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Sentenza — n. 2675/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling penalty reduction for summary trial must precede cumulative crime reduction in execution phase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2675/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Alvaro's appeal against a lower court's re-determination of his sentence following the recognition of continued crimes. Alvaro argued that the statutory reduction for the summary trial procedure should be applied after the cumulative crime reduction criterion. The court held that in the execution phase, the summary trial reduction must be applied first to the individual sentences before calculating the cumulative total and applying the thirty-year cap.

Regesto Legislator

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Art. 78 cod. pen.; Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: In the execution phase regarding continued crimes, the penalty reduction for the summary trial procedure must be applied prior to the cumulative crime reduction criterion.

Parole chiave

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execution phase summary trial reduction continued crimes cumulative crime cap penalty calculation order res judicata effect Art. 78 cod. pen. alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 78 cod. pen.
pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen. (Sez.
Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
237692 - 01 ) hanno affermatoche, nel caso di reati giudicati tutti in cognizione, la riduzione di pena conseguente alla condanna, nella misura prevista dall’art. 442, comma 2, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 78 cod. pen
Il ricorrente pone la questione del calcolo della pena ove in sede esecutiva sia riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato e rito ordinario e specificamente se, in tale ipotesi, la applicazione del criterio moderatore prevista dall’art. 78 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 45583 del 25/10/2007
Le Sezioni unite Volpe(Sez. U., n. 45583 del 25/10/2007, Rv.
Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010
(Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia).
Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019
pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep.
Sez. 5, Sentenza n. 43044 del 04/05/2015
Sez. 5, Sentenza n. 43044 del 04/05/2015, Rv.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVARO VINCENZO nato a SINOPOLI il 16/12/1972 avverso l'ordinanza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri .

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza in data 19 maggio 2025 ha rideterminato la pena irrogata a Vincenzo Alvaro a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 12 luglio 2019, irrevocabile il 23 novembre 2021, con cui era stato condannato per i reati di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di 20 anni di reclusione, e la sentenza della Corte d’appello di Roma del 16 novembre 2020, definitivail 7 dicembre 2022, con cui era stato condannato alla pena di 11 anni per il reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte territoriale ha ritenuto più grave il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria per il quale era stata inflitta la pena di anni 24 di reclusione, aumentata per la continuazione di un anno per ciascun reato satellite e così a 30 anni di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato a 20 anni.Con riguardo al reato giudicato con la sentenza della Corte d’appello di Roma, ha ritenuto congruo disporre l’aumento di un anno e sei mesi, rideterminando la pena complessiva in anni 21 e mesi 6 di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza Alvaro ha proposto ricorso per cassazione, proponendo un’unica censuracon cui deduce la violazione nel calcolo della pena , per aver il giudice dell’esecuzione applicato la riduzione per il rito abbreviato in relazione al reato più grave prima di applicare il criterio moderatore 78 cod. pen. Il ricorrente pone la questione del calcolo della pena ove in sede esecutiva sia riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato e rito ordinario e specificamente se, in tale ipotesi, la applicazione del criterio moderatore prevista dall’art. 78 cod. pen. debba precedere o seguire la riduzione per la scelta del rito.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Le Sezioni unite Volpe(Sez. U., n. 45583 del 25/10/2007, Rv. 237692 - 01 ) hanno affermatoche, nel caso di reati giudicati tutti in cognizione, la riduzione di pena conseguente alla condanna, nella misura prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., deve essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione dell'art. 78cod. pen., limitativa del cumulo materiale; per cui, ove sia scattato il criterio moderatore, e la misura della reclusione si sia attestata a trent'anni, la pena stessa dovrà essere diminuita a vent'anni per il rito.

La stessa sentenza ha anche chiarito che, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito viceversa opera necessariamente prima -e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore di cui all' cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. Si è altresì affermato che la disparità di moduli applicativi nelle rispettive ipotesi, "trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell'oggettiva diversità -non di mero fatto bensì giuridica -delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio d'intangibilità del giudicato".

La successiva giurisprudenza, attenendosi a tali principi, ha altresì escluso che in sede esecutiva, nel concorso di pene, irrogate in esito a giudizi celebrati con il ritoabbreviato, il giudice debba ricomputare le sanzioni nell'intero, determinare il cumulo materiale (sulla base della sommatoria delle pene idealmentericomputate) e,quindi, nel caso in cui detto cumulo sia superiore ad anni 30, ridurlo entro tale limite e, solo infine, operare, sulla pena così ottenuta, la riduzione del terzo ai sensi dell'art. 442,comma 2, cod. proc. pen. A tale conclusione osta la assoluta carenza di previsione e aggancio in alcuna delledisposizioni del decimo libro del codice di rito, il principio della eccezionalità della potestà del giudice della esecuzione -tassativamente circoscritta ai soli casi previsti dalla legge - in punto di rideterminazione della pena.

Decisiva risulta inoltre, la previsione di cui all’art.187 disp. att. cod. proc. pen., in tema di determinazione del reato più grave ai fini della applicazione dellacontinuazione nella fase della esecuzione in relazione a reati giudicati col ritoabbreviato, dalla quale si desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia).

Si è pertanto affermato che, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima -e non dopo, come in sede di cognizione -del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art.78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka,Rv. 278494 – 01, la quale ha altresì escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato;Conf.:

Sez. 5, Sentenza n. 43044 del 04/05/2015, Rv. 265867 –01).

3. Nella specie, la Corte d’appello di Roma, nel determinare la pena a seguito del riconoscimento della continuazione,si è attenuta a tali principi. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/10/2025 Il Cons