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Sentenza — n. 2683/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; new evidence from Olbia property does not prove genetic defect in Milan land confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2683/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a new, irrevocable court decision regarding an Olbia property proved her good faith and thus invalidated the confiscation of Milan land. The court rejected this, ruling the Milan decision was merely a procedural incident regarding the Olbia asset and contained no findings relevant to the Milan property's confiscation grounds. Consequently, the new evidence failed to demonstrate a genetic defect in the original confiscation measure.

Regesto Legislator

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Art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 616 cod. proc. pen.: A new proof is decisive for revocation only if it reveals a genetic defect in the original measure; evidence concerning a different property or unrelated facts does not suffice.

Parole chiave

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confiscation of assets genetic defect new proof admissibility property division good faith assessment procedural incident Cassation inadmissibility rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
283707 – 01), hanno affermato il seguente principiodi diritto: «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOC. IMMOBILIARE 2P in liquidaz. in pers. del leg. rapp. PEREGO ALESSANDRA avverso il decreto del 19/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale F rancesca Ceroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 19 maggio 2025, la Corte d’appello di Brescia, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza, avanzata da Alessandra Perego, in qualità di legale rappresentante della società Immobiliare 2P in liquidazione, quale terza interessata, con cui ha chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 del decreto del Tribunale di Milano n. 89/16, che aveva disposto la confisca (tra gli altri) del terreno sito in Milano, via Quintosole, foglio 684, part.13, sub 703 e 704. A sostegno dell’istanza, la terza interessata ha dedotto la sopravvenienza di una prova nuova costituita dal decreto del Tribunale di Milano, in data 20 settembre 2024, irrevocabile il 7 ottobre 2024 che, procedendo alla divisione di un immobile sito ad Olbia, il quale era stato dissequestrato dalla Corte d'appello di Brescia in data 15 maggio 2023, aveva accolto la domanda di Perego di assegnazione della quota, rimasta in confisca, in quanto soggetto di buona fede e autonomo rispetto alle vicende che avevano interessato il coniuge Diego Spinelli.

Tale provvedimento costituirebbe fatto nuovo rilevante ai fini della valutazione dei presupposti per la revocazione della confisca anche del terreno sito a Milano, via Quintosole. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile tale istanza sul rilievo che il richiamato decreto del Tribunale di Milanonon costituiva una prova sopravvenuta, essendo stato pronunciato in sede di incidente di esecuzione concernente l’immobile sito in Olbia. In ogni caso, poiché sul terreno oggetto dell’istanza era stato costruito un edificio in relazione al quale era stato avviato un procedimento penale a carico di Spinelli per reati in materia ambientale e urbanistica pure oggetto di confisca, essendo impossibile la separazione dei due beni, non poteva essere disposto il dissequestro del terreno della Immobiliare 2P.

2. Avverso tale provvedimento Alessandra Perego ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Il decreto in data 20 settembre 2024 del Tribunale di Milano costituirebbe senz'altro prova nuova, in quanto riconosce la buona fede della ricorrente, la quale sarebbe immanente a tutti i beni della società di cui ella è legale rappresentante e non solo al terreno sito a Olbia. In questo senso rileverebbe la già avvenuta revocazione da parte della Corte d’appello di Brescia, in data 15 gennaio 2023, della confisca del terreno di via Quintosole, foglio 684, mappali 11, 14, 16, oltre a quote dei beni mobili e dei conti correnti, sicché rimarrebbe oggetto di confisca unicamente il terreno di cui al foglio 684, particella 13, oggetto del presente ricorso. 2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte di appello ha richiamato in modo inconferente Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, Rv. 241886 – 01 , atteso che la ricorrente era rimasta estranea alle scelte edilizie operate da Spinelli nella realizzazione dell’immobile sul terreno della Immobiliare 2P e che avevano visto il coinvolgimentounicamente della società Ecofly. Pertanto, rispetto a tale vicenda la Immobiliare 2P doveva ritenersi parte lesa dalla confisca del terreno.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I presupposti in tema di revocazione della confisca di prevenzione sono stati chiaramente delineati dalle Sezioni unite di questa Corte, che, con la sentenza Lo Duca (sent. n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 – 01), hanno affermato il seguente principiodi diritto: «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».

Tale pronuncia ha precisato che, nel procedimento di revocazione, a differenza di quanto avviene per il procedimento di revisione, la valutazione della decisività della nuova prova deve essere effettuata alla luce della previsione di cui all'art. 28, comma2, d.lgs. n. 159 del 2011 e perciò solo «nella prospettiva della sua stretta correlazione all'accertamento di un vizio genetico del provvedimento definitivo, ossia di un difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale».

3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha evidenziato che, con decreto in data 7 luglio 2023, emesso in sede di rinvio, definitivo il 7 marzo 2024, la Corte d’appello Brescia aveva disposto la revocazione parziale della confisca di cui al decreto n. 89/16 del Tribunale di Milano con riguardo:

a) al terreno sito a Milano, via Quintosole, foglio 684, mapp. 11, 14 e 16;

b) all’immobile sito a Olbia, limitatamente alla quota corrispondente al finanziamento contratto dalla Immobiliare 2P. Aveva, invece dichiarato inammissibile la revocazione della confisca in relazione al terreno sito a Milano, via Quintosole, foglio 684, part. 13 (oggetto dell’istanza di revocazione in esame). La Corte territoriale ha,inoltre, puntualmente rilevato come il decreto del Tribunale di Milanodel 20 settembre 2024, evocato dalla ricorrente a fondamento dell’istanza, non contiene alcuna valutazione in relazione al terreno sito in Milano, via Quintosole, ma si riferisce esclusivamente all’immobile di Olbia e specificamente allo scioglimento della comunione insistentesullo stesso, di cui la Immobiliare 2P era proprietaria per la quota maggioritaria; ha altresì messo in luce come le valutazioni in ordine alla buona fede della Perego, contenute in tale decreto, sono specificamente limitate alla provvista per l’acquisto di tale immobile al solo fine di valutare la possibilità di assegnazione alla ricorrente anche della restante quota dello stesso.

Il provvedimento impugnato ha, dunque, fatto corretta applicazione dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, dovendo escludersi che il decreto del Tribunale di Milano rechi l’accertamento della esistenza di un vizio genetico del provvedimento ablatorio, ovverodi un difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale in relazione all’immobile oggetto dell’istanza di revocazione. Tali considerazioni risultano assorbenti dei restanti profili di censura.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consiglier