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Sentenza — n. 2688/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for fraudulently bankrupt fraud due to insufficient reasoning on accounting records and intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2688/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding Tonin Gianni's conviction for fraudulent bankruptcy, remanding the case for a new trial. The defendant argued that the lower court erred by relying on the curator's successful reconstruction of accounts rather than the specific intent required for the crime, and by omitting a request for suspended sentence. The court found the appeal judgment legally flawed because it failed to properly address the distinction between generic and specific intent in accounting fraud and did not adequately evaluate the quality of the missing accounting records.

Regesto Legislator

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Art. 216, comma 1, n. 2) legge fall.; The conviction for fraudulent bankruptcy of accounting records requires a specific evaluation of the irregularity in bookkeeping and the subjective intent to hinder reconstruction, rather than merely assessing the final outcome of the curator's efforts to restore the company's financial situation.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy accounting generic versus specific intent curator reconstruction efforts omission of accounting duty insufficient reasoning in judgment remand for new trial bankruptcy fraud documentation documenti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 216, comma 1, n. 2) legge fall.
E’, infine, il caso di ricordare, affinché la nuova valutazione possa svolgersi nell’ambito dei corretti binari tracciati da questa Corte, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677 – 02
2), legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677 – 02.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tonin Gianni nato a CITTADELLA il 16/01/1941 avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e per la inammissibilità nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 17.4.2025, la Corte di Appello di Venezia, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, in sede di abbreviato, nei confronti di Tonin Gianni, che l’aveva dichiarato colpevole, in relazione alla società fallita SOCIETA INDUSTRIALE SAN GIORGIO SRL in liquidazione (già denominata TONIN CASA SRL) del reato di bancarotta fraudolenta documentale e di quello di bancarotta fraudolenta per distrazione limitatamente alle somme utilizzate per far fronte a pagamenti e debiti della società G.T. s.a.s. per complessivi euro 1.059.546,24, assolvendolo dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione relativamente ai pagamenti effettuati nei confronti della società Due GI srl e Monos Tech s.r.l. perché il fatto non costituisce reato. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, e ciò, nonostante lo stesso Procuratore generale avesse ampiamente motivato tale richiesta. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 125 del codice di rito nonché vizio di motivazione con riferimento all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale nonché in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Con i motivi di appello si era sostenuta l'insussistenza del reato di bancarotta documentale perché la tenuta delle scritture contabili era stata corretta, non potendosi desumere irregolarità dalla difficoltà incontrata dalla curatrice nel riscontrare le vicende contabili. La curatrice aveva confermato la presenza di tutti i registri e libri contabili, circostanza avvalorata dalle dichiarazioni del consulente Tamiozzo. Dunque, la documentazione contabile era completa e corretta. Altro punto preso in considerazione nei motivi di appello era quello relativo al dolo richiesto dalla norma penale.

In sentenza si ritiene sufficiente il dolo generico mentre la difesa aveva sostenuto con solide argomentazioni che fosse necessario il dolo specifico. Ebbene a fronte di tali doglianze, la Corte di appello non fa che riportare tra virgolette quanto scritto dal giudice di primo grado limitandosi ad aggiungere che tale giudice “ha ben argomentato sul perché pur essendo la curatela riuscita a ricostruire tutta la documentazione contabile, sussiste comunque il delitto avendo ad oggetto l'irregolare tenuta delle scritture contabili”. In relazione alla problematica sulla sussistenza o meno del dolo generico contestato nei motivi di appello, la Corte di appello si limita a riportare la seguente frase del Tribunale “or che il Tonin mediante la condotta descritta abbia inteso perseguire quelle finalità che qualificano il dolo generico del reato in contestazione non appare confutabile”.

E per chiudere la questione il giudice di appello si limita a ricopiare la frase della sentenza di primo grado aggiungendo che “la conclusione alla quale è giunto il giudice di prime cure è sorretta da una corretta analisi delle prove esposte che deve essere confermata”. Ancora, il giudice di appello non svolge alcuna autonoma considerazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta per distrazione. Quanto poi al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, l'atto di appello, con motivata richiesta, aveva svolto argomentazioni a sostegno rispetto alle quali la Corte di appello si limita ad affermare che “il giudizio di bilanciamento non può essere rivisto posto che non vi sono elementi tali a favore dell'imputato, idonei a modificare il giudizio di primo grado sul punto”.

Il non aver specificato quali sono gli elementi contrari al riconoscimento della prevalenza delle generiche configura mera formula di stile ed ancora una volta mancanza di motivazione. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. La Corte di appello sostiene la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato argomentando in ordine alle difficoltà riscontrate dal curatore nella ricostruzione delle vicende sociali sebbene il curatore non si fosse mai espresso in termini di assoluta irregolarità delle scritture contabili.

In ogni caso non vi è stata riposta ai motivi di appello articolati al riguardo. Quanto alla bancarotta patrimoniale la Corte di merito non ha fornito alcuna risposta in ordine alle questioni sollevate con l’atto di appello, con cui si era dimostrato che il conferimento di ramo di azienda da parte di GT s.a.s. verso Tonin Casa s.r.l. era effettivo e finalizzato a dotare la società di nuovi mezzi finanziari, funzionale all'espansione dell'attività sociale.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, e dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. Esso, nel suo complesso, si duole delle evidenti carenze argomentative che affliggono la sentenza impugnata. Questa si è limitata a riportarsi alle ragioni giustificatrici poste a fondamento della decisione di condanna senza operare un’effettiva valutazione dei motivi di appello coi quali si erano sollevate diverse questioni, sia in fatto che, di riflesso, in diritto, che avrebbero meritato una risposta specifica, rimasta del tutto insufficiente nel caso di specie. Si ritengono, in buona sostanza, superati i limiti della motivazione ‘per relationem’ consentita al giudice dell’impugnazione a determinate condizioni. La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:

1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;

2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;

3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252 – 01). Nel caso di specie, come si dirà, difettano i requisiti di cui ai punti 1 e 2. Non solo, a ben vedere, nel caso di specie, si sono proprio ignorati molti degli argomenti svolti in appello che avevano comunque sollevato questioni che, sebbene già in parte affrontate in primo grado, meritavano una nuova ponderazione alla luce dei contenuti delle censure proposte, che, come emerge dalla mera lettura dell’atto di impugnazione, non erano generiche.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, innanzitutto, essa risulta contestata in imputazione sotto il duplice profilo della tenuta irregolare e dell’omessa consegna di alcuni libri e registri con richiamo dei rispettivi, diversi, elementi soggettivi, circostanza, questa, che già di per sé avrebbe imposto una più attenta considerazione della fattispecie concreta non solo dal punto di vista oggettivo ma anche soggettivo, avendo la difesa posto interrogativi sulla configurazione – anche - del dolo specifico, richiesto ai fini della bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica – quella che consiste nella sottrazione/mancata consegna delle scritture contabili al curatore.

In ogni caso, la qualificazione in termini di bancarotta fraudolenta documentale cd. generica per irregolare tenuta delle scritture contabili, a cui sembra rimandare la sentenza di appello, che fa appunto riferimento a tale ipotesi e al connesso dolo generico per essa richiesto, avrebbe preteso una puntuale motivazione in ordine sia alla effettiva entità ed idoneità del quadro contabile presentatosi al curatore ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, sia alla consapevolezza e volontarietà della condotta.

La sentenza impugnata, invece - a fronte dei rilievi difensivi che avevano, tra l’altro, evidenziato che una qualche difficoltà nell'attività ricostruttiva, che peraltro non sarebbe stata mai estrinsecata dal curatore ma solamente ipotizzata dal giudice di primo grado, non integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, e che il dato fondamentale emerso è che la situazione societaria sarebbe stata ricostruita senza ricorrere a terzi per reperire ulteriore documentazione - si limita a riportare stralci della sentenza di primo grado del seguente tenore:

“ [...] contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, il compendio in atti ha – innanzitutto – consentito certamente di apprezzare una irregolare tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali da parte della società Tonin Casa s.r.l.” . “ Le emergenze probatorie succintamente indicate non lasciano alcun dubbio in ordine al fatto che gli amministratori, tra cui l'odierno imputato, siano rimasti inadempienti rispetto agli obblighi legali imposti in materia di tenuta della documentazione sociale sicché la loro penale responsabilità in ordine al reato di bancarotta documentale costituisce risultato d'immediata ed agevole acquisizione ove solo si apprezzi la veste formalmente ricoperta, lungo un'apprezzabile arco temporale, in seno alla compagine sociale”.

“Erra la difesa nel ritenere insussistente l'elemento oggettivo del reato di bancarotta sulla scorta dell'avvenuta ricostruzione del patrimonio societario e del movimento degli affari da parte del curatore fallimentare”. “In disparte il profilo della documentata mancanza di gran parte delle scritture obbligatorie, la cui regolare compilazione e custodia costituisce specifico onere degli amministratori, la stessa circostanza che sia stato speso un particolare impegno al fine di ricostruire la situazione patrimoniale ed economica della società rappresenta una diretta conferma circa le omissioni e le violazioni commesse”.

Sulla base di tali argomenti conclude la Corte di merito che il giudice di primo grado, con motivazione in sintonia con i principi enunciati dal supremo Collegio, “ben ha argomentato sul perché, pur essendo la curatela riuscita a ricostruire tutta la documentazione contabile, sussista comunque il delitto avente ad oggetto l'irregolare tenuta delle scritture contabili, questo almeno per quanto riguarda l'elemento oggettivo”. Quanto all'elemento soggettivo del delitto, oggetto del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata si è nuovamente limitata a riportare passaggi argomentativi del giudice di primo grado evidenziando che questi “è drastico in quanto ritiene opzione certamente risibile affermare che gli amministratori, e in particolare l'imputato, non abbiano avuto contezza dell'impatto che tali inadempienze avrebbero potuto comportare rispetto alla ricostruzione del patrimonio aziendale.

Or che il Tonin mediante la condotta descritta...abbia inteso perseguire quelle finalità che qualificano il dolo generico del reato in contestazione, non appare...confutabile”. Neppure allorquando si è trattato di tirare le conclusioni al riguardo, la Corte di appello ha svolto delle considerazioni proprie, essendosi limitata a richiamare la conclusione alla quale è giunto il giudice di primo grado da confermare perché “sorretta da una corretta analisi delle prove esposte”. Quanto alle bancarotte fraudolente distrattiva è solo il caso di rilevare che, a fronte degli argomenti difensivi che tendevano ad accreditare che era un’opinione del curatore quella espressa al riguardo (che, nell'analizzare la contabilità sottesa ai rapporti tra le due società, G.T. s.a.s. e Tonin Casa, avrebbe sollevato delle mere perplessità circa l'effettiva utilità rappresentata da tale operazione, concludendo nel senso che si ritiene comunque che l'importo di euro 1.059.546,24 sia stato distratto dalle casse della fallita per sostenere spese e pagare debiti proprio della GT s.a.s.) e quindi ad evidenziare che il giudice di primo grado aveva in buona sostanza tradotto tale opinione in certezza di responsabilità a carico dell'imputato, la Corte di appello ha del tutto ignorato i motivi proposti, limitandosi a scrivere in sentenza che “non può che farsi richiamo a quanto esposto dal giudice di primo grado sia in punto di sussistenza delle prove che valutazione delle stesse.

La stringente e corretta analisi del giudice di prime cure ha escluso che, per talune ipotesi, sussiste il delitto ascritto, ciò a conferma del rigore con il quale l'analisi è stata svolta”. La motivazione della sentenza impugnata, al riguardo, ha raggiunto il maggior grado di apparenza, essendosi in tal caso la Corte di appello limitata a sorreggere la decisione di conferma della complessa imputazione di bancarotta patrimoniale ascritta al ricorrente sul mero dato dell’intervenuta selezione operata dal primo giudice rispetto alla diverse condotte contestate come bancarotta patrimoniale, come se il solo fatto che si sia giunti all’assoluzione per una determinata fattispecie concreta possa risolversi in un criterio di valutazione della bontà della ricostruzione svolta in relazione alla fattispecie ritenuta invece sussistente, peraltro l’unico adottato nel caso di specie dalla Corte di merito.

L’esito di tale modalità motivazionale che ha reso apparente l’argomentare della Corte di appello non può che essere l’annullamento della sentenza impugnata, tenuto anche conto della stretta interdipendenza esistente tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale contestate, le cui interferenze reciproche non possono, in genere, essere trascurate. E’, infine, il caso di ricordare, affinché la nuova valutazione possa svolgersi nell’ambito dei corretti binari tracciati da questa Corte, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677 – 02.

In motivazione, questa Corte ha chiarito che l'impedimento nella ricostruzione del volume degli affari o del patrimonio del fallito non rappresenta l'evento del reato, ma costituisce una peculiare modalità della condotta, che interagisce sull'elemento psicologico nella sua connotazione di dolo intenzionale). Sicché, la fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta documentale va, sì, valutata, a monte, sulla base delle modalità di tenuta delle scritture contabili, idonee ad interagire anche sull’elemento soggettivo del reato, e non in base all’esito valutativo cui poi giunge il curatore attraverso gli sforzi profusi per ricostruire la situazione patrimoniale ed economica della società, ma dell’impegno speso dal curatore deve esservi una puntuale rappresentazione da parte del giudice di merito, che consenta di comprenderne la “quantità” e “qualità”, per stabilire in che termini esso abbia inciso sulla ricostruzione delle vicende societarie, e se si sia trattato, per ipotesi, di attività non implicante un surplus ricostruttivo e valutativo suppletivo.

Ciò assume rilievo ai fini della ricostruzione sia dell’elemento oggettivo che soggettivo, attese le evidenti strette connessioni esistenti tra essi. Né può essere trascurato il contesto fattuale e contabile in cui si inserisce la condotta al fine di dar corpo concreto alle manchevolezze, omissioni, irregolarità riscontrate; contesto fattuale di cui fanno evidentemente parte a pieno titolo anche le eventuali condotte distrattive al contempo poste in essere dall’amministratore.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Renata Sessa Il Presidente Rossella Catena