le memorie ritualmente depositate, e la motivazione resa in merito alle dichiarazioni del collaboratore Michienzi, ritenute riscontrate dal dichiarato di Donato Angela, non era considerata esaustiva. 1.4.
Con la sentenza impugnata, la Corte di rinvio ha confermato l'assoluzione di Michienzi Francesco ritenendo le sue dichiarazioni auto accusatorie incerte e generiche, anche relativamente al suo personale coinvolgimento nell'organizzazione dell'agguato, per non avere saputo riferire circostanze precise in proposito. Ha evidenziato, anche rispetto all’esecuzione materiale del delitto, che il Michienzi si era semplicemente limitato a riferire che, all'esecuzione , aveva partecipato il suo amico Santo P anzarella ; lo stesso imputato , divenuto collaboratore di giustizia, aveva ammesso di avere acquisito la consapevolezza di aver apportato un suo contributo al progetto omicidiario soltanto dopo la consumazione del delitto.
2. Il Procuratore generale di Catanzaro h a proposto ricorso per c assazione avverso l’assoluzione di Michienzi Francesco. 2.1. Con primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione agli art.110,575 cod. pen . e 192 cod . proc . pen. Deduce che la Corte di rinvio non avrebbe tenuto conto del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni auto accusatorie devono essere valutate ai sensi dell'art.192, comma 1, cod. proc . pen . , s enza la necessità di riscontri esterni, a differenza delle dichiarazioni in reità nei confronti dei correi la cui valutazione deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 192,comma 3, cod . proc . pen.
Deduce inoltre che: Michienzi Francesco è stato organico alla cosca Anello, operante sul territorio di Filadelfia ed era stato cooptato proprio dai fratelli Giuseppe e Vincenzino Fruci, uomini di fiducia dei capi clan, Rocco e Tommaso Anello; le dichiarazioni del collaboratore hanno superato in altri processi il vaglio di attendibilità, compreso il processo per l'omicidio di Santo Panzarella; lo stesso Giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto le dichiarazioni dell’imputato, in veste di collaboratore di giustizia, attendibili sotto il profilo soggettivo e oggettivo in quanto caratterizzate da coerenza, logicità , costanza e precisione; la ricostruzione resa dal Michienzi si caratterizza per essere coerente, nel suo nucleo essenziale, pur sussistendo una fisiologica progressione fra le dichiarazioni rese durante il primo interrogatorio del 15 settembre 2006 e quelle successiv e ; nel corso dell'interrogatorio del 17 gennaio 2007,in particolare, il Michienzi ha riferito che,dopo i vari appostamenti eseguiti presso l'abitazione dell'avvocato Ciriaco, ai quali aveva personalmente partecipato, aveva acquisito perfetta consapevolezza delle ragioni sottese agli stessi; anche nel corso dell'esame, ha ribadito di avere progressivamente maturato, ben prima dell'esecuzione dell'agguato, la consapevolezza che gli appostamenti, cui aveva partecipato , fossero prodromici all’uccisione delCiriaco; l 'acquisizione di tale consapevolezza si riflette in termini dirimenti,nel senso della configurabilità di una responsabilità concorsuale nel fatto omicidiario,in quanto il concorso nel reato ricorre quando si offre un consapevole apporto partecipativo morale o materiale all'altrui condotta criminosa; inoltre, l’imputato ha posto in essere un contributo post delictum essenziale prendendo in consegna, dal Panzarella, gli indumenti utilizzati dagli esecutori materiali dell’omicidio, con l'incarico di farli sparire, in tal modo ponendo in essere una condotta agevolatrice; a nche ammesso che i corre i non lo avessero informato preventivamente del progetto omicidiario, sarebbe comunque configurabile a suo carico “un concorso unilaterale” avendo il medesimo dato adesione all'opera dei correi; la valutazione della posizione dell’imputatonon deve essere condizionata da quella espressa nei riguardi dei coimputati Fruci Giuseppe e V incenzino, raggiunti da una dichiarazione di correità che necessitava di riscontri esterni individualizzanti.
3. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria, erroneamente qualificata come controricorso, con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dell’accusa. Deduce violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica , in senso confessorio, della dichiarazione dell'imputato M ichienzi in quanto quest’ultimo ha dichiarato di essere stato coinvolto in appostamenti finalizzati ad un presunto furto di trattore, e di avere solo successivamente avuto conoscenza della finalità omicidiaria sottesi ai medesimi appostamenti; la Corte di rinvio avrebbecomunque fatto corretta applicazione nell'art . 192 , comma 3, cod . proc . pen. escludendo l'esistenza di riscontri oggettivi idone i a confermare quanto riferito dall'imputato; il ricorso è inammissibile in quanto fondato su una valutazione alternativa delle prove già esaminate dalla Corte territoriale; anche la sentenza rescindente ha ritenuto le dichiarazioni del collaborante prive dei requisiti di certezza, oltre che progressivamente arricchite con particolari non sempre coerenti; dallo stesso narrato del collaboratore emergerebbe il suo mancato coinvolgimento nell'organizzazione dell'agguato o nell'esecuzione materiale in quanto non aveva partecipa to alle riunioni della cosca ma si era limitato a raccogliere stralci dei discorsi degli altri sodali e, s oltanto a d omici d io avvenuto, aveva supposto che si fosse realizzato il piano omicidiario di cui aveva sentito parlare senza,tuttavia, avere creduto che si potesse arrivare a compierlo; l'impossibilità di ascrivere la condotta omicidiaria ai fratelli Fruci doveva fare escludere la possibilità di affermare la penale responsabilità dell'imputato, essendo rimasti ignoti i soggetti cui poteva attribuirsi l'organizzazione ed esecuzione della stessacondotta. 4.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendoil rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso èinammissibile. 1.Il ricorso introduce censure inammissibili, per l'evidente incursione nella valutazione di merito che l'atto d'impugnazione richiede aquesta Corte . Devono, invero, ritenersi non consentite le doglianze volte a riformulare questioni già esposte, vagliate e disattese sulla scorta di congrua motivazione nel giudizio di merito, orientate a sollecitare una valutazione alternativa delle fonti di prova e una rivisitazione meramente fattuale, improponibile e preclusa in sede di legittimità. Sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 -01).
Non è compito di questa Corte riesaminare il materiale probatorio o scegliere tra diverse possibili ricostruzioni dei fatti. La sua funzione è infatti quella di verificare che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. 2.In particolare, le d oglianz e p ost e a fondamento del ricorso presuppon gono la possibilità di qualificare, in termini confessori, ledichiarazioni rese dall'imputato Michienzi, nel corso degli interrogatori resi durante il suo percorso di collaborazione con la giustizia, oltre che nel corso dell'esame dibattimentale.
Per sostenere tale tesi, l’accusa ricorrente procede, tuttavia, ad una lettura selettiva ed isolata di singoli passaggi del narrato dell’imputato, omettendo di ricondurli ad una lettura di insieme . I n particolare, omette di considerare che lo stesso imputato, pur avendo ammesso di avere partecipato ad appostamenti nei pressi dell’abitazione della vittima, non ha mai dichiarato di avere compres o, nel medesimomomento in cui l’attività era posta in essere, che si trattava di controlli finalizzati ad un omicidio;piuttosto, il suddetto ha precisato di avere agito con la convinzione che i fratelli Fruci, ai quali si accompagnava, dovessero rubare dei trattori tanto che, essendosi proposto di controllare se vi fossero effettivamente tali mezzi, era stato redarguito nel corso di uno di tali appostamenti da Fruci Giuseppe il quale gli aveva detto che si trovavano in quel posto “per cose più serie” (“Dormi, dormi, qui siamo per cose più serie, non per il trattore, fatti i fatti tuoi e controlliamo questa cosa”); solo successivamente aveva capito la diversa finalità sottesa agli appostamenti (“ Poi successivamente capii praticamente che era l’abitazione di un certo avvocato Ciriaco”,pag. 13).
Anche nel corso dell’esame dibattimentale, il medesimo imputato, a domanda del Pubblico ministero, ha precisato di avere capito -solo successivamente - che tali appostamenti erano finalizzati a commettere un’azione omicidiaria, in particolare di averlo realizzato solo quando aveva appreso dell’omicidio (pag. 14 della sentenza impugnata). Le argomentazioni svoltedal P rocuratore generale , nel ricorso , sulla possibilità di ricostruire in termini concorsuali la condotta dell'imputato,sono fondate su un presupposto contraddetto dalle evidenze probatori e acquisit e , essendo rimasto non dimostrato, per come evidenziato dalla sentenza impugnata, che l'imputato avrebbe maturato la piena consapevolezza che gli appostamenti fossero prodromici all’uccisione dell'avvocato Ciriaco Tor quato , ben prima dell'esecuzione dello stesso agguato.
In mancanza della prova di una consapevolezza della volontà omicidiaria degli altri complici, antecedente o comunque contestuale all'esecuzione degli appostamenti, non sussista la possibilità di configurare una responsabilità per concorso in omicidio a carico del Michienzi. La motivazione resa dalla Corte di rinvio- secondo cui l'imputato « è rimasto estraneo al presunto progetto omicidiario essendosi limitato passivamente ad ascoltare qualche conversazione sul fatto che l'avvocato C iriaco si stesse allargando»mentre la sua partecipazione a qualche appostamento « nulla prov a in ordine al suo coinvolgimento al delitto» (pag. 31) - appare frutto di una lettura completa, e priva di illogicità, del compendio acquisito : a sostegno di tale conclusione sono state addotte le dichiarazioni del medesimo imputato il quale ha ammesso che solo ad omicidio consumato ha « supposto che si trattasse di un piano per l'eliminazione dell'avvocato» in quanto comunque isodali, i fratelli Fruci, «nonlo avevano reso partecipe delle loro intenzioni » ( pag. 31).
Sulla base di tale premessaappare, altresì , evidente come sia altrettanto logica ed immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la dirimenza del fatto«che la sera dell'omicidio Santo Panzarella gli affidò un fagotto da smaltire» in quanto era «chiaramente emerso come il Michienzi nulla seppe mai circa il fattoomicidiario, né l'amico mai gliene parl ò » ( pag. 32). così da escludere ogni profilo di consapevolezzada parte dell’imputato. Il medesimo profilo era stato colto anche dalla sentenza rescindente di questa Corte, nella parte in cui aveva evidenziato che « n el caso in esame, in primo luogo, l'attribuzione del fatto-reato agli imputati (ivi compreso lo stesso accusante) non sembra essere frutto di un'accusa del collaborante sicura e certa, bensì di una sua opinione, in particolare di una supposizione elaborata dal medesimo a posteriori - come affermato non solo dal primo Giudice, ma dalla stessa Corte territoriale progressivamente arricchita con particolari non sempre coerent.» (pag. 23).
Il ragionamento sviluppato dalla Corte di rinvio priva di consistenza la doglianza dell'accusa sulla non necessitàdi riscontri alla dichiarazione confessor ia resa dall'imputato in quanto l’assoluzione di quest'ultimo risulta essere stata determinata da ragioni diverse, legate all’esclusione del carattere confessorio delle medesime dichiarazioni ed involgenti il piano della tipicità della condotta , considerata la mancanza di prova del coinvolgimento psicologico dell’imputato nelle finalità omicidiarie degli altri correi, in ragione della precisazione resa dal medesimo di avere compreso (“ su pposto”) solo successivamente che gli appostamenti potessero essere finalizzati a studiare le abitudini della vittima , in vista della sua concertata eliminazione. 3.Il ricorso del Pubblico Ministero è innervato su doglianze di merito in quanto finalizzato ad una rimodulazione del quadro fattuale definitivamente accertato, realizzata attraverso un’operazione selettiva sul materiale dichiarativo che oltrepassa il limite del giudizio di legittimitàe risulta, peraltro, disancorata da una critica argomentata delle valutazioni poste a base della decisione impugnata .
Le deduzioni poste a fondamento del ricorso della pubblica accusa sono volte a ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative del compendio storico-fattuale, adeguatamente motivate e giustificate dalla Corte di rinvio.Ne consegue la loro inammissibilità. 4