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Ordinanza — n. 2404/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for fraud bankruptcy conviction due to procedural errors in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2404/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding legal qualification and sentencing procedure. The court held that the first ground was merely a generic error in legal characterization without manifest error, while the second ground failed because the statutory requirement for discussing alternative sanctions applies only to ordinary proceedings, not plea bargains. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, comma 1, c.p.p.; Art. 133 c.p.: The requirement to inform parties of alternative sanctions applies exclusively to ordinary proceedings, not plea bargains, and appeals based on non-manifest legal errors or generic characterizations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraud bankruptcy conviction plea bargain procedure alternative sanctions cassation appeal inadmissibility sentencing motivation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 545-bis, comma 1, c.p.p.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: i l disposto dell'art. 545 - b is , comma 1, cod.
Art. 133 c.p.
2.2.Violazione di legge processuale e pena illegale perchè la pena risulta determinata senza adeguata motivazione in ordine ai criteri di cui all’art. 133 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Stefano Chiodini, che si affida a due motivi , di seguito enunciat i nei limiti richiesti per la motivazione,ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
art. 133 cod. pen
2.2.Violazione di legge processuale e pena illegale perchè la pena risulta determinata senza adeguata motivazione in ordine ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e senza valutare la possibilità di sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di legge.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015
Secondo indirizzo consolidato di questa Corte, ( Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, Rv.
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015
264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012
264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep.
Sez. 2 n. 50010 del 10/10/2023
Sez. 6 n. 30767 del 28/04/2023
sez. 6 n. 30767 del 28/04/2023, Rv.
Sez. n. 19626 del 04/02/2025
689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo.(Sez. n. 19626 del 04/02/2025 , Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

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Testo completo

I SAURO nato a PORTO SAN GIORGIO il 19/03/1956 avversola sentenza del 14 / 10 /202 5 G.I.P. TRIBUNALE ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenzaimpugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma , sulla conforme richiesta delle parti,ha applicato nei confronti di Sauro Cotechini, quale titolare e socio al 50% della omonima s.a.s.,la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo a) dell’imputazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e operata la riduzione per la scelta del rito.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Stefano Chiodini, che si affida a due motivi , di seguito enunciat i nei limiti richiesti per la motivazione,ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, non avendo il giudice accertato la sussistenza dei presupposti di legge necessari alla configurabilità della bancarottacontestata. 2.2.Violazione di legge processuale e pena illegale perchè la pena risulta determinata senza adeguata motivazione in ordine ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e senza valutare la possibilità di sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di legge.

3. Ilricorso è manifestamente infondato.

4. Secondo indirizzo consolidato di questa Corte, ( Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Rv. 254865), in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato, o quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità(Sez. 3 , n. 34902 del 24/06/2015 , Rv. 264153), oppurequando,nell’impugnazione, vi siano richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, ad aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione(Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015 , Rv. 264766). 4.1. La sentenza impugnata non presenta tali vizi, con conseguente inammissibilità del motivo, del tutto genericamente formulato.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato: i l disposto dell'art. 545 - b is , comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna apena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzionesostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio conpena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario.(Sez.2 n. 50010 del 10/10/2023 , Rv.285690; conf. sez. 6 n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 ). 5.1. Tale orientamento indica chiaramente che, nel patteggiamento , la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo.(Sez. n. 19626 del 04/02/2025 , Rv. 288013 ).

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro quattromila P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12dicembre 2025 Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini