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Sentenza — n. 3242/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3242/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3242/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, i l GUP del Tribunale di Tempio Pausania, recependo l’accordo tra le parti, ha applicato ad Adinolfi Alex, ex art.444 cod. proc. pen., lapena come ri chiesta dalle parti , per i reat i di bancarotta fraudolenta patrimoniale , co n concessione dei benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione, ed ha disposto la confisca del denaro in sequestro, da devolversi in favore dell’erario.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3242/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce dell’importante novità giurisprudenziale che si innesta sui temi oggetto del ricorso, occorre che il Tribunale di Tempio Pausania riesamini l’appello proposto daAdinolfi, fornendo adeguata giustificazione alle ragioni del sequestro della somma rinvenuta sul conto corrente personale dell’imputato, nei termini sopra precisati; ossia spiegando se esista il nesso di derivazione del denaro appreso rispetto ai reati per cui si procede a carico di Adinolfi, nesso oggi preteso dalla giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole composizione.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi flussi finanziari illeciti pignoramento di crediti indagine per riciclaggio di denaro sequestro di conti bancari reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Adinolfi Alex nato a NOCERA INFERIORE il 24/12/1988 avverso la sentenza del 08/05/2025 del GIP TRIBUNALE di Tempio Pausania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna MariaGloria M uscarella ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell a sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro, con rinvio per nuovo giudizio su tale capo al giudice a quo. letta la memoria del difensore del ricorrente, avv.Angelo Staniscia, che insiste nel ricorso e nei motivinuovi chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, i l GUP del Tribunale di Tempio Pausania, recependo l’accordo tra le parti, ha applicato ad Adinolfi Alex, ex art.444 cod. proc. pen., lapena come ri chiesta dalle parti , per i reat i di bancarotta fraudolenta patrimoniale , co n concessione dei benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione, ed ha disposto la confisca del denaro in sequestro, da devolversi in favore dell’erario.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l ’ imputat o propo ne ricorso , affidato a d un unico motivo,che lamenta violazione di legge in relazione all’art.240, comma 2, cod. pen.,e vizi motivazionali con riferimento alla confisca della somma di denaro . Si deducela nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alla deliberata confisca obbligatoria. La confiscadiretta sarebbe stata dispostasulla base di mere presunzioni, in mancanza di supporto d ella prova che il danaro rinvenuto sul conto corrente personale dell’imputato fosse parte del profitto della condotta distrattiva illecita conseguente all’attività imprenditoriale. Si deduce che gli accertamenti bancari si riferiscono al conto corrente societario e che nessun accertamento è stato effettuato in relazione alla provenienza delle somme depositate sul conto corrente dell’imputato dalla sua aperturae sino al momento del sequestro.

3. Con la memoria difensiva il difensore del ricorrentededuce difetto assoluto di motivazione in ordine ai presupposti applicativi della confisca e al quantum nei confronti di ciascun concorrentee insiste nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso èfondato. 2.Preliminarmente va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. Al riguardo le Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, Rv. 279348 ha nno specificamente affermato che “se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del tuttora vigente art. 448, comma 2, cod. proc. pen. -è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.” Tanto premesso, il ricorso – con il quale è dedotta carenza assoluta di motivazione in ordine alla disposta confisca – è ammissibile, poiché la misura di sicurezza in esame non è stata oggetto di accordo tra le parti. 2.1Il ricorrente contesta la confisca del denaro, rinvenuto sul proprio conto corrente personale, in quanto sarebbe statadisposta in assenza di motivazione e di prova della derivazione causale del bene dal reato. 2.1.2Trattandosi di sequestro di somma di denaro reputata profitto del reato, sequestro prodromico alla confisca del medesimo, la soluzione del ricorso passa attraverso una puntualizzazione dei temi dedotti, che deve giovarsi delle motivazioni, pubblicate in data 8 aprile 2025, della sentenza n. 13783 del 26 settembre 2024 delle Sezioni Unite di questa Corte (ricorrenti Massini e altro), che ⎯ per quanto di specifico interesse in questa sede ⎯ ha sensibilmente ridefinito la natura della confisca del profitto del reato e del sequestro di somme di denaro ad essa prodromico.

Un primo enunciato della sentenza Massini, rilevante per la soluzione dell’odierna regiudicanda,riguarda l’aspetto definitorio della nozione di “profitto del reato” e indica come requisito imprescindibile di quest'ultimo la derivazione del bene dall’illecito, cioè il nesso di pertinenzialità del profitto rispetto al reato cui la confisca accede. Derivazione da reato che può essere anche indiretta, nel senso che di profitto può parlarsi anche quando sia specificamente dimostrato che un bene costituisca il frutto del reimpiego immediato di una somma di denaro proveniente da reato.

Altro requisito per la confiscabilità del profitto è che esso sia effettivamente entrato nel patrimonio del destinatario della misura. Con riguardo alla confisca di somme di denaro, le Sezioni Unite, dopo aver ricordato l’esegesi di Sezioni Unite Focarelli, Miragliotta e Gubert, si sono innanzitutto soffermate su Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437, secondo cui «qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivantedal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato».

Unico requisito per accedere alla misura ablativa ⎯ secondo Sezioni Unite Lucci ⎯ «è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo». A lume dell’esegesi fatta propriada Sezioni Unite Lucci, quindi, la confisca di somme di denaro profitto del reato era sempre, per definizione, confisca diretta e non confisca per equivalente, a prescindere dalla dimostrazione del nesso di derivazione di quella somma dal reato.

La sentenza Massini si pone in termini critici rispetto all’affermazione, contenuta nella decisione di Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C, Rv. 282037, secondo cui la natura fungibile del denaro e la confusione che si determina con altri attivi monetari consentirebbero di prescindere dalla dovuta pertinenzialità, perché, così facendo, si individuerebbe un tertium genus di confisca rispetto a quella di proprietà e di valore, sconosciuto al nostro ordinamento. La conseguenza che l’autorevole precedente ne traeè che «la confisca del denaro è per equivalente tutte le volte in cui si smarrisce la rintracciabilità fisica del bene: la circostanza che un bene non possa essere rintracciato perché di per sé non marcabile, porta alla conclusione per cui, per effetto della contaminazione del denaro nel patrimonio del reo, il bene perde la sua individualità e l'ablazione ha ad oggetto il suo valore corrispondente: una confisca che attiene al tantundem».

Corollari di queste riflessioni, indicate in via esemplificativa, sono che: «la confisca del denaro è diretta nei casi in cui: -risulti che la somma confiscata sia proprio "quella" derivata dal reato; -si è in presenza di "metamorfosi" del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all'illecito e, soprattutto, all'uso del profitto o del prezzo derivante dal reato: occorre la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato (Sez.

U, Focarelli, cit.; Sez. U, Miragliotta, cit.); -sussista la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato -versato sul conto- sia poi stato prelevato e utilizzato per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (es. transito immediato della somma, che è versata e prelevata in circostanze di tempo e di fatto dimostrative del fatto che si tratti della stessa somma). La confisca del denaro non è invece diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili; in particolare, la confisca di somme giacenti sul conto corrente non è diretta in tutti i casi in cui, attraverso il "tracciamento" degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato»(Sez. 5, Sentenza n. 17718 del 30/04/2025, Rv. 288011 – 01 ) .

Nella specie, la sentenza impugnata si limita a disporre la confisca della somma di danaro rinvenuta sul conto corrente del ricorrente, senza null’altro aggiungere. L’implicito richiamo alla motivazione per relationemdi cui al provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro, reso dal Gip del Tribunale di Tempio Pausania all’udienza 8 maggio 2025,non soddisfa l’onere motivazionale richiesto dalla citata sentenza Massini, dei cui principi il Pubblico ministero procedente, nel parere reso il 28 aprile 2025,integralmente richiamato nel citato provvedimento di rigetto, non ha adeguatamente tenuto conto.

Alla luce dell’importante novità giurisprudenziale che si innesta sui temi oggetto del ricorso, occorre che il Tribunale di Tempio Pausania riesamini l’appello proposto daAdinolfi, fornendo adeguata giustificazione alle ragioni del sequestro della somma rinvenuta sul conto corrente personale dell’imputato, nei termini sopra precisati; ossia spiegando se esista il nesso di derivazione del denaro appreso rispetto ai reati per cui si procede a carico di Adinolfi, nesso oggi preteso dalla giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole composizione.

Qualora questo vaglio si concludesse con esito negativo, il sequestro in essere non potrebbe che essere ritenuto per equivalente, il che imporrebbe di prendere atto che non esiste una base legale per la confisca di valore rispetto al reato di bancarotta fraudolenta. Qualora, al contrario, si rinvenisse il nesso di pertinenzialità del denaro sequestrato rispetto alle bancarotte ascritte al ricorrente ⎯ qualora, cioè, si accertasse la diretta derivazione della somma sequestrata sul conto personale dell’Adinolfidai reati quale profitto ⎯ allora l’ulteriore questione posta nel ricorso ⎯ quella dell’autonomia patrimoniale dell’ imputato ⎯ p erderebbe ogni rilevanza.

Sarebbe, infatti, consentito comunque assicurare quella somma alle ragioni del procedimento penale, al di là della formale appartenenza del denaro all’aggregato, in uanto “quel” denaro si identificherebbe non già nel tandundem, ma esattamente nella somma provento dell’attività delittuosa posta in essere dall’imputato, che, in quanto tale, dovrebbe essere vincolata a prescindere dalla sua collocazione su un conto intestato esclusivamente a Adinolfi. 3.La sentenza impugnata va annullata l imitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Tempio Pausania.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvi