Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2660/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction, upholding sentencing despite defense arguments on evidence and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2660/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Daniele Casella's appeal against his conviction for fraudulent bankruptcy, affirming the lower court's decision. Casella argued that the conviction relied solely on unreliable witness statements and that the sentence was disproportionate given the lack of revocatory action and prior record. The court ruled that the defense failed to substantiate its claims regarding the witness's status and that the sentencing logic regarding aggravating factors was sound and not arbitrary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The court rejects appeals claiming reliance on inadmissible witness testimony or disproportionate sentencing if the lower court's reasoning is logical and the defense fails to provide concrete evidence contradicting the established facts or sentencing parameters.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy extraneus liability discretionary sentencing witness credibility aggravating circumstances cassation appeal procedural admissibility danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett.
Art. 133 c.p.
Art. 63 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 216, primo comma c.p.
Art. 219, primo e secondo comma, n. 1 c.p.
Art. 223, primo comma legge fall.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Fabrizio Zarone , deducendo, con un unico motivo di impugnazione, variamente sottoarticolato edi seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano
pen., l’esercizio di un apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito che, se adeguatamente motivato e salvo che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque sindacato di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
271269 -01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASELLADANIELE nato a SALERNO il 17/02/1975 avverso la sentenzadel 21/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l’imputato, l’Avv. FABRIZIO ZARONE, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 marzo 2025, la Corte di appello di Firenze ha confermatola sentenza del Tribunale di Siena in data 12maggio 2022 con la quale DanieleCasella era stato condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le aggravantidel danno di rilevante gravità e della continuazione fallimentare, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale previsto dagli artt. 110 c od . p en . , 216, primo comma, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fall.), perché, concorrendoquale extraneusnel reato proprio commesso da Ginetta Guidieri e Luca Niccolini (condannati , in primo grado , con sentenza in data 25 ottobre 2016 del Tribunale di Siena) nelle rispettive qualità di amministratore di dirittoe di fatto della Edil senese s.r.l. unipersonale , dichiarata fallita dal Tribunale di Siena in data 1 dicembre 20 10 , aveva contribuito, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , alla distrazione, attuata attraverso altrettante vendite simulate,di due beni immobili facenti parte del patrimonio sociale: il primo,sito in Murlo, il cui prezzo non era mai stato pagato, né riscosso (capo 1, lett. a) ; e, il secondo, sito in Sovicille, anch’esso ceduto senza alcun esborso di denaro(capo 1, lett. b).

2. DanieleCasella ha proposto ricorso per cassazione avverso l a sentenza di appelloper il tramite del difensore di fiducia, A vv. Fabrizio Zarone , deducendo, con un unico motivo di impugnazione, variamente sottoarticolato edi seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 63, c od . proc.pen., 62-bis, 110 e 133 cod. p en ., 216, primo comma , 219, primo e secondo comma, n. 1 e 223, primo co mma , l egge fall. , nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.1.

Il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che il riconoscimento della responsabilità dell’imputato sia avvenuto unicamente sulla base delle dichiarazioni etero-accusatorie rese daCarlo Bianchi, le quali sarebbero inutilizzabili in quanto il teste,da un punto di vista sostanziale, sarebbe stato un coimputato dei reati ascritti a Daniele Casella . Ciò in quanto, secondo quanto riportato nel capo d’imputazione, egli sarebbe la persona che avevaacquistato dalla Edil Senese s.r.l. Unipersonale l’immobile di Murlo e che l’avevarivenduto a Massimiliano Radi; nonché la persona che aveva acquistato dalla Immobiliare Murlo s.r.l. l’immobile di Sociville, senza esborso di danaro.

Pertanto,egli avrebbe dovuto iscritto nel registro degli indagati e avrebbe dovuto essere sentito, sin dal principio, in presenza di un difensore, dapprima come persona sottoposta alle indagini e, successivamente, come imputato, non essendo il giudice vincolato all’iscrizione formale exart. 335 cod. proc. pen. e dovendo egli verificare l’esistenza degli indizi per l’iscrizione ; di tal che, non essendosi provveduto in tal senso, sarebbe stata integrata un’ipotesi di inutilizzabilità assoluta erga omnesdelle sue dichiarazioni. 2.2. In ogni caso, ledichiarazioni in parola non sarebbero genuine, posto che Carlo Bianchi, inpendenza del presente giudizio, si sarebbe costituito come parte civile, insieme alla figlia,Eleonora Bianchi, ex compagna convivente dell ’ imputato, in unprocedimento pendente a carico di Casella d innanzi i l Tribunale di Siena e contraddistinto con il n.32912021 R.G.

Mod.16, il quale sarebbe stato originato proprio dallequerele che essi avrebbero sport o contro l’imputato successivamente alla fine della relazione sentimentale con la Bianchi.E proprio dallacircostanza che il teste, nel corso della deposizione, si fosse mostrato lieto della fine di tale relazione,la Corte territoriale avrebbe dovuto tr a r re conferma del fatto che l’ astio da lui nutrito versoCasella era tanto forte da pe r siste re anche dopo l a conclusione delrapporto con la figlia, al quale , evidentemente , egli era stato sempre contrario.

Inoltre,i Giudici di secondo grado non coglierebbero , illogicamente, che l’ aperta ostilità manifestata da Bianchi mal siconciliavacon il comportamento attribuitogli, consistito nell’acquistare e nel vendere immobili senza alcun profitto per sé e , dunque, per spirito di mera compiacenza verso Casella. 2.3. Sotto altro profilo, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere non provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’esistenza di un contributo concorsuale dell’imputato, non essendo emerso che Casella abbia tratto alcuna utilità economicadai fatti contestat i, avendo l o stesso c uratore f allimentare rinunciato a esperire l’azionerevocatoria non essendovi certezza di un vantaggio economico per lacuratela e perché , quanto al l ’ immobile di Murlo, «gli acquirenti potevano legittimamente essere in buona fede». 2.4.

Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio, i Giudici di merito avrebbero dovuto stabilire la pena base nel minimo edittalee, quanto al mancato riconoscimento del le attenuanti generiche, avrebbero dovuto valorizzare la risalenza nel tempo dei fatti contestati e la sostanziale incensuratezza dell’imputato, risalendo il suo unico precedente a circa venti anni prima. Profili, questi, espressamenteindicati nell ’atto di appello, ma non esaminat i dal l a Corte territoriale, con conseguente vizio di carenza di motivazione , tanto più che la sentenza avrebbe illogicamente riconosciuto rilevanza al valore dei beni oggetto di distrazione benché, in relazione ad essi, la c uratela f allimentare non abbia ritenutoconveniente esperire l ’ azione revocatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto .

2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dalle censure in punto di responsabilità, ritiene il Collegio che esse non siano fondate. Con le prime due articolazioni dell’unico motivo, il ricorso enuncia una serie di considerazioni critiche che si appuntano sulla testimonianza di Carlo Bianchi, di cui si deduce, per un verso, l’inutilizzabilità e, per altro verso, l’inattendibilità per difetto di credibilità soggettiva del teste, il quale sarebbe stato mosso da ragioni di rancore personale verso l’imputato. Osserva, nondimeno, il Collegio che entrambi i profili di doglianza sono generici e aspecifici, dal momento che muovono dall’affermazione secondo cui la testimonianza di Bianchi sarebbe stata essenziale per addivenire al riconoscimento della responsabilitàdi Casella, senza però confrontarsi con una motivazione che non riconosce a tale deposizione una rilevanza decisiva.

Ciò che appunto determina, da un lato, l’aspecificità delle censure e, dall’altro lato, la loro genericità, non indicando il ricorso il motivo per il quale esse sarebbero rilevanti o, più precisamente, la ragione per cui dovrebbe ad esse riconoscersi una concreta idoneità a disarticolare il complessivo ragionamento probatorio compiuto dalla Corte territorialeper addivenire all’affermazione di responsabilità dell’imputato. La sentenza impugnata, infatti, ha evidenzia to che l’affermazione di responsabilità di Daniele Casella è stata fondata su una pluralità di elementi, anche di natura logico-documentale, escludendo espressamente la decisività della testimonianza di Bianchi, che,come detto, il ricorso assume , invece, come base del suo ragionamentocritico.

E, invero, con riferimento alla prima operazione, relativa alla cessione dell’immobile sito a Murlo, la sentenza ha sottolineato che nel contratto era stato convenuto il pagamento di 220.000 euro, in realtà mai eseguito, atteso che l’assegno emesso da Bianchi su richiesta di Casella (che a sua volta aveva agito per conto degli amministratori della Edil Senese) non era stato posto all’incasso,così come concordato tra gli stessi Bianchi e Casella, mentre l’accollo del mutuo, costituente l’ulteriore corrispettivo originariamente pattuito, era stato trasferito ai successivi acquirenti, dapprima a Massimiliano Radi, uomo di fiducia di Casella, e poi a Valentina Carolina Maxim e a Graziano Cannoni, che ne avevano pagato solo alcune rate, consentendo a Casella di riacquistarne la proprietà.

Quanto, invece, alla vendita dell’immobile della Edil Senese sito in Sovicille, esso era stato dapprima ceduto, al prezzo di 271.000 euro, alla Immobiliare Murlos.r.l. di cui era amministratore e socio unico Luca Niccolini, la quale, senza che vi fosse stato un reale esborso di denaro,in data 22 gennaio 2009 lo aveva rivenduto al prezzo di 155.000 euro a Bianchi, coinvolto nell’affare da Casella; indi Bianchi, il quale nell’occasione aveva corrisposto per l’acquisto 50.000 euro, in data 23 gennaio 2013 aveva rivenduto il bene ad Antonio Dell’Aquila, rimasto insolvente, con conseguente riacquisizione della disponibilità del cespite da parte di Casella e di Niccolini.

Ebbene, i Giudici di merito hanno dato atto che l’affermazione di responsabilità dell’imputato poggiava, più che sulla deposizione di Bianchi, su una serie di elementi oggettivi, costituiti dalla relazione e dalla deposizione del curatore fallimentare; da una copiosa documentazione contabile, bancariae notarile; dagli atti di compravendita degli immobili; dalla sentenza n. 1002/2016 emessa il 18 novembre 2016 dal Tribunale di Siena, con cui sono stati condanna ti Ginetta Guidieri e Luca Niccolini quali amministratori, di diritto e di fatto della società, ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione degli immobili.

Elementi probatori, quelli testé elencati, su cui il ricorso non ha mosso alcuno specifico appunto.Pertanto, anche a voler ipotizzare l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste a partire dalla sua mancata iscrizione nel registro degli indagati e dalla sua mancata escussione in presenza d el difensore, la responsabilità di Casellaè stata, comunque, affermata a partire da un compendio probatorio pienamente sufficiente a confermare l’ipotesi accusatoria a suo carico. In ogni caso, deve osservarsi che secondo quanto riportato in sentenza, all'udienza del 7 aprile 2022il teste Bianchi aveva iniziato a deporre e che solo nel corso dell'esame,il Tribunale lo aveva interrotto, a norma dell'art . 63 c od . p roc . pen.,perché, a un certo punto, era no « emersi indizi di rei t à a suo carico » , avendo egli specificato che Casella gli aveva prospettato delle difficoltà riguardantila Edil Senese, senza che però fosse emerso, nel corso dell ’ esame, che dovesse essere sentito,fin dall'inizio, in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, non avendo egli conseguito un vantaggio dalle operazioni compiute su richiesta di Casellae risultando , invece , che fosse stato danneggiato per la perdita economica subita,pari a 50.000 euro , corrisposti a llo stesso Casella ; e tenuto conto, a conferma di tale valutazione, che egli non era mai stato effettivamente imputato, né indagatonemmeno nel corso delle investigazioni successive alla sua audizione in sede di indagini preliminari.Ricorre, pertanto, la condizione richiamata anche dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la questione relativa alla sussistenza ab initio di indizi di reità a carico dell'interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills,Rv. 246584 - 01 ).

3. Infondate sono, poi, le censure che riguardano l’esclusione della responsabilità dell’imputato per non avere Casella recato alcun contributo concorsuale alla realizzazione dei fatti di bancarotta contestatigli. Come più sopra evidenziato, la sentenza impugnata ha, infatti, puntualmente ricostruito le concrete modalità di realizzazione delle varie operazioni distrattive, ponendo in luce la specifica condotta partecipativa dell’imputato. Quanto alla cessione dell’immobile di proprietà della Edil Senesesito in Murlo (oggetto del capo 1 lett. a),il contributo di Casella si è sostanziato, da un lato, nell’avere coinvolto Bianchi nell’operazione di vendita simulata, inducendolo a intervenire a sostegno della società in crisi, ma al contempo rassicurandolo che l’assegno da lui versato non sarebbe stato negoziato, come del resto avvenuto; e, dall’altro lato, nel successivo intervento, dopo la vendita di Bianchi a Radi in data 18 gennaio 2010, con la ulteriore cessionedel bene a Cannoni e Maxim , i quali , non riuscendo a farsi carico delle rate di mutuo,lo avevano, poi, restituito personalmente a Casella.

In questo modo, con il fattivo contributo dell’imputato, l’immobileera stato sottratto alla massa attiva del fallimento in pregiudizio ai creditori de lla Edil Senese , realizzando, dunque, una condotta distrattiva. Quanto, poi,alla cessione dell’immobile di proprietà della Edil Senese sito in Sovicille, anche in questo caso è stato ricostruito puntualmente il ruolo rivestito da Casella, sia nel coinvolgere Bianchinell’affare, per lui risoltosi con la perdita di 50.000 euro,sia nel rientrare nella disponibilità del bene, una volta che l’ultimo acquirente, Antonio Dell'Aquila, era risultato insolvente ; ancora una volta con un’operazione che aveva privato la società di un bene di rilevante valore economico, con chiaro pregiudizio per le ragioni dei suoi creditori.

Secondo quanto opinato inricorso, non essendo stato provato il profitto tratto da Caselladalle operazioni in parola, non potrebbe affermarsi la sua partecipazione alla condotta distrattiva. Tuttavia, la sentenza ha offerto adeguata risposta alla censura difensiva, rilevando che egli aveva consapevolezza della situazione di difficoltà della Edil Senesee che, ciononostante, aveva partecipato alle operazioni di vendita simulata d egli immobili , così depauperando , scientemente e volontariamente,il patrimonio della società, con ciò dovendo ritenersi irrilevante la mancata dimostrazione che l’imputato abbia tratto un diretto vantaggio economico dalle operazioni medesime.

E quanto al fatto che i l curatore fallimentare avesse rinunciato a esperire l’azione revocatoria, esso è stato esaurientemente spiegato con l’analisi costi/beneficinel frangente compiuta dalla curatela, non essendovi certezza di un vantaggio economico per la procedura e tenuto conto delle spese sopportatedal fallimento. Ne consegue, dunque, l’infondatezza delle censure relative alla prestazione, da parte dell’imputato, di un contributo concorsuale allecondotte distrattive.

4. Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che i n sede di commisurazione della pena, la determinazione del quantum costituisce , in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., l’esercizio di un apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito che, se adeguatamente motivato e salvo che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque sindacato di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142- 01 ). N el caso di specie, tuttavia, le critiche difensive in punto di dosimetria sanzionatoria sono appena accennatenel ricorso , senza che esse si confrontino con la motivazione resa in sentenza, che ha richiamato l’elevatoimporto della distrazione al fine di giustificare il fatto che la pena inflitta si discostava dal minimo edittale, dovendo anche tenersi conto dell’effetto sul quantum della pena conseguente al riconoscimento di ben due circostanze aggravanti.

A questo proposito, con riferimento all’aggravante del danno economico di rilevante gravità, appare eccentrica l’osservazione difensiva secondo cui il suo riconoscimento sarebbe smentito dal mancato esercizio dell’azione revocatoria derivante dal dubbio, per la curatela, di conseguire un qualche utile economico dall’operazione. Invero, il curatore, sentito a dibattimento, ha spiegato chetale valutazione era stata compiuta a partire, da un lato,dalle ingenti spese sopportate dal fallimento e, dall’altro lato, dal timore di non poter dimostrare l’assenza di buona fede dei vari soggetti coinvolti nelle operazioni di vendita; sicché il mancato esperimento dell’azione revocatoria è stato convincentemente ricondotto a considerazioni del tutto estranee al valore economico degli immobili.

Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,la sentenza ha forni to una adeguata motivazione, sia pur succinta, evidenziando l’assenza di circostanze positivamente apprezzabili e un di qualsiasi segno di ravvedimentoda parte dell’imputato. A fronte di tali considerazioni, il ricorso ha, tuttavia, dedotto la mancata valuta zione d i tutti gli elementi della concreta vicenda fattuale e, in particolare, il mancato apprezzamento della presenza di un unico risalente precedentea carico dell’imputato, secondo quanto sarebbe stato rappresentato con l’atto di appello.

Tuttavia, è appena il caso di osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudicenon è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli con l’indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale che siano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio, tenuto conto dei parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 -01;

Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 -01). Ciò che è, appunto, avvenuto nel caso di specie. Ne consegue, pertanto, l’infondatezza anche delle censure in punto di trattamento sanzionatorio.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.